Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Corsi di studi universitari
Il riscatto degli studi universitari
Il riscatto degli studi universitari avviene a domanda; il periodo da riconoscere
va dal 1° novembre dell'anno accademico di immatricolazione al 31
ottobre di quello in cui si conclude il corso legale.
Dalla possibilità di riscatto devono essere esclusi ovviamente quei periodi
che risultino contemporanei ad altri servizi coperti da contribuzione (militari,
di ruolo e non, ricongiunti) e che possono pertanto essere valutati in base
ad altre disposizioni normative.
Articolo 13 del T.U. 1092/73 - Laurea, diploma di specializzazione o di perfezionamento
In base a tale norma potevano chiedere il riscatto degli studi universitari
soltanto quei dipendenti che avevano utilizzato tale titolo per l'assunzione
in servizio.
L'onere da porre a carico del dipendente era pari al 6% dell'80% della retribuzione
pensionabile in godimento alla data di presentazione della domanda, rapportata
al periodo da riconoscere, elevato al 7% dalla legge 29 aprile 1976, n. 177
a decorrere dal 1.1.1976.
Dal 1.1.1989 la percentuale viene commisurata all'intera retribuzione pensionabile.
Dalla data di pubblicazione sulla G.U. - 3.10.82 - del D.L.1.10.82 n.694 (convertito
in Legge 29.11.82 n.881) l'onere deve essere invece quantificato in termini di
riserva matematica.
Retribuzioni che concorrono a determinare lo stipendio pensionabile ai
fini del riscatto - Domande presentate dal 1° giugno 1974 al 2 ottobre 1982
Non docenti
- dal 1.6.74 al 28.2.78 stipendio + assegno perequativo;
- dal 1.3.78 al 31.12.78 stipendio;
- dal 1.1.79 al 31.12.79 stipendio + 120.000 a.l. (D.P.R. 719/80);
- dal 1.1.80 al 31.1.81 stipendio + 480.000 a.l. (D.P.R. 719/80);
- dal 1.2.81 al 2.10.82 stipendio.
Docenti
- dal 1.6.74 al 31.10.78 stipendio + assegno pensionabile;
- dal 1.11.78 al 2.10.82 stipendio.
Professori Incaricati Esterni ed Assistenti Ordinari
- dal 1.1.79 al 31.12.79 stipendio + £ 120.000 a.1;
- dal 1.1.80 al 31.01.81 stipendio + £ 480.000 a.l;
- dal 1.2.81 al 02.10.82 stipendio.
Articolo 2 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito con la legge 29
novembre 1982, n. 881
Dalla data di pubblicazione sulla G.U. - 3.10.82 - del D.L.1.10.82 n.694
(convertito in Legge 29.11.82 n.881) l'onere di riscatto della durata legale del
corso di studi universitari e del diploma di specializzazione o di perfezionamento
deve essere invece quantificato in termini di riserva matematica.
Dalla data di entrata in vigore della Legge 29/11/82 n.881 (15.12.82), la possibilità
di riscattare tali periodi è stata estesa anche a coloro i quali avevano
utilizzato la laurea per la progressione di carriera successivamente all'assunzione.
Per il calcolo dell'onere è necessario determinare la quota di pensione
corrispondente al periodo riscattabile, applicando, alla retribuzione pensionabile
spettante alla data della domanda, una percentuale "di pensionabilità"
pari al 2% per ogni anno intero del periodo riconosciuto e, ad un dodicesimo
del 2% per ogni mese intero e per l'eventuale frazione di mese superiore a 15
giorni.
Il valore della quota di pensione deve inoltre essere capitalizzato mediante coefficienti
attuariali, individuati tenendo conto dell'età del richiedente e dell'anzianità
contributiva complessiva alla data della domanda.
I coefficienti da utilizzare previsti nelle tabelle di cui al DM del 1981 in relazione
al sesso, all'età e all'anzianità complessiva del richiedente sono
stati sostituiti successivamente con decreto del Ministro del tesoro del 9 maggio
1992, con effetto retroattivo, abolendo le differenze ivi previste in relazione
al sesso del richiedente.
