Personale Tecnico Amministrativo

Pensioni / Nozioni generali

Servizio effettivo

Per "servizio effettivo" si intende:
  • il servizio di ruolo;
  • il servizio militare;
  • i seguenti servizi valutabili a domanda da parte dell'interessato:
    • il servizio non di ruolo reso alle dipendenze dello Stato o di Enti di diritto pubblico;
    • il servizio ricongiungibile ai sensi della Legge n. 523/54;
    • il servizio ricongiungibile ai sensi della Legge n. 29/79;
    • il servizio ricongiungibile ai sensi della Legge n. 45/90;
    • i periodi e/o i servizi riscattati;
    • i periodi di contribuzione figurativa e volontaria.
    • l'aumento di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato dai lavoratori privi della vista. Il beneficio va calcolato anche sui servizi computati, riscattati o ricongiunti.
Non si tiene conto dei periodi di sospensione cautelare per procedimento disciplinare o penale durante il quale al dipendente viene erogato un assegno alimentare.
Se il procedimento penale si conclude con una sentenza di assoluzione passata in giudicato, il periodo potrà essere valutato ai fini pensionistici in quanto ricorre l'obbligo da parte dell'Amministrazione di appartenenza della ricostruzione di carriera con conseguente versamento dei contributi previdenziali.
In caso invece di condanna, il periodo può essere chiesto a riscatto, se successivo al 31.12.96, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 564/96.
Il servizio effettivo determina il diritto a pensione.
Si precisa che nel sistema contributivo i periodi di studio riscattati o quelli relativi alla prosecuzione volontaria, non concorrono a determinare l'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni necessaria per ottenere il trattamento pensionistico prima dei 57 anni di età.

Servizio utile

Il "servizio utile" è costituito dal servizio effettivo e da eventuali maggiorazioni spettanti, previste da specifiche norme, quali ad esempio:
  • l'aumento di 1/3 del servizio militare prestato a bordo di navi in armamento o in riserva;
  • le campagne di guerra;
  • l'aumento di sei o di nove dodicesimi del servizio reso rispettivamente in zone disagiate o particolarmente disagiate (D.P.R.5.1.67 n.18, L.15.12.71 n.1222 e D.P.R.18.10.76 n.1068).
Tali aumenti di servizio sono validi ai soli fini della determinazione della misura della pensione ma non anche per il diritto.
Inoltre, se riguardano periodi successivi al 31.12.95, non spettano ai fini della pensione o della quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo.
Infine, a decorrere dal 1° gennaio 1998, non possono superare complessivamente i 5 anni, fatti salvi gli aumenti eccedenti il quinquennio eventualmente già maturati al 31 dicembre 1997.

Servizi e/o periodi valutabili d'ufficio

Il servizio di ruolo, quello comunque prestato con ritenute sulla retribuzione in conto entrata Tesoro (oggi INPDAP) nonché il servizio militare vengono valutati ai fini del trattamento pensionistico senza che il dipendente sia tenuto a presentare la relativa domanda.
Anche il periodo non lavorato eventualmente intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina è valutabile di per sé e solo se assume rilevanza ai fini del trattamento pensionistico al momento della cessazione dal servizio.
La valutazione avverrà ai sensi del combinato disposto dall'art.8 e dall'art.142 del T.U. 1092/73 mediante il versamento delle ritenute in conto entrata Tesoro (oggi INPDAP) applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
La Corte dei Conti con deliberazione n.108/96 ha ammesso la possibilità per il dipendente interessato di produrre la relativa domanda non per la valutazione del periodo, che avviene di per sé, ma per ottenerne una sistemazione immediata in base alla retribuzione goduta al momento della presentazione della domanda stessa.
E' valutato altresì il periodo di aspettativa senza assegni per motivi di studio usufruito dal dipendente ai sensi della Legge 476/84.(vedi Corsi di studi universitari).
Le assenze per malattia retribuite per intero o in misura ridotta sono utili ai fini pensionistici e previdenziali come se fosse periodo effettivamente svolto. I periodi di assenza per malattia senza retribuzione sono utili ai soli fini pensionistici.
Infatti l'articolo 68 comma 6 del D.P.R. n.3/57 prevede che "il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza".
Anche gli ulteriori 18 mesi di aspettativa previsti dal CCNL si pongono nella medesima condizione.
Pertanto l'Amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della contribuzione rapportata, nel caso di retribuzione ridotta o mancante, alla retribuzione teorica cui il dipendente avrebbe avuto diritto senza comprendere, ovviamente, quegli emolumenti legati alla effettiva prestazione lavorativa.
Quanto disposto dal Decreto Legislativo 564/96 in tema di contribuzione figurativa per i periodi di assenza per malattia non ha abrogato questa disposizione.
L'astensione dal lavoro per sciopero, pur determinando una sospensione del rapporto d'impiego per quanto attiene all'esecuzione delle due obbligazioni fondamentali quali la prestazione dell'attività lavorativa e la relativa retribuzione, non ha riflessi né sull'anzianità di servizio né sul diritto al congedo ordinario dei lavoratori dipendenti. Per quanto precede sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di procedere alla relativa copertura ai fini previdenziali, da calcolarsi sulla intera retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio"(Informativa INPDAP n.23 del 25.10.2002).
Sono altresì valutabili i servizi resi presso:
  • il Banco di Napoli e di Sicilia fino al 31.12.90 in quanto successivamente è stata costituita una gestione speciale presso l'INPS;
  • gli Enti pubblici soppressi;
  • l'Ufficio Nazionale statistico dell'agricoltura (UNSEA);
  • Opera nazionale per i ciechi civili.

Servizi e/o periodi valutabili a domanda - termini di presentazione

Per le tipologie di periodi e/o servizi da valutare a domanda, il dipendente interessato deve rispettare, nella presentazione della stessa, i seguenti termini perentori, pena la decadenza (art.147 T.U. 1092/73):
  • almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica di appartenenza;
  • entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione della cessazione nei casi diversi dal suddetto collocamento a riposo per limiti di età;
  • entro novanta giorni dall'invito agli eredi del dipendente deceduto.
L'INPDAP con nota prot.n.4499 del 6.3.2001 ha espresso l'avviso che, nel caso in cui il dipendente abbia esercitato la facoltà del trattenimento in servizio ai sensi dell'art.16 del D.L.vo n.503/92, il termine di decadenza biennale previsto per la presentazione della domanda di valutazione dei servizi dovrà essere calcolato con riferimento al nuovo limite di età assegnato con il decreto concessivo della proroga.
Nel caso in cui il dipendente decida di cessare dal servizio prima della scadenza del periodo di proroga richiesto, si dovrà fare riferimento al termine dei 90 giorni dalla data di effettiva cessazione previsto per i casi diversi dal collocamento a riposo per limiti di età.

Priorità fra servizi

Nel caso occorra valutare secondo disposizioni diverse servizi e/o periodi contemporanei, si procede stabilendo una priorità tra gli stessi:

  1. servizi valutabili d'ufficio;
  2. servizi o periodi valutabili a domanda senza alcun onere a carico del dipendente;
  3. servizi o periodi valutabili a domanda con onere a carico del dipendente;
    se esiste contemporaneità tra questi ultimi, deve essere adottato il criterio della cronologia temporale rispetto alla data di presentazione della relativa domanda, per operare la limitazione dei periodi;
    se è consentito al dipendente interessato chiedere la valutazione dei periodi nel modo più favorevole.