1) L'ammontare complessivo del contratto di insegnamento (comprensivo di copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico dellamministrazione) risulta inferiore alla cifra prevista dal piano costi approvato dal MIUR; è possibile bandire, utilizzando limporto residuo, un ulteriore contratto di docenza a supporto del progetto didattico? Esistono vincoli alla retribuzione oraria in questo caso?

Si precisa che l'importo attribuito alla voce di costo "Spese per attività didattica" deve essere inteso alla luce di quanto previsto all'art. 6 dell'Avviso D.D. 567/Ric del 21 settembre 2012. In particolare si specifica che l'importo orario pari a € 200,00/ora didattica previsto dall'Avviso è da intendersi comprensivo:

  • della quota di max € 100,00 lordi più oneri a carico dell'Amministrazione per il compenso spettante agli studiosi ed esperti incaricati, da determinare così come previsto dal DM n. 313 del 21 luglio 2011 (i cui oneri a carico dell'Amministrazione vanno considerati oltre il massimale di € 200,00);
  • della quota di max € 100,00 per leventuale acquisizione di materiali didattici (libri, dispense, ecc.) necessari agli studenti durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica presso il Dipartimento ospitante.

Nel caso specifico, si precisa che non possono essere imputati alla voce di costo "Spese per attività didattica" i costi relativi alle attività svolte da un tutor o da un docente di supporto al progetto didattico.

Ad ogni modo, nel caso in cui la capienza prevista da budget non venga utilizzata per intero, rientra nelle scelte gestionali e progettuali del Soggetto Beneficiario decidere come utilizzare l'importo residuo relativo alla voce di costo "Spese per attività didattica" , tramite la presentazione di una richiesta di rimodulazione del piano finanziario.

In tal caso, così come indicato nell'art. 7 dell'Accordo di Attuazione "Varianti all'articolazione del Progetto e relative Attività Progettuali, in coerenza con il Finanziamento disposto e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario del Progetto e non incidano sugli obiettivi del medesimo Progetto, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dal MIUR.

Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico del Progetto e incidano sugli obiettivi del medesimo Progetto, le varianti stesse dovranno essere formalmente comunicate all'Ufficio VII, prima del verificarsi della modifica, per la necessaria approvazione.

La comunicazione dell'eventuale ammissione a dette modifiche da parte del MIUR formerà parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

In caso di varianti espressamente approvate dal MIUR, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento della richiesta di variante. In caso di assenza di comunicazioni da parte dell'Università o di mancata approvazione del Ministero quanto a tali modifiche, il MIUR medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 10."


2) È possibile utilizzare per pagare missioni parte una dei fondi assegnati nellambito del piano costi alla voce "spese per disseminazione e divulgazione"?

Relativamente all' Avviso D.D. 567/Ric del 21 settembre 2012, le uniche spese di missione previste per gli studenti sono quelle imputabili al periodo di studio all'estero.

Con riferimento all'art. 3 comma 2 dell'Avviso - Disseminazione dell'esperienza "Agli studenti che effettuano un periodo di studio all'estero si chiede di organizzare, al loro rientro, appropriate attività, programmate con l'assistenza/guida del referente didattico del dipartimento, per condividere con gli altri studenti i metodi e i contenuti della propria esperienza e diventare così, a loro volta, catalizzatori di interesse e promotori di una più elevata domanda di qualità nell'insegnamento e nella ricerca." Pertanto, la suddetta voce di costo non contempla tra i costi ammissibili eventuali trasferte.


3) Se alla scadenza del termine previsto dal Manuale per la prima rendicontazione non è stato ancora speso nulla è necessario comunque rendicontare a costo 0?

Con riferimento al Manuale per la rendicontazione, SEZIONE II – rendicontazione e controllo della spesa - Principi generali della rendicontazione, in linea generale i costi sono riconosciuti solo se "effettivamente" e "direttamente" sostenuti dal soggetto che rendiconta nel periodo di eleggibilità; vale cioè per essi il criterio di "cassa". Pertanto, se non è stato ancora speso nulla, ma le attività didattiche sono iniziate, la documentazione richiesta per il primo SAL risulta essere soltanto il rapporto tecnico. In caso contrario non risulterà necessario produrre alcuna documentazione.


4) Nelle "Spese per viaggio, vitto e alloggio docenti" rientrano esclusivamente i costi relativi al docente straniero o possono essere compresi anche quelli relativi al referente scientifico o ad altro personale coinvolto attivamente nel Progetto?

Ai sensi dell'Avviso n. 567/Ric del 21 settembre 2012, i costi relativi al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sono previsti per il Docente straniero incaricato, di conseguenza non sono ammissibili i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio di altro personale coinvolto nel progetto.


5) E' possibile, per le "Spese di gestione e organizzazione della struttura ospitante", rendicontare anche soltanto il personale strutturato coinvolto nel progetto?

Con riferimento al Manuale di rendicontazione, nella voce di costo 5) Spese di gestione e organizzazione della struttura ospitante, nel rispetto dell'importo previsto da piano finanziario approvato, è possibile imputare solo i seguenti costi:
costi di manutenzione;
materiali di consumo (cancelleria, dispense, libri, materiale informatico, copie, etc.);
acquisto di piccole attrezzature;
personale strutturato coinvolto nel progetto.
Pertanto, le spese per il personale strutturato rientra tra i costi ammissibili unitamente ad altre spese di gestione. Inoltre, nel caso in cui l'Università, presso la quale il personale docente e non docente risulta dipendente, è soggetto beneficiario del finanziamento e dunque attuatore del progetto di didattica:

  • il personale docente svolge attività per il progetto nell'ambito del monte ore previsto da normativa (1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito);
  • se a tempo pieno, il docente può svolgere attività nell'ambito del progetto nei confronti dell'Università di appartenenza, senza l'autorizzazione del Rettore;
  • per il personale dipendente che non sia docente o ricercatore, l'attività per il progetto didattico deve essere svolta nell'ambito del monte ore previsto da contratto;
  • l'attività svolta nell'ambito del progetto per l'Università di appartenenza, deve essere valorizzata sulla base del costo orario del docente/dipendente;
  • sarà cura dell'Università/Dipartimento fornire in sede di rendicontazione a supporto dei costi sostenuti per il personale docente, come documentazione giustificativa, le relative buste paga del docente che ha eseguito la prestazione, nonché, l'ulteriore documentazione prevista dal Manuale per la rendicontazione, ivi inclusa la compilazione di un time sheet mensile controfirmato dal Responsabile Scientifico-didattico, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento.

Resta inteso che l'ammissibilità dei suddetti costi è subordinata alla verifica da parte dei competenti organi di controllo.