Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Regime di cumulo
Pensioni di vecchiaia - norme in vigore fino al 31.12.1993
(art.20 D.P.R.488/68 nel testo sostituito dall'art.20 L.153/69; art.1 comma
11 L.22/84; art.22 comma 7 L.153/69; art. 7 L.407/90)
- Lavoro autonomo: Nessun divieto di cumulo
- Lavoro dipendente: è incumulabile la quota eccedente il trattamento minimo
Pensioni di vecchiaia - norme in vigore dall'1.1.94
(art.10. D.L.vo 503/92)
Lavoro autonomo e lavoro dipendente
è incumulabile il 50% della quota eccedente il trattamento minimo.
La normativa introdotta dall'art.10 del D.L.503/92 ha previsto espressamente
alcune situazioni nelle quali non opera il divieto di cumulo delle pensioni di
vecchiaia con i redditi di lavoro dipendente e autonomo.
Esse sono:
- pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata
complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell'anno solare. L'esclusione
in parola è correlata soltanto alla durata complessiva nell'anno
solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine.
A nulla rileva, pertanto, agli effetti previsti dalla norma l'entità
della retribuzione percepita dal pensionato in relazione a tali rapporti.
In caso di superamento nel corso dell'anno delle cinquanta giornate di lavoro
per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l'esclusione dal
divieto di cumulo non trova più applicazione e l'incumulabilità
opera per la totalità delle giornate di lavoro effettuate;
- pensionati dalla cui attività, dipendente o autonoma deriva un
reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle
quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore
all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(anno 1999 £ 9.224.150). L'esclusione in parola prescinde dalla durata
e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta, essendo
correlata esclusivamente all'entità del reddito prodotto;
- pensionati che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi
di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità
percepite per l'esercizio di tale funzione (comma 4-bis, aggiunto all'articolo
11 della legge 21 novembre 1991, numero 374, dalla legge 6 dicembre 1994,
numero 673);
- titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive
del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai
fini dell'imposta delle persone fisiche;
Art. 10 comma 8 D.L.vo 503/92 sostituito nel testo dall'art.11 comma 10 della L.537/93
Per effetto di tale disposizione i lavoratori che alla data del 31.12.94
erano titolari di pensione oppure avevano raggiunto i requisiti contributivi minimi
per la liquidazione della pensione di vecchiaia continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla normativa previgente se più favorevole.
Pertanto:
- per il cumulo con redditi da lavoro dipendente: è più
favorevole la norma introdotta dall'art.10 del D.L. 503/92 cioè
è incumulabile il 50% della quota eccedente il trattamento minimo;
- per il cumulo con redditi da lavoro autonomo: è più favorevole
la norma previgente (D.P.R.488/68 e successive modificazioni e integrazioni)
cioè non esiste divieto di cumulo.
Per effetto del disposto dell'articolo 77 della legge numero 448 del 23/12/1998
tali disposizioni trovano applicazione anche per le pensioni di anzianità
liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Pensioni di anzianità - norme in vigore fino al 31.12.1993
(art.20 D.P.R.488/68 nel testo sostituito dall'art.20 L.153/69;art.1 comma
11 L.22/84; art.22 comma 7 L.153/69; art. 7 L.407/90)
- Lavoro autonomo: Nessun divieto di cumulo
- Lavoro dipendente: Incumulabile
Pensioni di anzianità - norme in vigore dall'1.1.94
(art.10. D.L.vo 503/92)
- Lavoro autonomo: Incumulabile il 50% quota eccedente il minimo
- Lavoro dipendente: Incumulabile
Al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia,
le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia (comma
7, art. 10, D. Legislativo 503/92).
Art. 10 comma 8 D.L.vo 503/92 sostituito nel testo dall'art.11 comma 10 della L.537/93
Per effetto di tale disposizione i lavoratori che alla data del 31.12.94 erano
titolari di pensione oppure avevano raggiunto i requisiti contributivi minimi
per la liquidazione della pensione di anzianità (35 anni di contributi)
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla normativa previgente se più
favorevole.