Tale sistema di calcolo deve essere applicato alle domande prodotte fino alla
data del 11.7.1997
Retribuzioni che concorrono a determinare lo stipendio pensionabile
ai fini del riscatto - da individuare in relazione alla data della domanda ed
alla qualifica rivestita dal richiedente
Domande presentate dal 3° ottobre 1982 al 11.7.1997
- stipendio tabellare devono essere considerati in relazione alla data della domanda:
- l'importo di cui all'art.7 della L.438/92 - £ 240.000
- € 123,95 - dall'1.1.93 e fino al suo assorbimento per il personale
non docente e per i prof. incaricati esterni;
- le tranches di vacanza contrattuale per il personale non docente;
- le quote mensili di cui all'art.161 della L.312/80 per il personale docente
e ricercatore nonchè per il personale dirigente e tecnico amministrativo
allorquando la loro progressione economica era regolata in classi e scatti;
- R.I.A.;
- indennità di Ateneo per il personale (ex IX liv., I°
e II° ruolo speciale);
- le indennità ex L.200 e 213;
- dal 1.1.1995 l'indennità integrativa speciale;
- dall'1.1.96 l'aumento del 18% della base pensionabile, o se
più elevato, l'importo dei compensi accessori;
- retribuzione di posizione per il personale dirigente;
- la 13^ mensilità dello stipendio, dell'indennità
integrativa speciale e delle indennità di cui ex L.200 e 213.
Si ricorda che:
- le retribuzioni di cui ai punti 4, 5, 7, 8 non sono soggette
all'aumento del 18%;
- nei compensi accessori sono da ricomprendere l'indennità di ateneo
per il personale fino al livello VIII incluso, la retribuzione di risultato
per il personale dirigente, l'assegno aggiuntivo per il personale docente
e ricercatore a tempo pieno;
- per le domande di riscatto prodotte nell'anno 1993 dal personale docente
(ordinari ed associati) e ricercatore non vanno considerati le eventuali
maturazioni di classe o scatto.
Corsi di studi universitari riscattabili ai sensi del Decreto Legislativo
n. 184 del 30/4/97
Si tratta dei periodi di durata legale dei corsi universitari previsti dalla
Legge 19/11/90 n.341:
- diploma di laurea (corso di durata non inferiore a 4 anni
e non superiore a 6);
- diploma universitario(corso di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
- diploma di specializzazione (corso post-laurea di durata non inferiore a 2 anni);
- dottorato di ricerca.
Inoltre è possibile riscattare la laurea in teologia o in altre discipline
ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede
Condizioni necessarie:
- deve essere conseguito il relativo titolo;
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto
da altra contribuzione.
Non vi sono limitazioni alla collocazione temporale del periodo da riscattare
e a decorrere dal 12 luglio 1997 non assume più alcuna rilevanza la condizione
che il corso universitario sia stato o meno titolo per l'assunzione o per
l'inquadramento.
Il riscatto può essere richiesto in tutto o in parte e anche per due
o più dei titoli universitari citati.
Un titolo accademico conseguito all'estero ha valore in Italia se viene riconosciuto
o parificato con apposito Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il riscatto può essere chiesto per la durata legale del corrispondente
corso in Italia (se quello conseguito all'estero è di durata superiore),
o per la durata del corso effettivamente svolto all'estero se di durata inferiore.
Il dottorato di ricerca
Il periodo di frequenza al corso di dottorato di ricerca merita un approfondimento:
Riconoscimento del corso di dottorato di ricerca effettuato in costanza di rapporto
di lavoro
Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria conferiscono,
ai sensi della L.398/89, borse di studio per:
- frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione
previsti dallo Statuto;
- corsi di dottorato di ricerca;
- svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
- corsi di perfezionamento all'estero.
In base all'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984 n.476 il dipendente pubblico
ammesso a tali corsi era posto a domanda in congedo straordinario senza assegni
per motivi di studio. Ciò era considerato utile ai fini del trattamento
di quiescenza e previdenza.
L'Ispettorato per le Pensioni del Ministero della Pubblica Istruzione
con circolare n.183 del 7 giugno 1985 espresse l'avviso che i dipendenti
potevano ottenere a domanda la valutazione del periodo di frequenza al corso
mediante il versamento del contributo di riscatto previsto dall'art.13
del Testo Unico 1092/73.
