Personale Tecnico Amministrativo

Pensioni / Lavoro nell'UE

Il Regolamento CEE n.1606/98, pubblicato sulla G.U. della Comunità Europea del 25.7.98, ha esteso ai pubblici dipendenti e con decorrenza dal 25.10.98 la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi al lavoro svolto in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante l'istituto della "totalizzazione" e del calcolo della pensione in "pro-rata".
Per la valutazione di tali periodi pertanto viene meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997. Le domande presentate prima del 25.10.98 ai sensi del predetto Decreto Legislativo continuano ad avere validità fermo restando la possibilità da parte dell'interessato, qualora non sia stato emesso provvedimento definitivo, di rinunciare al riscatto e di far valere l'istituto della totalizzazione. Il Regolamento è applicabile immediatamente negli Stati facenti parte dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito. Gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo(Islanda, Norvegia e Liechtenstein) procederanno all'estensione dopo l'approvazione formale del Comitato misto CEE-SEE. La domanda per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico in regime internazionale dovrà essere presentata dagli interessati al competente Ufficio dell'Amministrazione Universitaria, il quale provvederà ad inviarla all'INPDAP di Roma – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – via Ballarin n.42 - per il collegamento con le istituzioni estere.


Totalizzazione

La totalizzazione consiste nell'accertamento del diritto a pensione procedendo alla somma dei periodi contributivi sia italiani che esteri.
Un lavoratore di 55 anni di età che può far valere in Italia 20 anni di contributi e 15 anni di contributi in Francia non avrebbe diritto a pensione; applicando la totalizzazione(20+15) raggiunge invece il requisito stabilito dei 35 anni contributivi.


Pro-rata

Il trattamento pensionistico sarà calcolato secondo il sistema del pro-rata, cioè in proporzione ai soli contributi versati nel paese che liquida la pensione(nel nostro caso l'Italia).
Viene calcolato l'importo teorico della pensione come se tutti i contributi fossero stati versati in Italia. Su tale importo teorico viene stabilito l'ammontare effettivo del trattamento pensionistico riferito al rapporto fra i periodi contributivi versati in Italia e la durata totale di tutti i periodi versati negli altri Stati.


Carriere miste

Nel caso di lavoratori che possono far valere periodi assicurativi in Italia e in altri Stati membri sia nel regime generale che nel regime speciale per dipendenti pubblici è necessario stabilire in quale dei predetti regimi viene perfezionato il diritto a pensione con il cumulo della contribuzione estera.
Per un lavoratore con 31 anni all'INPDAP + 2 anni all'INPS + 6 anni in uno Stato membro il diritto a pensione è perfezionato nel regime INPDAP con il cumulo dei periodi esteri(31+6). I periodi INPS potranno essere ricongiunti all'INPDAP ai sensi della Legge 29/79.
Per un lavoratore con 2 anni all'INPDAP + 25 anni all'INPS + 13 anni in uno Stato membro il diritto a pensione è perfezionato nel regime INPS con il cumulo dei periodi esteri(25+13). I periodi INPDAP potranno essere ricongiunti all'INPS ai sensi della L.322/58.
Il lavoratore con 28 anni all'INPDAP + 9 anni all'INPS + 3 anni in uno Stato membro non raggiungendo il diritto a pensione con il cumulo dei periodi all'estero dovrà ricongiungere i periodi contributivi italiani presso l'INPDAP o presso l'INPS ai sensi rispettivamente della Legge 322/58 o della Legge 29/79.
Il lavoratore con 5 anni all'INPDAP + 6 anni all'INPS + 3 anni in uno Stato membro non raggiungendo comunque il diritto a pensione potrà essere autorizzato alla prosecuzione volontaria nel regime in cui può far valere i requisiti necessari per tale istituto.