Pertanto:
- per il cumulo con redditi da lavoro dipendente:
la norma è la stessa cioè totale incumulabilità;
- per il cumulo con redditi da lavoro autonomo:
è più favorevole la norma previgente (D.P.R.488/68 e successive
modificazioni e integrazioni) cioè non esiste divieto di cumulo.
Pensioni di anzianità - norme in vigore dal 1° ottobre 1996
(L 662/96, art. 1, comma 189)
Le pensioni di anzianità liquidate dal 1° ottobre 1996 non sono cumulabili,
limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro
di qualsiasi natura, " fino a concorrenza dei redditi stessi".
Sono esclusi da tale regime, con conseguente applicazione del previgente:
- titolari di pensione al 30 settembre 1996;
- lavoratori che al 30 settembre 96 hanno raggiunto i 35 anni di contributi
e compiuto 52 anni di età o, in alternativa, hanno raggiunto 36 anni
di contribuzione;
- lavoratori che accedono alla pensione di anzianità con 40 anni
di contribuzione o con l'anzianità massima prevista dall'ordinamento
di appartenenza.
La Corte Costituzionale con sentenza 4.11.99 n.416 ha dichiarato l'incostituzionalità
dell'art.1 comma 189 della L.662/96 nella parte in cui, con effetto sui
trattamenti liquidati dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto
alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei
trattamenti di pensione di anzianità, maturate i detto periodo, con i redditi
da lavoro autonomo. Tale norma avrà effetto pertanto dal 1 gennaio 1997,
data di entrata in vigore della legge in argomento così come previsto dall'art.3
comma 217 della stessa.
Le pensioni di anzianità sono equiparate, ai fini del regime di cumulo,
alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse compiono l'età
stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Pensioni di anzianità - norme dal 1° gennaio 1998
(art.59 comma 14 L.449/97)
Il 50% della quota eccedente il trattamento minimo delle pensioni di anzianità
non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo.
Dovendo applicare la disciplina più favorevole
- per i trattamenti liquidati entro il 31.12.1994 è più
favorevole la previgente normativa (non esiste alcun divieto di cumulo);
- per i trattamenti liquidati dal 1° gennaio 1995 è più
favorevole la presente norma cioè è incumulabile solo il 50
per cento della quota eccedente il trattamento minimo.
Pensioni di anzianità - norme in vigore dal 1° gennaio 1999
(art.77 legge 23.12.1998 n. 448)
Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore
a 40 anni (vale a dire pienamente compiuti), anche se liquidate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei
casi di pensioni di vecchiaia.
La norma è applicabile alle pensioni di anzianità che fino ad oggi
erano equiparate alle pensioni di vecchiaia solo al compimento dell'età
per la pensione di vecchiaia.
Si evidenzia che per redditi da lavoro autonomo si intendono quelli ricollegabili
ad attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Regime di cumulo per l'anno 2001
(Legge 23.12.2000 n.388)
Sistema retributivo - Pensioni di vecchiaia
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, qualunque sia l'anzianità
utile per la liquidazione delle stesse.
Dalla stessa data sono interamente cumulabili con i suddetti redditi anche le
pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001.
Sistema retributivo - Pensioni di anzianità con anzianità contributiva pari o superiore 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità liquidate
in base ad anni 40 di contribuzione utile ai fini del diritto, sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le
rate spettanti da questa data sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo o dipendente.
Pensioni di anzianità con anzianita' contributiva inferiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità liquidate
in base ad una contribuzione inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.
La relativa trattenuta non può superare il valore pari al 30 per cento
del reddito da lavoro autonomo.
Pertanto è incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento
della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza
del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti
dalla stessa data si applica la nuova disciplina, se più favorevole di
quella previgente.
Permane il divieto di cumulo fra pensioni di anzianità e redditi da lavoro
dipendente.
Si evidenzia che dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile
da parte del titolare, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni
di vecchiaia e pertanto le stesse sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro dipendente ed autonomo anche se liquidate con un'anzianità
contributiva inferiore a 40 anni.
