Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Trattamento di fine rapporto
(Circolare INPDAP n.29 del 8.6.2000)
Il quadro normativo
Per trattamenti di fine servizio (TFS) si intende sia l'indennità
di buonuscita di cui al DPR 1032/73 spettante al personale delle Amministrazioni
statali, sia l'indennità premio di servizio di cui alla Legge 152/68
spettante ai dipendenti degli Enti locali e a quelli del comparto della Sanità.
Per trattamento di fine rapporto (TFR) si intende invece la prestazione regolata
in base all'art. 2120 del codice civile.
La legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare, all'art. 2, comma 5, estende l'istituto del Trattamento
di Fine Rapporto in base all'art. 2120 del codice civile ai nuovi assunti
delle pubbliche amministrazioni (inizialmente considerati tali coloro che erano
assunti a partire dal 1/1/1996).
Quanto disposto dalla legge 335/95 è stato successivamente integrato
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448,
collegando l'introduzione del TFR all'avvio della previdenza complementare
per il pubblico impiego.
La successiva L. 448/98, sancisce inoltre che con il DPCM previsto dalla L. 335/95
siano determinate le modalità per l'erogazione del TFR per i periodi
di lavoro prestato a tempo determinato e le modalità per rendere operativo
il passaggio al nuovo sistema del personale assunto a partire dal 1/1/96.
Va infine aggiunto che l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto
il 29 luglio 1999 fra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali, stabilisce il
differimento del termine del 1/1/1996, in maniera che un lavoratore sia considerato
di nuova assunzione con applicazione delle relative regole, alla data di entrata
in vigore del predetto DPCM.
Pertanto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111, titolato
"Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici
dipendenti" ha prodotto situazioni diverse a seconda della posizione del
lavoratore.
Personale in regime di tfr (Circolare INPDAP n.30 del 1.8.2002)
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
- tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato in essere al 30/05/2000 (data di entrata in vigore del D.P.C.M.
20/12/1999) o stipulato successivamente;
- tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
dopo il 31/12/2000.
Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato
nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo
passaggio - a qualsiasi titolo - da un Ente ad un altro purché
tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto
a tempo indeterminato.
E' in regime di TFS anche il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente
al 1° gennaio 2001, sebbene solo ai fini giuridici.
Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina
giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge,
al TFR. Il pagamento del TFR potrà però essere subito effettuato
solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza
economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.
Diritto al TFR
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata
minima di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese.
Ciò significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno
15 gg. effettuato però nell'arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile
al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.
Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati
senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all'Istituto,
fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva
sia almeno di 15 giorni in un mese.
Il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare
alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione
riportata nel quadro "G" del Mod. TFR/1
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione
quinquennale decorrente dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla
legge per il pagamento.
Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR
Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di 15 giorni nel mese,
il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita
cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero ecc.),
tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento
economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato
alla retribuzione di attività spettante.
Contratto part-time
Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima
di 15 gg. nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla
base della retribuzione spettante per l'orario di servizio in concreto
svolto.
Contrariamente a quanto avviene per l'indennità di buonuscita, ai
fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae in rapporto ad orario intero
e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non
quella virtuale prevista per il tempo pieno.
Retribuzione utile ai fini tfr
Si rammenta che ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella
base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente
indicate nei contratti collettivi di comparto.
In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese,
il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla
retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione
virtuale riferita all'intero mese.
Se più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione
all'INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprano l'intero arco temporale
del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente
percepite.
Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera anche in caso di corresponsione
di retribuzione ridotta per:
- Malattia;
- Messa in disponibilità;
- Maternità.
Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del datore di lavoro
deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.
In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all'INPDAP,
le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR:
Il titolare di due contratti di lavoro contemporanei, di cui uno a tempo indeterminato
in regime di TFS e l'altro a tempo determinato in regime di TFR, avrà
diritto al pagamento del TFR al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
a tempo determinato sempreché non stipuli un nuovo contratto il giorno
successivo alla scadenza del precedente.
Il TFS sarà ovviamente corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
Calcolo
Come noto, la legge pone a totale carico dell'Ente datore di lavoro il contributo
ai fini TFR.
Tale contributo ammonta al 9,60% della retribuzione annua (calcolata nella misura
dell'80%) utile ai fini dello stesso TFR. e della I.I.S. (calcolata nella
misura del 48%).
L'eventuale valutazione di altre voci retributive comporta una corrispondente
rideterminazione della misura del contributo.
La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione dell'aliquota
del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100% per ogni anno di servizio
o frazione di anno, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale
o superiore ai 15 giorni.
Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate
al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5%
in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
In caso di adeguamento stipendiale in applicazione di contratti collettivi di
lavoro con effetto retroattivo, le Amministrazioni provvederanno alla compilazione
e all'invio del Mod. TFR/2 e l'INPDAP procederà alla riliquidazione
del TFR.
Pagamento del tfr
Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro,
purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato
che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla
scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP
ai fini TFS o TFR.
L'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima
interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto
della definitiva cessazione dal servizio.
La prestazioni a carico dell'Istituto viene liquidata dalla Sede Provinciale
nel cui territorio l'iscritto ha la propria residenza.
Termini di pagamento del TFR
L'INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini
previsti dalla L.140/97 per il pagamento del TFS.
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età,
di servizio, per inabilità e per decesso, le Amministrazioni sono tenute
ad inviare il Mod. TFR/1 entro 15 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro
e l'Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i
successivi 90 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione
diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire
prima che siano decorsi 180 giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro
il quale le Amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza
dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera
avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento della prestazione
dovrà essere effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90).
Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per
dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali,
il pagamento non potrà avvenire prima di 180 giorni.
Aventi diritto al TFR in caso di decesso del lavoratore
(Circolare INPDAP n.29 del 8.6.2000)
"in base all'art. 2122 c.c., in caso di decesso del prestatore di lavoro
il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli,
e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, dei parenti entro il terzo grado
e degli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra
gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In caso di mancanza delle persone prima indicate e, secondo quanto disposto
dalla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1972 n. 8, di eventuali
diverse disposizioni testamentarie del de cuius, le indennità sono attribuite
secondo le norme sulla successione legittima.
L'art. 2122 c.c. stabilisce inoltre che è nullo ogni patto anteriore
alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione
del TFR.
Riscatti
Come è noto, la normativa che disciplina il TFS consente di riscattare,
previo pagamento di un "contributo" a totale carico del dipendente,
alcuni periodi e/o servizi che altrimenti non sarebbero valutabili.
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono
invece l'istituto del riscatto.
Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall'art.
1 - comma 9 - del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale
in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi obbligatoriamente
in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a
tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla
suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto
sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP (ex Gestione ENPAS
o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.
Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può
essere riscattato ai fini TFR.
Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per
il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio.
Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà
a costituire quota di TFR a decorrere dal 90° giorno successivo alla data
della determinazione di riscatto e sarà valorizzato con il primo TFR
da percepire.
Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo
determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.
La somma corrispondente al periodo riscattato sarà rivalutata annualmente
secondo le norme del codice civile (1,50% in misura fissa più il 75% dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT).
Ai dipendenti, invece, in regime di TFS, nominati giuridicamente a tempo indeterminato
prima dell'1/01/2001, si applicano le norme in materia di riscatto in
vigore per il trattamento di Buonuscita e di Indennità Premio di Servizio.
Non sono oggetto di riscatto, quindi, per i dipendenti dello Stato, gli eventuali
periodi a tempo determinato intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica
che hanno fatto sorgere il diritto al TFR.
Anticipazioni (Circolare INPDAP n.29 del 8.6.2000)
"La disciplina del TFR prevede altresì che il dipendente, con almeno
otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza
di rapporto di lavoro, un'anticipazione per le ragioni individuate dalla
legge (spese sanitarie ed acquisto prima casa) non superiore al 70% sul trattamento
cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Inoltre, il TFR e le indennità equipollenti, ai sensi dell'art.
7 della legge 8 marzo 2000 n. 53, possono essere anticipati ai fini delle spese
da sostenere per la fruizione dei congedi per maternità.
Tali disposizioni, tuttavia, non sono immediatamente applicabili al TFR a favore
del pubblico impiego, ma l'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici all'art.
8, comma 3, rinvia le condizioni per realizzare l'armonizzazione fra lavoratori
pubblici e privati
in tema di anticipazioni in sede di contrattazione di comparto.
Allo stesso modo, l'art. 7, comma 3, della legge 53/2000, rimanda ad un
successivo Decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Lavoro e della
previdenza sociale e per la solidarietà sociale, la definizione delle modalità
applicative per l'anticipazione del TFR e delle indennità equipollenti
a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni."
Opzione per il passaggio al TFR
I lavoratori che conservano il diritto al TFS possono optare per il regime di
TFR mediante la sottoscrizione del modulo di adesione ad un fondo pensionistico
complementare di cui al D.Lgs. 124/93, che sarà costituito nell'ambito
del pubblico impiego.
Il D.P.C.M. 2 marzo 2001 "trattamento di fine rapporto e istituzione dei
fondi dei pubblici dipendenti", pubblicato sulla G.U. n.118 del 23.5.2001,
stabilisce che in fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto
che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti
nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione
possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due % della retribuzione
base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente
la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.
La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione
e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate
secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
Personale docente e ricercatore
Restano comunque esclusi dal regime di TFR, quale che sia la data della loro assunzione
nella Pubblica Amministrazione, i docenti e i ricercatori universitari in quanto
dipendenti pubblici non contrattualizzati.
TFS e TFR in caso di aspettativa per contratto di lavoro a tempo determinato
Informativa Inpdap n.14 del 8.8.02
"Alcuni Uffici Provinciali hanno chiesto chiarimenti in ordine alle modalità
di liquidazione dell'indennità premio servizio e dell'indennità
di buonuscita nel caso in cui un dipendente in regime di TFS venga posto in aspettativa
per sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato (con diritto al TFR),
ma non riprenda più servizio nel ruolo di provenienza perché nel
corso dell'aspettativa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolve
per cause dipendenti o indipendenti dalla volontà dell'iscritto (dimissioni,
destituzione, inabilità, decesso ecc.).
Si precisa che in tal caso l'importo del TFS maturato alla data di inizio
del periodo di aspettativa, ovvero al 30.05.2000 se il rapporto di lavoro a
tempo determinato è iniziato precedentemente al 31.05.1999, dovrà
essere rivalutato secondo le modalità indicate nell'art. 2120 c.c.
e corrisposto unitamente alle quote di TFR spettanti per il rapporto di lavoro
a tempo determinato.
Le modalità di liquidazione sono pertanto identiche a quelle previste nel
caso in cui l'iscritto anziché essere posto in aspettativa abbia
risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'atto della sottoscrizione
del contratto a tempo determinato".