SORVEGLIANZA SANITARIA

Cos'è la sorveglianza sanitaria?

Ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei Lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La visita di sorveglianza sanitaria è pertanto predisposta nell'interesse del Lavoratore stesso, a salvaguardia della sua sicurezza e del suo benessere lavorativo.

Chi è sottoposto alla sorveglianza sanitaria?

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i Lavoratori strutturati (personale docente e personale tecnico-amministrativo) e i Lavoratori equiparati (dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, studenti tirocinanti, studenti tesisti ecc.), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicata un'esposizione a rischio tale per cui la normativa vigente ne prevede l'obbligo.

Chi svolge nell'Ateneo le attività connesse alla sorveglianza sanitaria?

L'Ateneo ha affidato al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), tramite apposita convenzione, tutte le attività connesse alla sorveglianza sanitaria. I Medici Competenti incaricati nell'ambito della Convenzione sono il Prof. Luca FONTANA, in qualità di Medico Competente coordinatore, il dott. Fabio SITO e la Dott.ssa Emanuela SPADARELLA.

Che tipo di visite sono previste?

Ai sensi dell'art.41 del citato D.Lgs 81/08, la sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica, per controllare nel tempo lo stato di salute dei Lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione, da attivarsi qualora si rilevi una modifica dei rischi per la salute;
  • visita medica per cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
  • visita medica su richiesta del Lavoratore qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

Il Lavoratore è obbligato a sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria?

A norma dell'art. 20, comma 2, lettera i) del D. Lgs. 81/08, il Lavoratore esposto a rischi è obbligato a sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria predisposta dal Datore di Lavoro.

Come avviene la convocazione dei Lavoratori alle visite mediche e cosa accade in caso di impossibilità a recarsi alla visita per la data di convocazione?

La convocazione dei Lavoratori alle visite mediche di sorveglianza sanitaria è a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), che svolge tale attività mediante propri medici, cd. Medici Competenti, negli ambulatori ubicati rispettivamente presso l'edificio 13 del Policlinico Universitario (AOU13) (mappa google) e l'edificio 1 del Complesso di Monte Sant'Angelo (MSA01) (mappa google).

Il DSP, per il tramite del Datore di Lavoro, in accordo con l'Area Prevenzione e Protezione, e del Medico Competente, procede alle convocazioni dei lavoratori esposti a rischi specifici per la sorveglianza sanitaria periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Il DSP invia tramite PEC a ciascun lavoratore una prima convocazione recante l'indicazione della data, dell'orario e dell'ambulatorio presso cui effettuare la visita. Il lavoratore destinatario di tale invito avrà cura di informare il proprio superiore gerarchico della convocazione e di consultare attentamente le prescrizioni/raccomandazioni/informazioni essenziali per il corretto svolgimento della visita, riportate nella PEC di invito.

In via eccezionale, nel caso in cui sussista un dimostrabile legittimo impedimento allo svolgimento della visita (malattia, infortunio, impegno istituzionale improrogabile, ferie programmate, etc.) il lavoratore potrà chiedere al Call Center di Sorveglianza Sanitaria di Ateneo, contattabile al numero 081.746.21.29 tutti i giorni dalle 09 alle 13, o mezzo e-mail all'indirizzo sorveglianza@unina.it, di riprogrammare la visita per una sola volta. Tale richiesta potrà essere accordata, se compatibile con le esigenze di organizzazione del servizio, nei 30 giorni decorrenti dalla data della prima convocazione.

Qualora il lavoratore non si rechi alla visita in prima convocazione, il DSP provvederà ad inviare al lavoratore una PEC recante una seconda convocazione per la quale non sarà consentita la modifica della data e dell'orario stante l'obbligatorietà della stessa ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera i del D. Lgs. 81/08. Inoltre, tale impegno improrogabile sarà comunicato anche al Datore di Lavoro/Responsabile di Struttura.

Nel caso in cui il lavoratore non si rechi alla visita fissata in seconda convocazione, sarà temporaneamente sospeso dagli elenchi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Tale sospensione sarà comunicata a mezzo nota protocollata al Datore di Lavoro/Responsabile di Struttura che provvederà a far astenere il lavoratore dalle attività che lo espongono ad un livello di rischio per il quale la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Il reintegro del lavoratore nelle liste in parola potrà avvenire solo previa specifica comunicazione da parte del Datore di Lavoro/Responsabile di Struttura a mezzo nota protocollata all'Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale.

A quali accertamenti viene sottoposto il Lavoratore?

Gli accertamenti da effettuarsi dipendono dai protocolli sanitari che il Medico Competente predispone per ciascun profilo di rischio sulla base delle informazioni contenute nei rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi. Tutti i Lavoratori sottoposti a visita possono scegliere di aderire al Programma di promozione della salute che prevede ulteriori accertamenti finalizzati al controllo ed al miglioramento della salute.

A cosa è finalizzata la visita di sorveglianza sanitaria?

La visita di sorveglianza sanitaria è finalizzata all'emissione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al Lavoratore stesso.

I giudizi possono essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Accanto al giudizio di idoneità alla mansione, nell'ambito del citato Programma di promozione della salute, il Lavoratore riceverà in forma riservata il referto medico personale contenente i risultati delle indagini mediche effettuate ed eventuali suggerimenti per il Medico di Medicina Generale.

La consegna on-line dei referti e delle analisi cliniche svolte nell'ambito della visita di sorveglianza sanitaria avviene accedendo alla sezione ‘KOAMED' presente nella propria Area Riservata sul sito web di Ateneo, dopo aver ricevuto relativa notifica via e-mail.

Cosa succede se il Medico Competente emette un giudizio recante un'idoneità con prescrizioni o limitazioni o una inidoneità parziale o totale alla mansione?

L'Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale, ricevuto il giudizio dal Medico Competente, comunica tempestivamente al Datore di Lavoro e agli uffici del personale competenti, l'idoneità con prescrizioni/limitazioni o l'inidoneità parziale/totale alla mansione, cosicché il Datore di Lavoro/Responsabile di struttura possa adottare le precauzioni prescritte a tutela della salute del Lavoratore.

Il Lavoratore, parimenti, osserverà le prescrizioni del Medico Competente, a pena di sanzioni disciplinari e l'allontanamento dalla mansione a rischio.

Il Lavoratore può richiedere una visita di sorveglianza sanitaria?

A norma dell'art. 41, comma 2, lettera c), Il Lavoratore può richiedere una visita al Medico Competente tramite compilazione del modulo rivis, reperibile al seguente link /ateneo/modulistica/area-prevenzione-protezione da inviare all'indirizzo mail sorveglianza@unina.it.

La visita sarà effettuata qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Come è possibile fruire del congedo di maternità con flessibilità e del congedo di maternità con astensione dopo il parto?

Per le lavoratrici in gravidanza che intendono restare in servizio fino all'ottavo mese di gravidanza o fino all'evento parto, le procedure operative per l'ottenimento del certificato del Medico Competente finalizzato alla fruizione del congedo di maternità con flessibilità e del congedo di maternità con astensione dopo il parto, sono illustrate nell'istruzione operativa areapre.iop.fleep disponibile al seguente link:

www.unina.it/documents/11958/41957787/areapre.iop.flepp.pdf

Per le lavoratrici tecniche e amministrative la modulistica richiesta dall'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato consta nel modulo UAPPC C1, disponibile al seguente link:

www.unina.it/documents/11958/22150659/UAPPC.C1_2020.12.28.pdf