Esempio 1
Importo pensione annuo 35.000.000
trattamento minimo 9.624.550
(35.000.000- 9.624.550) x 30% 7.612.635
reddito lavoro autonomo annuo 25.394.300
(25.394.300 x 30%) 7.618.290
Trattenuta annua 7.618.290
Esempio 2
Importo pensione annuo 35.000.000
trattamento minimo 9.624.550
(35.000.000 - 9.624.550) x 30% 7.612.635
reddito lavoro autonomo annuo 20.000.000
(20.000.000 x 30%) 6.000.000
Trattenuta annua 6.000.000
Sistema contributivo
Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la pensione
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è incumulabile totalmente
con i redditi da lavoro dipendente e nella misura del 50% della parte eccedente
il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi
da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi. (articolo 1, comma
21, della legge n. 335).
Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è
cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%
della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria,
fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n.
335).
Regime di cumulo per l'anno 2003
LEGGE 27 dicembre 2002, n.289.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003 - Gazzetta Ufficiale N. 305 del 31 Dicembre 2002).
Si riporta il testo dell'art. 44 (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni
di anzianita' e redditi da lavoro)
- A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilita'
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianita' contributiva
pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto
58 anni di eta'. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento;
- Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia' pensionati
di anzianita' alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino
applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere
al regime di totale cumulabilita' di cui al comma 1 a decorrere dal 1º
gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda
relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento
minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per
il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita'
contributiva e di eta' anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma
dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianita'.
Le annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono arrotondate al primo
decimale e la loro somma è arrotondata all'intero piu' vicino. Se l'importo
da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o
se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento
non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene
comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento
massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.La
disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti
per il pensionamento di anzianita', hanno interrotto il rapporto di lavoro
e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora
essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianita', è considerata
come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita.
Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento
provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della
pensione definitiva;
- Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da
pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale
di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa
di volta in volta vigente, le penalita' e le trattenute previste, con i
relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo
fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70
per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato
per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento.
A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unita' superiore. Il
versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione
di gennaio 2003. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua
un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva;
- Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003,
secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato
puo' comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento
di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza,
applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attivita' lavorativa
alla data del 30 novembre 2002, il versamento puo' avvenire successivamente
al 16 marzo 2003, purchè entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo,
su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilita' di pensione lorda
erogata prima dell'inizio della attivita' lavorativa, con la maggiorazione
del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura
di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma
2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione
della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del
comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene
entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
Sistema contributivo
Le disposizioni di cui all'art.44 della legge 27 dicembre 2002, n.289 non sembrano,
al momento, applicabili ai trattamenti pensionistici liquidati interamente con
il sistema contributivo in quanto in tale sistema non esiste la "pensione
di anzianità". Resta pertanto la previgente disciplina.
Informativa INPDAP n.4 del 23.1.2003 (stralcio)
- Regime di cumulo per pensionamenti anticipati decorrenti
dal 1° gennaio 2003 (articolo 44, comma 1)
In virtù di tale disposizione, i pensionamenti di anzianità
aventi decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se, all'atto del pensionamento,
l'interessato può vantare un'anzianità contributiva
pari o superiore a 37 anni e, congiuntamente, aver compiuto i 58 anni
di età, analogamente a quanto già avviene per le pensioni
di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni (articolo 72, comma 1 legge n. 388/2000).
Tale disposizione è applicabile, in presenza dei predetti requisiti,
anche ai trattamenti di invalidità, decorrenti dal 1° gennaio
2003, con esclusione dell'inabilità prevista dall'articolo
2, comma 12, della legge n. 335/1995.
Per contro, i trattamenti pensionistici di anzianità ed invalidità
aventi effetto dal 1° gennaio 2003 conseguiti con requisiti diversi
da quelli tassativamente previsti dalla norma in esame continuano ad essere
disciplinati dalle previgenti disposizioni in materia di cumulo. In particolare,
i pensionamenti avvenuti sulla base di un'anzianità contributiva
inferiore ai 40 anni (oppure inferiore ai 37 anni o un'età
anagrafica inferiore ai 58 anni) sono totalmente incumulabili con i redditi
da lavoro dipendente, e cumulabili, per la quota di pensione eccedente
il trattamento minimo Inps (402,12 per l'anno 2003), con i redditi
da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento; in quest'ultima
ipotesi le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il
valore pari al 30 per cento del reddito.
