Personale Tecnico Amministrativo

Pensioni / Costituzione posizione assicurativa

Si procede, obbligatoriamente e d'ufficio, alla costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'IVS allorquando il dipendente cessa dal servizio senza diritto a pensione.
Le disposizioni da seguire sono quelle impartite dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dall'articolo 124 del DPR n. 1092/1973.
L'articolo 38 della legge n. 1646/1962 ha stabilito che non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nei casi di cessazione dal servizio per:
  • passaggio ad altro impiego, nel caso sia prevista l'unificazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;
  • morte, nel caso in cui non si raggiungano i requisiti contributivi previsti nell'INPS per l'ottenimento della pensione a favore dei superstiti.

Periodi da considerare

La costituzione della posizione assicurativa deve essere effettuata:
  • per i periodi riferiti ad effettiva prestazione di lavoro subordinato ed a condizione che non risultino già coperti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • per i periodi riscattati non collegati ad effettivo lavoro (ad esempio il corso legale di laurea) così come sancito dalla sentenza 9 maggio 2001, n. 113 della Corte Costituzionale;
  • per i periodi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e 45/1990.
Devono essere accreditati figurativamente secondo gli stessi criteri previsti nell'AGO i periodi:
  • di aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20.5.1970;
  • di servizio militare;
  • di gravidanza e puerperio.
I periodi di assenza dal servizio senza contribuzione devono essere esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa.