L'INPDAP con circolare prot.n.1181 del 19 ottobre 1999 ha invece comunicato
che il dipendente pubblico posto in congedo straordinario senza assegni perché
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi delle Leggi 476/84 e 398/89,
mantiene l'iscrizione alla gestione di appartenenza con obbligo da parte
dell'Ente datore di lavoro del versamento dei contributi in base alla
retribuzione in godimento al momento del congedo.
Pertanto il periodo di frequenza ai corsi in argomento in costanza di rapporto
di impiego è riconosciuto ai fini pensionistici e previdenziali senza alcun
onere a carico del dipendente.
Riconoscimento del corso di dottorato di ricerca effettuato al di fuori del rapporto di lavoro
Le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 aprile 1997 n.184 riguardano
i soggetti che hanno svolto i corsi in argomento al di fuori del rapporto di lavoro
ad esclusione del personale che riveste la qualifica di ricercatore universitario,
per i quali il riconoscimento avviene ai sensi dell'art.14 del T.U.1092/73.
Tale tipo di personale aveva nell'articolo 103 del Decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980 n.382 un limite alla possibilità di tale
riconoscimento.
Infatti il citato articolo 103 al comma 3 disponeva espressamente che i ricercatori
universitari, all'atto della conferma, potevano chiedere ai fini del trattamento
pensionistico e di previdenza il riconoscimento per intero dell'attività
svolta nelle figure previste dall'articolo 7 della Legge 21 febbraio 1980
n.28, fra le quali non è annoverato il dottorato di ricerca.
Il legislatore ha voluto successivamente colmare questa lacuna che avrebbe comportato
una evidente disparità di trattamento con altro tipo di personale.
Pertanto il comma 24 dell'articolo 1 della Legge 14 gennaio 1999 n.4 ha
integrato il comma 3 del citato articolo 103 aggiungendo allo stesso le parole
"nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di
corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine
al trattamento di quiescenza e previdenza".
La Legge 19 ottobre 1999 n.370 al comma 8 dell'articolo 8 ha disposto che
il riconoscimento in argomento deve essere richiesto dai ricercatori già
confermati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa (27
ottobre 1999) o, in caso di conferma in ruolo successiva, entro un anno dalla
conferma stessa.
Corso di dottorato di ricerca effettuato al di fuori del rapporto di lavoro a
decorrere dal 1.1.1999
Per i corsi di dottorato di ricerca effettuati dal 1.1.1999 è obbligatoria
l'iscrizione all'INPS come lavoratori parasubordinati e pertanto non ne è
più possibile il riconoscimento in qualsiasi modo.
Altri corsi di studi di livello universitario
La Corte Costituzionale con Sentenza n.52 del 2000 ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt.13, primo comma, del D.P.R.29.12.73
n.1092 e 2 del D.L.vo 30.4.97 n.184 nella parte in cui non consentono al dipendente
dello Stato di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di durata legale
del corso di studi svolto presso l'Accademia di Belle Arti ovvero presso
istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post secondario), quando
il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento
sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio (scuola media superiore),
per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate
funzioni" o per la progressione di carriera.
Dal 12.7.97 inoltre, in base a quanto previsto dal D.L.vo 184/97, la facoltà
del riscatto non è più legata alla condizione che il corso di
studi sia richiesto come titolo.
Attualmente è possibile il riscatto di quei corsi di studi svolti dopo
il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale
presso scuole o istituti riconosciuti di livello universitario.
Calcolo del contributo di riscatto secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo
n.184/97
L'onere di riscatto, relativo alle istanze presentate dal 12.07.97, è
determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con
il sistema retributivo o contributivo, tenuto conto della collocazione temporale
del corso legale degli studi universitari e delle anzianità contributive
previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della L. 335/95, secondo i procedimenti
indicati nei successivi punti.
Come prima operazione bisogna determinare l'anzianità di servizio
alla data della domanda di riscatto comprensiva e non del periodo da riscattare.
Determinata l'anzianità occorre individuare le aliquote di pensione
(aliquote di rendimento), tenendo presente che per coloro che possono vantare
un'anzianità contributiva:
- inferiore ai 15 anni di servizio l'aliquota di pensione da applicare
per ogni anno è pari al 2,33%.
- pari o superiore ai 15 anni tale aliquota è pari all'1,80%.
L'art. 17 della L. 724/94 ha disposto che per le anzianità decorrenti
dall'1.01.95 la suddetta aliquota è pari al 2%.