È appena il caso di accennare che le regole suddette riguardano
le pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto, mentre resta
confermato quanto previsto dall'art. 1, commi 21 e 22 della legge
n. 335/95, in materia di cumulo con i redditi da lavoro per le pensioni
liquidate esclusivamente col sistema contributivo.
Vengono, peraltro, confermate le disposizioni speciali dell'articolo
1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti
la disciplina del cumulo, con la retribuzione, della pensione di anzianità
liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale (D.M. 331/97), anche nei casi in
cui il lavoratore faccia valere un'anzianità contributiva
pari o superiore a 37 anni e un'età di 58 anni.
- Regime di cumulo per pensionamenti anticipati avvenuti entro il
1° dicembre 2002 (articolo 44, comma 2)
L'articolo 44, comma 2, prevede la facoltà di accedere
al nuovo regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da
lavoro, anche a coloro che risultavano titolari di pensione di anzianità
al 1° dicembre 2002 e che, per effetto di un'attività lavorativa
già in essere a tale data, erano assoggettati al regime di divieto
parziale o totale di cumulo.
Per usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di questa più
favorevole normativa (totale cumulabilità della pensione con i redditi
da lavoro dipendente o autonomo) l'interessato dovrà versare
all'Inpdap, con le modalità più avanti indicate, un
importo una tantum pari al 30 per cento della pensione lorda (comprensiva
dell'eventuale indennità integrativa speciale) relativa al
mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo
mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (. 402,12), moltiplicato
per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità
contributiva e di età anagrafica (37 anni di anzianità contributiva
e 58 anni di età), pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in
possesso alla data del pensionamento.
Nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso, all'atto
del pensionamento, di un'anzianità contributiva pari o superiore
a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.
Per esplicita previsione normativa, le annualità di anzianità
contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro
somma è arrotondata all'intero più vicino.
Si riporta a titolo esemplificativo l'ipotesi di un iscritto cessato
dal servizio con:
- un'anzianità contributiva utile ai fini del diritto pari a 36 anni, 3 mesi e 15 giorni
- un'età anagrafica di 57 anni, 3 mesi e 15 giorni;
- una pensione mensile lorda a gennaio 2003 di Euro 1.500,00.
L'anzianità contributiva deve essere trasformata in anni
(36 + 3/12 + 15/365 = 36 + 0, 25 + 0,041 = 36,291 ) e, per effetto dell'arrotondamento
al primo decimale, diventa 36,3 (perché il secondo decimale è
superiore a 5, se fosse stato inferiore ad esempio 36,24 si sarebbe arrotondato
a 36,2)
L'età anagrafica pari a 57aa 3mm 15gg deve essere trasformata
in anni
(57 +3/12 + 15/365 = 57 + 0,25 + 0,041 = 57,291).
E, per effetto dell'arrotondamento al primo decimale, diventa 57,3.
36,3 + 57,3 = 93,6 arrotondamento all'intero più vicino 94.
L'importo dovuto è pari a:
(1.500,00 – 402,12) x 30/100 x (95-94) = Euro 329,36
Il medesimo articolo 44, comma 2, prevede che qualora la somma da versare
risulti inferiore al 20 per cento dell'importo della pensione lorda
relativa al mese di gennaio 2003 (nell'esempio riportato inferiore
a 300,00 pari al 20% di 1.500,00) ovvero la differenza tra quota 95 e la
sommatoria dell'anzianità contributiva e l'età
anagrafica in possesso all'atto del pensionamento sia nulla o negativa,
deve essere comunque versato il 20% della pensione lorda relativa al mese
di gennaio 2003.
In ogni caso, l'importo da versare non può essere superiore
a tre volte la predetta pensione.
- Adesione al nuovo regime di totale cumulabilità nei confronti
degli iscritti non titolari di pensione al 1° dicembre 2002.
Anche gli iscritti che non risultino titolari di pensione di anzianità
al 1° dicembre 2002 ma che entro il 30 novembre 2002 abbiano maturato
i requisiti per il pensionamento di anzianità, interrotto il rapporto
di lavoro, presentato domanda di pensionamento e intrapreso attività
lavorativa autonoma o dipendente, possono accedere al nuovo regime di totale
cumulabilità, versando un importo una tantum calcolato secondo le
modalità indicate al precedente punto 3.
