Personale Tecnico Amministrativo
Sembra opportuno distinguere tra "raggiungimento del diritto a
pensione" e "calcolo e misura del trattamento pensionistico".
Raggiungimento del diritto a pensione
Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista per il
trattamento pensionistico, il periodo di servizio reso a tempo parziale viene
considerato per intero.
Ciò vale anche per il raggiungimento del diritto a percepire l'indennità
di fine rapporto comunque denominata.
L'abbuono quadrimestrale a favore dei lavoratori non vedenti avviene al compimento
dell'anno di servizio effettivamente prestato.
Misura del trattamento
- 1)Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico si procede nel seguente modo:
- le retribuzioni da prendere in considerazione sono quelle relative al
tempo pieno;
- per la determinazione dell'importo del trattamento si considera per intero
l'anzianità relativa al servizio reso a tempo pieno e, proporzionalmente
all'orario effettivamente svolto, l'anzianità relativa al servizio
reso a tempo parziale.
- 2) Lo stesso discorso vale per la determinazione dell'indennità
denominata di fine rapporto.
Cumulo tra pensione di anzianità e part-time
Requisiti
I lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per
accedere al trattamento pensionistico di anzianità possono cumulare, in
deroga alla normativa vigente, tale trattamento con il reddito derivante dalla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il trattamento pensionistico e la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale avranno la stessa decorrenza; inoltre:
- la misura della prestazione ad orario ridotto non potrà essere
inferiore al 50% dell'orario pieno;
- non è consentito il passaggio al tempo pieno.
"Qualora gli interessati nel corso della prestazione di lavoro a part-time
maturino i requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio e vengano, per
esplicite disposizioni di legge, trattenuti in servizio, il trattamento pensionistico
in godimento continuerà ad essere erogato nella misura prevista dall'articolo
1, comma 185 della legge n. 662/1996 e dal decreto n. 331/1997. Infatti, il titolo
che dà origine a tale trattamento pensionistico rimane in ogni caso quello
di anzianità in quanto cristallizzato al servizio maturato alla data di
trasformazione del rapporto di lavoro. Le medesime disposizioni si applicano anche
nei confronti di coloro che durante la prestazione part-time maturino i 40 anni
di anzianità contributiva. Pertanto, in entrambe le fattispecie, il trattamento
pensionistico in godimento, fino alla data di cessazione definitiva dal servizio,
sfuggirà alla nuova disciplina di totale cumulabilità tra le pensioni
di vecchiaia e quelle ad esse equiparate ed i redditi da lavoro dipendente, così
come prevista dall'articolo 72 della legge n. 388/2000." (Informativa
Inpdap n.68 del 22.7.02)
Misura del trattamento
- all'interessato verrà corrisposto un trattamento provvisorio
di pensione, calcolato sul servizio effettivamente prestato alla data di
cessazione e del contestuale passaggio a tempo parziale, opportunamente
ridotto in base alla riduzione dell'orario normale di lavoro;
- il trattamento provvisorio di pensione potrà essere rideterminato
in base ad eventuali miglioramenti contrattuali tenendo presente però
che l'importo dello stesso non può superare quello teoricamente spettante
al momento della trasformazione del rapporto di lavoro;
- l'importo totale (pensione e retribuzione) non può comunque superare
la retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni,
presta servizio a tempo pieno.
"L'INPDAP e le Amministrazioni statali, ancora competenti alla liquidazione
del trattamento pensionistico, provvederanno ad emanare, alla data di trasformazione
del rapporto di lavoro, il relativo provvedimento di pensione, avendo cura di
evidenziare che la pensione dovrà essere corrisposta in misura inversamente
proporzionale al rapporto svolto a part-time nei limiti di cui al decreto 331/1997
ovvero, nel caso di iscritti dipendenti da enti privatizzati, nei limiti previsti
dall'articolo 1, comma 185 della legge 662/1996. Alla data di cessazione
del rapporto di lavoro a part-time si provvederà a determinare un nuovo
trattamento pensionistico in base alla complessiva anzianità contributiva
maturata dall'iscritto, considerando che il servizio prestato a part-time
dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della misura, secondo la
normativa generale che regola il rapporto a tempo parziale. Il nuovo provvedimento
di pensione dovrà contenere l'annotazione che vengono confermati
gli effetti della precedente determinazione fino alla data di cessazione definitiva
dal servizio." (Informativa Inpdap n.68 del 22.7.02)
L'indennità di fine rapporto comunque denominata, verrà corrisposta
soltanto alla data di definitiva cessazione dal servizio.
Riscatto e/o prosecuzione volontaria
"Occorre precisare che nei casi di cui all'art.1, comma 185 della
legge n. 662/1996 e al decreto n. 331/1997, non trovano applicazione gli istituti
di riscatto e prosecuzione volontaria previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 per la copertura assicurativa dei periodi
di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time.
Infatti, la prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi
periodi di non lavoro l'interessato sia in godimento di una pensione di
vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle
forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti pubblici e privati
(articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Analogamente
non è applicabile l'istituto del riscatto in quanto per gli stessi
periodi di non lavoro il dipendente percepisce un trattamento pensionistico a
carico dell'Inpdap." (Informativa Inpdap n.68 del 22.7.02)