In pratica, però, tale percentuale al 2% si applica solo nei confronti
di coloro che alla data del 31.12.94 possono vantare un'anzianità
di servizio inferiore ai 15 anni, per il restante personale continua ad applicarsi
l'aliquota dell'1,80.
Periodi di studi universitari che si collocano entro il 31.12.92 (Quota A)
Si procede al calcolo fittizio della pensione spettante alla data della domanda,
con e senza il periodo da riscattare, secondo la quota "A" del sistema
di calcolo della pensione.
Retribuzione da individuare:
Personale tecnico-amministrativo
- stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA, nonché
dell'indennità di Ateneo per il solo personale appartenente alla
categoria EP (ex IX, I° e II° ruolo speciale);
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
- Indennità integrativa speciale;
- Indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale appartenente
alla categoria EP;
- Indennità a.l. ex L.200 per il personale afferente all'Azienda
Policlinico;
- indennità di esclusività dall'1.1.2000 per il personale
afferente all'Azienda Policlinico.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - I° biennio economico
Stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
- Indennità integrativa speciale;
- Retribuzione di posizione nella sua componente fissa e variabile;
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - II° biennio economico
- stipendio a.l. tabellare di € 36.151,98 (£ 70.000.000);
- RIA;
- Retribuzione di posizione parte fissa € 8.779,77 (£ 17.000.000)
e variabile fino ad un massimo di € 42.349,47 (£ 82.000.000);
- Maggiorazione del 18% della retribuzione di cui alle lettere a) b).
Lo stipendio a.l. tabellare (lettera a) assorbe l'indennità integrativa
speciale.
Personale docente e ricercatore
regime di impegno a tempo definito
- stipendio a.l. tabellare comprensivo delle quote mensili di
cui all'art.161 della L.312/80;
- maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
- Indennità integrativa speciale;
- Indennità a.l. ex L.213 e dall'1.1.2001 indennità di esclusività
per il personale afferente all'Azienda Policlinico;
regime di impegno a tempo pieno
Per tale tipologia di personale occorre fare riferimento all'art.40 del D.P.R.382/80
al fine di individuare la retribuzione utile.
Si ritiene corretto prendere in considerazione lo stipendio a.l. a tempo pieno
alla data della domanda e il virtuale corrispettivo a tempo definito (comprensivi
delle quote mensili di cui all'art.161 della L.312/80 nonché l'anzianità
nella carriera di appartenenza e quella inerente al servizio svolto con regime
di impegno a tempo pieno determinate alla data della domanda:
$ tempo definito + ($ tempo pieno - $ tempo defin.) x anni tempo pieno/ anni nella
carriera di appartenenza
Si avrà pertanto:
- Importo derivante dall'operazione sopracitata;
- Maggiorazione del 18% di tale importo;
- Indennità integrativa speciale (anche per la determinazione di
quest'ultima dovrà essere eseguito il procedimento indicato dall'art.40
D.P.R.382/80 - circolare INPDAP n.16 del 5.2.2002 pervenuta tramite nota
del MIUR assunta al protocollo di questa Amm.ne n.16667 del 25.3.2002)
- L'eventuale indennità ospedaliera di cui all'art.31 del D.P.R.761/79
(ex L.213/71) e dal 1° gennaio 2000 l'indennità di esclusività,
vanno considerate in quota A nella misura corrisposta alla data della domanda
e non devono essere incrementate del 18%.
La retribuzione individuata viene moltiplicata per l'aliquota di pensione relativa
al periodo da riscattare e il risultato moltiplicato per il coefficiente (riserva
matematica) da ricercare nelle tabelle allegate al decreto del 19.02.81, in relazione
al sesso, all'età e all'anzianità contributiva complessiva, compreso
il periodo da riscattare, maturata dal dipendente all'atto della presentazione
della domanda.
Periodi di studi universitari che si collocano dal 01.01.93 al 31.12.95 (Quota
B)
Per quanto concerne il calcolo della quota B di pensione il procedimento è
il seguente. Bisogna individuare innanzitutto le retribuzioni percepite dall'interessato
nel periodo di riferimento comprensivo anche dei periodi da riscattare.