Resta inteso che nulla è dovuto da parte degli interessati in possesso,
all'atto del pensionamento, di un'anzianità contributiva
pari o superiore a 37 anni congiuntamente a 58 anni di età.
- Regolarizzazione di situazioni pregresse articolo 44, comma 3
I titolari di pensione che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo
o dipendente sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, senza averne
dato comunicazione all'INPDAP, possono regolarizzare la loro situazione
per il periodo fino al 31 marzo 2003, senza incorrere nelle penalità
e trattenute, con i relativi interessi e sanzioni, previste dalla normativa
vigente.
- Adesione al nuovo regime di cumulo per i pensionati non in attività
lavorativa al 30 novembre 2002 articolo 44, comma 4.
I soggetti già titolari di pensione alla data del 30 novembre 2002
che abbiano iniziato un'attività lavorativa successivamente
a tale data ovvero che intendano prestarla in futuro, possono accedere al
nuovo regime di totale cumulabilità.
- Modalità e termini di versamento
Per ciascuna delle situazioni indicate il versamento potrà essere
effettuato:
- in un'unica soluzione entro il 17 marzo 2003;
- in forma rateale, versando il 30% di quanto dovuto entro il
17 marzo 2003 ed il restante 70% ripartito in cinque rate trimestrali con
un interesse di dilazione pari al 3%, con scadenze il 16/6/2003, il 16/9/2003,
il 16/12/2003, il 16/3/2004 e il 16/6/2004.
Si rende opportuno precisare che nell'ipotesi in cui l'interessato
intenda regolarizzare la situazione pregressa e, contestualmente, aderire
al nuovo regime di totale cumulabilità, dovrà provvedere a
versamenti separati per ciascuna delle fattispecie considerate.
Il pagamento in unica soluzione oppure il 30% di quanto dovuto, dovrà
avvenire, perentoriamente, entro il 17 marzo 2003, a mezzo bollettino di
conto corrente postale n. 38270542, intestato a Inpdap, indicando, il codice
fiscale, la forma di versamento prescelta (unica soluzione o rateale) e
una delle seguenti causali, nell'apposito spazio riservato:
- articolo 44, comma 2 legge 289/2002;
- articolo 44, comma 3 legge 289/2002;
- articolo 44, comma 4 legge 289/2002.
In alternativa, è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico
bancario in favore di Inpdap, utilizzando le seguenti coordinate: ABI 07601
CAB 03200 C/C n. 38270542
indicando, il codice fiscale, la forma di versamento prescelta (unica soluzione
o rateale) e una delle causali sopra riportate.
In caso di scelta della forma rateale, fermo restando il versamento del
30% dell'importo dovuto a cura dell'interessato entro il 17
marzo 2003, le successive cinque rate trimestrali saranno trattenute direttamente
sulla pensione nei mesi di giugno 2003, settembre 2003, dicembre 2003, marzo
2004 e giugno 2004.
Si fa presente un programma è disponibile sul sito
www.inpdap.it
e presso il call center Pronto Inpd@p numero verde 800 10 5000 offrendo la possibilità
agli interessati di conoscere l'esatto importo da versare fornendo i dati
occorrenti.
Informativa INPDAP n.10 del 14.2.2003 (stralcio)
ulteriori precisazioni in merito a specifiche problematiche
Esclusioni dal divieto di cumulo
I compensi percepiti dai pensionati che svolgono determinate funzioni o
attività, specificatamente indicate da norme di legge, non sono assoggettati
al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti
pensionistici comunque denominati.