Procedimento

Periodi di servizio utile e periodi riscattati
I contributi da versare all'INPS in relazione ai periodi di servizio utile devono essere determinati in base alle retribuzioni pensionabili percepite dal dipendente nei periodi stessi (articolo 41 legge 1646/62).
I contributi da versare in relazione ai periodi riscattati vanno calcolati sulla retribuzione alla quale è stato commisurato il contributo di riscatto (devono essere rispettati i minimali di retribuzione vigenti nell'AGO nei singoli periodi).
L'importo complessivo dei contributi da versare deve essere determinato applicando l'aliquota contributiva intera, comprensiva pertanto della percentuale a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore (articolo 124 del DPR n.1092/1973).
L'ammontare dei contributi va poi portato in detrazione dell'indennità "una tantum" spettante agli interessati, tenendo presente che:
  • nel caso in cui l'ammontare della predetta indennità risulti inferiore all'importo contributivo dovuto per la costituzione della posizione assicurativa, l'eventuale maggior onere resta a carico del Fondo che provvede alla costituzione stessa;
  • nel caso in cui l'indennità "una tantum" risulti di importo superiore ai contributi dovuti per la costituzione della posizione assicurativa, la somma residua deve essere liquidata all'interessato.
Periodi di servizio ricongiunti ai sensi delle leggi n.29/1979 e 45/1990
I periodi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e 45/1990 rientrano nella costituzione della posizione assicurativa; essi infatti, attraverso l'istituto della ricongiunzione, sono equiparati a quelli versati nella gestione pensionistica di appartenenza.
I contributi relativi a detti periodi devono essere pertanto determinati prendendo a riferimento la retribuzione pensionabile (della quota A e/o della quota B) alla quale è stato commisurato l'onere di ricongiunzione.
Pertanto, in corrispondenza dei periodi ricongiunti, verrà accreditato un valore retributivo ricavato dalla retribuzione pensionabile della quota A e/o della quota B utilizzata per la determinazione del relativo onere.
Ai predetti importi retributivi verranno applicate le aliquote contributive complessive vigenti nell'AGO nei corrispondenti anni.
Possibilità di esercitare la prosecuzione volontaria in luogo della costituzione della posizione assicurativa nell'AGO
Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che ha introdotto l'istituto della prosecuzione volontaria in tutti gli ordinamenti previdenziali sostitutivi ed esclusivi dell'AGO, il soggetto, cessato dal servizio successivamente all'11 luglio 1997 senza aver maturato il diritto a pensione, può effettuare versamenti volontari nel fondo di appartenenza a condizione che nel quinquennio anteriore alla data della domanda possa far valere almeno tre anni di contribuzione utile ai fini dell'autorizzazione.
All'unico requisito contributivo previsto dal decreto legislativo n. 184/1997, dal 1° gennaio 2001 - per quanto disposto dall'articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - si è aggiunto il requisito alternativo di almeno cinque anni di contribuzione utile ai fini dell'autorizzazione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi.
Valutabilità del periodo degli studi universitari nella costituzione della posizione assicurativa nell'INPS
Informativa INPDAP n. 63 del 15 novembre 2001 (stralcio)
"La materia della costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'INPS per i dipendenti dello Stato cessati dal servizio senza il diritto a pensione è regolata essenzialmente dagli articoli 124 e seguenti del Testo Unico approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
La costituzione della posizione assicurativa, per i servizi computabili a domanda, si effettua, alla luce del comma 5 del succitato art. 124, secondo l'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in base al quale è possibile considerare, ai fini cui trattasi, soltanto i periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione stessa.
Essendo, con la suddetta sentenza n. 113, queste ultime disposizioni normative dichiarate incostituzionali nella parte in cui non prevedono la costituzione della posizione assicurativa per i periodi di durata degli studi universitari, si forniscono con la presente informativa le opportune istruzioni per la concreta applicazione della pronunzia de qua della consulta.
  • A) T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092.
    Le domande di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi di studi superiori e di esercizio professionale di cui all'art. 13 del T.U. 1092/1973, presentate sino all'11 luglio 1997, devono essere definite secondo la normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
    Al riguardo è opportuno rammentare che il riscatto di cui trattasi è ammesso, per i dipendenti statali, se i titoli di studio, i periodi di iscrizioni ad albi professionali o di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale siano stati richiesti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, nel senso cioè che gli interessati non avrebbero potuto accedere all'impiego statale senza il possesso degli stessi.
    Il precetto normativo in esame ha carattere tassativo e speciale e non può essere applicato in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati.
    Alla luce di tale disposizione il momento da prendere in considerazione è quello dell'inizio del rapporto di impiego.
    Un temperamento alla suddetta condizione è stato introdotto dal decreto legge 1° ottobre 1982, n. 694 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881 (Gazzetta Ufficiale n. 330 del 1° dicembre 1982), il cui comma 5 dell'art. 2 dispone testualmente: "Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino in una carriera direttiva dello Stato, anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio "omissis". ".
    La norma, avendo riguardo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 881/1982, spiega i suoi effetti dal 15 dicembre 1982.
    In merito alla prescrizione in questione l'orientamento giurisprudenziale è nel senso che la condizione necessaria per il riscatto, ai fini di pensione, del periodo legale degli studi universitari si realizza, in base alla disposizione de qua, quando il titolo accademico è stato utilizzato per l'accelerazione della carriera del dipendente pubblico.
    L'importo dei contributi da versare all'INPS, a seguito della costituzione della posizione assicurativa, è determinato, in virtù del combinato disposto dell'art. 125, comma 2, del T.U. 1092/1973 e degli art. 40 e 41 della legge 1646/1962, dal prodotto del periodo da riscattare per il risultato ottenuto applicando l'aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il riscatto del periodo de quo allo stipendio, paga o retribuzione e degli altri emolumenti pensionabili spettanti a tale data.
    Le voci retributive da considerare sono le stesse della base pensionabile tenuta presente per la determinazione del trattamento di quiescenza secondo la normativa vigente al momento dell'istanza di riscatto;
  • B) Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
    Rientrano nel regime di detto provvedimento legislativo le domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997 in poi.
    Per la loro definizione assume una particolare rilevanza l'art. 4 del d. lgs. 184/1997, che recita testualmente:
    Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 2 sono estese a tutti i casi di riscatto, per i quali, ai fini del calcolo l'onere, si applica l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338".
    Pertanto, tenuto fermo il criterio derivante dal combinato disposto dell'art. 125 comma 2 del T.U. 1092/1973 e degli articoli 40 e 41 della legge 1646/1962, occorre preliminarmente procedere alla collocazione temporale del periodo oggetto della costituzione della posizione assicurativa nell'A.G.O., ai fini dell'applicazione del sistema retributivo o di quello contributivo.
    La successiva fase è costituita dall'individuazione della retribuzione sulla quale applicare l'aliquota vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS alla data di presentazione della domanda di riscatto.
    Per l'individuazione della retribuzione possono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella circolare 24 febbraio 1999, n. 12 di questo Istituto.
    L'importo dei contributi da versare all'INPS è determinato dal prodotto del periodo da riscattare per il risultato ottenuto applicando l'aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto alla retribuzione individuata;
  • omissis
  • D) Riesame dei provvedimenti già emessi.
    La costituzione della posizione assicurativa del periodo degli studi universitari presso l'INPS riguarda tutti i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio, purché le relative istanze non siano state definite o rigettate con provvedimenti dell'Amministrazione divenuti non impugnabili per acquiescenza degli interessati o per il formarsi di giudicato su eventuali pronunzie giurisdizionali negative per i ricorrenti.