Con anzianità pari o maggiore di 15 anni al 31.12.92:
individuare periodo di riferimento dal 1.1.93 alla data della domanda
- dal 1.1.93 al 31.12.95 (36 mesi) diventano 18 mesi perché
ridotti del 50%;
- dal 1.1.96 alla data della domanda, il totale dei mesi è ridotto
del 66,6%.
Con anzianità inferiore a 15 anni al 31.12.92:
occorre individuare l'importo delle retribuzioni pensionabili dal 1.1.93 alla
data della domanda.
Media delle retribuzioni:
stabilito il numero dei mesi, occorre individuare l'importo delle retribuzioni
pensionabili dell'intero periodo di riferimento
Per ogni anno e per ogni variazione retributiva indicare:
Personale tecnico-amministrativo
- stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA, nonché
dell'indennità di Ateneo per il solo personale appartenente alla
categoria EP (ex IX, I° e II° ruolo speciale);
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l. (o compensi accessori dal 1.1.96,
se di importo più elevato);
- Indennità integrativa speciale;
- Indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale appartenente
alla categoria EP;
- Indennità a.l. ex L.200;
- indennità di esclusività dall'1.1.2000 per il personale
afferente all'Azienda Policlinico.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - I° biennio economico
- Stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA;
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l. (o compensi accessori dal 1.1.96,
se di importo più elevato - rientra tra i compensi accessori la retribuzione
di risultato);
- Indennità integrativa speciale;
- Retribuzione di posizione nella sua componente fissa e variabile;
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - II° biennio economico
- stipendio a.l. tabellare di € 36.151,98 (£ 70.000.000);
- RIA;
- Retribuzione di posizione parte fissa € 8.779,77 (£ 17.000.000)
e variabile fino ad un massimo di € 42.349,47 (£ 82.000.000);
- Maggiorazione del 18% della retribuzione di cui alle lettere a) b).
Lo stipendio a.l. tabellare (lettera a) assorbe l'indennità integrativa
speciale.
Personale docente e ricercatore
- Stipendio a.l. tabellare;
- Maggiorazione del 18% di tale importo (o compensi accessori dal 1.1.96,
se di importo più elevato - rientra nei compensi accessori l'assegno
aggiuntivo corrisposto ai docenti a tempo pieno);
- Indennità integrativa speciale;
- Eventuale indennità ospedaliera ex L.213/71 e dal 1° gennaio
2000 l'indennità di esclusività per il personale afferente
all'Azienda Policlinico;
Le retribuzioni individuate, secondo quanto precedentemente indicato, nel periodo
di riferimento andranno rivalutate in base ai coefficienti di rivalutazione ISTAT
riferiti all'anno di presentazione della domanda.
Si ricorda che le retribuzioni relative all'anno di presentazione della
domanda e a quello immediatamente precedentemente non vengono rivalutate.
In relazione ai periodi soggetti a riscatto si indica una retribuzione media
annua teorica determinata effettuando, alla data di presentazione della domanda
di riscatto, la media delle retribuzioni pensionabili percepite nel periodo
di servizio effettivamente prestato.
La suddetta retribuzione teorica media, imputata al periodo oggetto di riscatto,
dovrà essere svalutata in base ai suddetti coefficienti ISTAT
Si potrà così determinare la "QUOTA B" di pensione:
- la retribuzione media a.l. relativa al periodo di riferimento andrà
moltiplica per l'aliquota di rendimento relativa al periodo da riscattare
che si colloca in quota B e il risultato moltiplicato per il coefficiente
(riserva matematica) da ricercare nelle tabelle allegate al decreto del
19.02.81, in relazione al sesso, all'età e all'anzianità contributiva
complessiva, compreso il periodo da riscattare, maturata dal dipendente
all'atto della presentazione della domanda.
Periodi di studi che si collocano prima del 31.12.92 e fino al 31.12.95 (periodo
a cavallo)
Si procede, per il periodo fino al 31.12.92, secondo la quota "A" del
sistema di calcolo della pensione e dal 1° gennaio 1993, secondo quello della
quota "B".
Si sommeranno le quote A e B, ottenendo l'importo complessivo della pensione
teorica relativa all'anzianità da riscattare e il risultato va
moltiplicato per il coefficiente (riserva matematica) da ricercare nelle tabelle
allegate al decreto del 19.02.81, in relazione al sesso, all'età e all'anzianità
contributiva complessiva, compreso il periodo da riscattare, maturata dal dipendente
all'atto della presentazione della domanda.