In particolare sono i pensionati:
- che svolgono la funzione di giudice tributario, per i compensi
percepiti quali membri delle relative commissioni (articolo 13 del decreto
legislativo n. 545/1992, come modificato dall'articolo 86 della legge
n. 342/2000);
- che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite
per l'esercizio di tale funzione (articolo 11 della legge n. 374/1991
come modificata dalla legge n.673/1994);
- che svolgono funzioni di giudici onorari aggregati, per le indennità
di cui all'articolo 8 della legge n. 276/1997 percepite per l'esercizio
delle loro funzioni;
- che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma
5 del Dlgs n.503/1992);
- che svolgono le funzioni di amministratori locali e percepiscono le indennità
previste dall'articolo 82, commi 1 e 2, del Dlgs n. 267/2000 (TUEL);
tali indennità ai fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo non sono, infatti, assimilabili ai redditi da lavoro
di qualsiasi natura;
- che percepiscono tutte le indennità comunque connesse a cariche
pubbliche elettive (come, ad esempio, quelle per i membri dei consigli regionali
e i parlamentari nazionali ed europei).
Si precisa, inoltre, che per le pensioni di invalidità,
qualsiasi decorrenza abbiano, non opera il divieto di cumulo con i redditi
da lavoro nei seguenti casi:
- pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito
complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute
per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo
annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'esclusione
in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività
lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente al reddito;
- pensionati che svolgono attività in qualità di lavoratori
agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed
assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici
e famigliari (art. 20 comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall'art.
20 Legge 153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72);
- titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive
del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai
fini dell'imposta delle persone fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92);
- pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente
non superiore a 50 giornate nell'anno solare (art.10 comma 2 D.L.vo
503/92);
- l'esclusione in parola è correlata soltanto alla durata
complessiva nell'anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla
base di contratti a termine. A nulla rileva,pertanto, agli effetti previsti
dalla norma l'entità della retribuzione percepita dal pensionato
in relazione a tali rapporti. In caso di superamento nel corso dell'anno
delle 50 giornate di lavoro per effetto di più rapporti di lavoro
a termine, l'esclusione del divieto di cumulo non trova più
applicazione e l'incumulabilità opera per la totalità
delle giornate lavorate;
- pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo occupati
alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1°
febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 CEE, n.11 CEA dei Consigli
del 18 dicembre 1961 come modificato dal regolamento CEE, EURATOM, CECA,
n.259 del Consiglio 20 febbraio 1968 e successive modificazioni.
L'esclusione dall'ambito di applicazione del divieto
di cumulo di questa tipologia di redditi si applica, altresì, per
le rate di pensione di vecchiaia liquidate fino al 31dicembre 2000, considerato
che le disposizioni all'epoca vigenti potevano prevedere, in taluni
casi, un cumulo parziale con redditi da lavoro.
Rimane ferma la totale cumulabilità con qualsiasi reddito per le
pensioni di vecchiaia sorte o comunque in pagamento a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
- Pensionati che percepiscono redditi derivanti da lavoro autonomo
Per l'individuazione del reddito da lavoro autonomo,
rilevante ai fini del cumulo, debbono essere presi in considerazioni tutti
i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza
vincolo di subordinazione prodotti sia in Italia che all'estero,
indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
A titolo esemplificativo vanno considerati redditi derivanti da lavoro autonomo:
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
- compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti
dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed
enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle
attività relative alle attività di presidenti di enti o associazioni,
di componente dei rispettivi consigli o comitati, etc;
- indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro
di organi collegiali;
- partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione,
nei casi in cui l'apporto è costituito da prestazione di lavoro;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, si precisa che, nonostante la modifica apportata dall'articolo
34 della legge n. 342/2000 che ha ricompreso tali redditi in quelli assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del TUIR, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini del cumulo con i trattamenti
pensionistici continuano ad essere considerati come redditi da lavoro autonomo.
- Equiparazione delle pensioni di anzianità alle pensioni
di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile.
Si rende opportuno preliminarmente precisare che anche ai
fini del cumulo con la locuzione "pensione di anzianità"
si intende il trattamento di quiescenza eventualmente spettante in tutti
i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti
massimi di età e/o di servizio richiesti per la pensione di vecchiaia,
qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga
ad esempio per: dimissioni, decadenza, destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o condanna penale, soppressione di posto, riduzione di organico,
termine del contratto di lavoro a tempo determinato, etc).
Si ricorda che, agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianità
ed invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal 1°
giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile
da parte del titolare.
Tale equiparazione opera anche per i trattamenti pensionistici conseguiti
ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335/95 (cosiddetta
pensione di vecchiaia a domanda).