“Governance 231 e processo penale”
“Governance 231 e processo penale”
Il 14 novembre 2025 alle 15.00 nell’aula Pessina, si terrà il convegno interdisciplinare “Governance 231 e processo penale”. Dopo gli indirizzi di saluto della professoressa Carla Masi Doria, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, dell’avvocato Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli e dell’avvocato Marco Muscariello, presidente della Camera penale, ne discuteranno l’avvocato Ettore Parlato, general counsel del Gruppo Mediolanum, l’avvocato Paolo Mazza, chief general counsel Bper Banca S.p.A, il dottore Salvatore Dovere, presidente di sezione della Corte di Cassazione, il professore Massimiliano Delfino, ordinario di Diritto del lavoro, la professoressa Renata Spagnuolo Vigorita, ordinaria di Diritto amministrativo e la professoressa Clelia Iasevoli, ordinaria di Diritto processuale penale.
L’evento si origina dalla convinzione che non sia possibile sanzionare l’ente in ragione di una “cultura d’impresa deviante”. É necessario sia la commissione di un reato da parte di una persona fisica che agisca per l'organizzazione, sia la dimostrazione di un elemento soggettivo, ovvero che l'ente non abbia adempiuto ai propri obblighi organizzativi e gestionali. L'impresa deve aver trascurato di adottare e implementare efficacemente quei modelli organizzativi, quelle procedure di controllo e quelle misure preventive che il d.lgs. n.231 del 2001 prevede negli articoli 6 e 7.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, la locuzione “nel suo interesse o a suo vantaggio” non contiene un'endiadi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante. Lo scopo dell’accertamento è stabilire se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; o, ancora, accertare che, se il modello idoneo fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato.
Ma ha l’ente diritto ad un giusto processo? E può ritenersi risolta la questione inerente alla natura giuridica della sua responsabilità? Questi ed altri gli interrogativi su cui si svilupperà il confronto interdisciplinare. distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante. Lo scopo dell’accertamento è stabilire se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; o, ancora, accertare che, se il modello idoneo fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato. Ma ha l’ente diritto ad un giusto processo? E può ritenersi risolta la questione inerente alla natura giuridica della sua responsabilità? Questi ed altri gli interrogativi su cui si svilupperà il confronto interdisciplinare.
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