Periodi di studi che si collocano dal 1° gennaio 1996
Si procede:
- secondo il calcolo della quota "B",
se il dipendente, alla data del 31.12.95, può vantare un'anzianità
pari o superiore a 18 anni;
- con il calcolo del sistema contributivo (quota C di pensione),
se il dipendente è sprovvisto di anzianità contributiva al
31.12.95 o per coloro i quali, alla data del 31.12.95, possono vantare un'anzianità
contributiva inferiore a 18 anni.
Calcolo del riscatto secondo il sistema contributivo
Il calcolo del contributo di riscatto secondo il sistema contributivo interessa:
- i dipendenti che hanno iniziato il servizio successivamente
al 31.12.95 sprovvisti di anzianità contributiva;
- i dipendenti che intendono riscattare un periodo successivo al 1°
gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 possono vantare una anzianità
contributiva inferiore a 18 anni;
Per la determinazione del contributo di riscatto secondo il sistema contributivo
si procede moltiplicando l'importo medio delle retribuzioni percepite e
assoggettate a contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda
per l'aliquota contributiva prevista per il versamento della contribuzione
obbligatoria (33%).
Per individuare la retribuzione pensionabile, bisogna considerare:
- retribuzione a.l. imponibile;
- 13^ mensilità;
- compensi accessori;
- indennità integrativa speciale;
- 13^ dell'indennità integrativa speciale;
- indennità ex L.200 o ex L.213, indennità di esclusività,
per il personale afferente all'Azienda Policlinico;
- 13^ delle suddette indennità.
Per le domande presentate dal 1.1.1998 l'aliquota contributiva del 33 % è
elevata dell'1% per la parte di retribuzione eccedente l'importo relativo al tetto
pensionabile previsto per l'anno di presentazione della domanda:
- 1998 - £ 64.126.000;
- 1999 - £ 65.280.000;
- 2000 - £ 66.324.000;
- 2001 - £ 68.048.000;
- 2002 - € 36.093,00;
- 2003 - € 36.960,00.
L'importo annuo così determinato viene rapportato al periodo da
riscattare costituendo l'onere da versare.
Nel caso si rinvengano meno di dodici mensilità, si procederà
alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero.
Nell'individuare i 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda,
non sono da considerare:
- i periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;
- i periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria.
La retribuzione presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo
da riscattare, come sopra specificato, viene accreditata sulla posizione assicurativa
dell'interessato, con effetto dal periodo stesso, costituendo il montante
individuale che sarà rivalutato a decorrere dalla data della domanda
secondo i coefficienti di rivalutazione.
Infine si evidenzia che, per i trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, i periodi di studi riscattati:
- concorrono alla determinazione del montante complessivo ed
alla complessiva anzianità contributiva;
- non concorrono al raggiungimento dell'anzianità pari o superiore
a 40 anni necessaria per ottenere la pensione a prescindere dal requisito
anagrafico dei 57 anni.
Pagamento dell'onere di riscatto
L'art. 150 del DPR n. 1092/1973 stabilisce che:
- il contributo di riscatto può essere versato in unica
soluzione o in forma rateale mediante ritenute mensili sullo stipendio,
senza interessi;
- il numero delle rate non può essere superiore al periodo di tempo
riscattato;
- in caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il
contributo di riscatto o le rate residue sono detratti in unica soluzione
dall'indennità stessa;
- nel caso di pensione di reversibilità, l'importo residuo
del contributo di riscatto viene ridotto proporzionalmente all'aliquota
di reversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate
ancora da versare.
Valutazione ai fini dell'indennità di buonuscita (TFS)
L'INPDAP con Circolare n.17 del 31/3/98 ha comunicato che ai fini dell'indennità
di buonuscita possono essere riscattati a decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi
corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario anche da coloro
che sono stati assunti con qualifica o livello per il quale non era richiesto
il possesso del titolo universitario.
Valutazione ai fini dell'indennità di fine rapporto
Circolare Inpdap n. 30 dell'1.8.2002
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono
invece l'istituto del riscatto.
Si ricorda inoltre che i docenti e i ricercatori universitari restano in regime
di TFS in quanto personale non contrattualizzato.