Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Indennità di buonuscita
La corresponsione dell'indennità di buonuscita INPDAP (ex ENPAS) è
regolata dal D.P.R.1032/73 e successive modificazioni ed integrazioni.
Essa consiste in una somma di denaro erogata d'ufficio al momento della cessazione
dal servizio per qualsiasi causa, al personale, assunto a tempo indeterminato,
che alla data del 30.12.2000 risulti iscritto al fondo gestito dall'INPDAP per
un periodo non inferiore all'anno, anche non continuativo.
Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in essere
al 30/05/2000 o con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000
trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto (TFR)
(v.
Trattamento di fine rapporto)
Permangono in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella
Pubblica Amministrazione, i professori ed i ricercatori universitari in quanto
personale non soggetto a privatizzazione.
L'iscrizione al fondo comporta l'obbligo da parte dell'amministrazione di una
contribuzione pari al 9,60% della retribuzione (utile ai fini del calcolo dell'indennità)
il cui 2,5% è a carico del dipendente.
Servizi e/o periodi valutabili ai fini dell'indennità di buonuscita
I servizi valutabili ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita
sono quelli resi con iscrizione al fondo (di ruolo e comunque quelli non di
ruolo coperti da ritenute in conto entrata Tesoro), il servizio militare di
leva in corso di svolgimento alla data del 30 gennaio 1987 e quello prestato
successivamente (legge 958/86), nonché, mediante l'istituto del riscatto,
i periodi e/o servizi non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio
ma comunque riconoscibili ai fini del trattamento pensionistico.
Sono valutabili mediante riscatto i seguenti servizi:
- il servizio militare prestato precedentemente alla data del
30 gennaio 1987 e non in corso di svolgimento in tale data;
- le campagne di guerra ed altre maggiorazioni di servizio valutabili;
- i servizi non di ruolo prestati senza iscrizione al Fondo purché
non vi sia stata corresponsione di indennità di fine servizio;
- i corsi di studi universitari previsti dalla L.341/90;
- i periodi di astensione facoltativa (v.congedi
parentali) a retribuzione ridotta o senza retribuzione.
Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a carico dell'interessato
determinato, in relazione al periodo da riscattare, sulla base di coefficienti
e dei seguenti elementi, riferiti alla data di presentazione della domanda:
- retribuzione annua imponibile ai fini del contributo;
- età del dipendente;
- età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio
prevista per la qualifica o per il grado rivestito.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, in attività di
servizio.
Deducibilità del riscatto laurea
Agenzia delle entrate Risoluzione n.298/E, del 13 settembre 2002
L'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio
2000, ha modificato la lettera e) dell'art. 10, comma 1, del TUIR, inserendovi
nuove previsioni in base alle quali è consentita l'integrale deduzione
dal reddito ai fini dell'IRPEF dei contributi previdenziali versati facoltativamente
all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Ai sensi del suddetto art.10, comma 1, lett. e), del TUIR, quindi, sono totalmente
deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza
a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Come già chiarito con circolare n.29/E del 20 marzo 2001 sono compresi
tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli
versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e
quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia
la causa che origini il versamento.
Ad avviso della scrivente, considerato il tenore letterale della norma in argomento,
che, nel prevedere la deducibilità dei contributi facoltativi versati alla
gestione della forma pensionistica di appartenenza, non prescrive che gli stessi
abbiano una specifica finalizzazione, deve ritenersi che anche i contributi versati
per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita siano integralmente deducibili,
al pari di quelli pagati ai fini della pensione.
Calcolo dell'indennità
La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita
è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo valutabile
a tale fine, comprensivo dell'indennità integrativa speciale (nella misura
del 60%), e della tredicesima mensilità.
L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per il periodo utile,
computando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando
quella uguale o inferiore.
Termini del pagamento dell'indennità (L.28 maggio 1997 n.140)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio
(massimo 40 anni), per inabilità e per decesso, le Amministrazioni sono
tenute ad inviare il Mod. PL/1 e relativa documentazione entro 15 giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e l'INPDAP è obbligato a corrispondere
la prestazione entro i successivi 3 mesi.
In tutti gli altri casi, il pagamento è rinviato di ulteriori 6 mesi.
Indennità di buonuscita ai superstiti
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio la prestazione,
nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge
superstite ed agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico.
In caso di concorso tra coniuge ed orfani minorenni l'indennità spetta
per intero al coniuge.
Se concorrono orfani maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non
abbia la rappresentanza legale, la buonuscita va ripartita nella misura del
60% al coniuge se esiste un solo orfano, cui spetta l'ulteriore 40%.
Se esistono più orfani tale misura si inverte.
Nel caso in cui il decesso si verifichi dopo il collocamento a riposo, il diritto
è ripartito secondo le norme successorie.