Personale Tecnico Amministrativo

Pensioni / Contribuzione volontaria

(Decreto Legislativo n.184/97)
L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico.
La domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria deve essere presentata tempestivamente.
Il dipendente dovrà ricevere un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria con indicazione dell'importo dovuto e delle modalità del relativo versamento.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare al quale si riferisce la contribuzione.
Il versamento dei contributi relativi al periodo tra la data di presentazione della domanda e quella del rilascio dell'autorizzazione deve essere effettuato nel trimestre successivo a quest'ultima data.
La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
I termini indicati sono tassativi e le somme versate in ritardo sono rimborsate, senza interessi, salva la loro imputazione, a richiesta del dipendente, nel trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è di competenza dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà:
  • accertare la sussistenza delle condizioni per il diritto alla prosecuzione volontaria;
  • individuare la retribuzione di riferimento e determinare il contributo settimanale;
  • emettere il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria contenente l'importo settimanale dovuto alla data della domanda.
L'INPDAP, ricevuto il provvedimento, curerà i rapporti con l'interessato relativamente ai versamenti da effettuare provvedendo altresì alla rivalutazione annuale dell'importo sulla base degli indici ISTAT, con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, ed all'eventuale rideterminazione in caso di variazione dell'aliquota contributiva.
Al termine del periodo di prosecuzione volontaria, il suddetto Ente, a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza, rilascerà la certificazione dei versamenti effettuati.
L'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria non costituisce obbligo per l'intero importo.
Infatti il versamento della contribuzione, sempre che ne siano rispettate le modalità, può essere effettuato in misura ridotta; in questo caso il periodo da accreditare, sia ai fini del diritto che della misura, subirà una contrazione secondo la seguente formula il cui risultato costituirà il numero delle settimane da ritenere coperte da contribuzione volontaria:
somma effettivamente versata/ contributo settimanale che si sarebbe dovuto versare

Periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione

È possibile effettuare il versamento della contribuzione volontaria per i periodi successivi alla cessazione dal servizio senza diritto a pensione se il dipendente può vantare nel quinquennio precedente la data della domanda 36 mesi di contributi, sia effettivi che riscattati, anche non continuativi, nella gestione pensionistica presso la quale chiede di effettuare il versamento volontario o, in alternativa, 5 anni di contribuzione effettiva nell'arco dell'intera vita lavorativa (art.69 comma 10 Legge 23.12.2000 n.388).
Non concorrono al predetto requisito:
  • i periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, quelli di astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro (se non riscattata);
  • i periodi di servizio militare di leva o civile equiparato;
  • i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa;
  • i periodi durante i quali l'interessato ha goduto di pensione di inabilità, successivamente revocata;
  • i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo.
Il versamento della contribuzione volontaria non può essere esercitato se il dipendente, per gli stessi periodi, risulti iscritto in altre gestioni pensionistiche obbligatorie per lavoratori dipendenti pubblici, privati, autonomi o se risulti in godimento di trattamento pensionistico.
Nelle attività da lavoro autonomo sono da considerarsi i liberi professionisti iscritti alla relativa cassa (ingegneri, medici ecc.), i titolari di contratti di collaborazione continuata e coordinata, venditori porta a porta, liberi professionisti non iscritti alla Cassa, tenuti al versamento assicurativo del 10 o del 12%.
La prosecuzione volontaria è possibile fino al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la liquidazione del trattamento pensionistico.
Occorre precisare che tali requisiti saranno quelli previsti dalla normativa in vigore al momento in cui l'interessato terminerà la contribuzione volontaria.
Nel caso che al dipendente venga respinta la domanda di pensione perché non in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti, la stessa può essere considerata come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Attualmente la normativa INPDAP non prevede l'istituto della pensione differita e pertanto, coloro che cessano dal servizio senza diritto a pensione e che non si avvalgono della prosecuzione volontaria, possono trasferire i contributi versati in attività all'INPS (costituzione della posizione assicurativa).

Periodi di interruzione del servizio che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e di versare contributi

Si tratta dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro in applicazione di norme di legge o contrattuali, aspettativa per motivi di famiglia, di studio (esclusa quella ai sensi della Legge 476/84), periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time.
Rientrano nei periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previste da disposizioni di legge o contrattuali i congedi per la formazione, il congedo non superiore a due anni per gravi e documentati motivi, il congedo relativo al periodo di permanenza in uno stato estero per la pratica di adozione o di affidamento
(vedi congedi parentali)
Il versamento dei contributi volontari è previsto in alternativa al riscatto.
Per tali periodi è possibile effettuare il versamento della contribuzione volontaria se gli stessi sono successivi al 31 dicembre 1996 e se il dipendente può vantare nel quinquennio precedente la data della domanda 12 mesi di contributi, sia effettivi che riscattati, anche non continuativi, nella gestione pensionistica presso la quale chiede di effettuare il versamento o, in alternativa, 5 anni di contribuzione effettiva nell'arco dell'intera vita lavorativa (art.69 comma 10 Legge 23.12.2000 n.388).
Nel caso di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro in applicazione di norme di legge o contrattuali occorrono invece 36 mesi di contributi.
Non concorrono ai predetti requisiti:
  • i periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, quelli di astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro(se non riscattata);
  • i periodi di servizio militare di leva o civile equiparato;
  • i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa;
Il versamento della contribuzione volontaria non può essere esercitato se il dipendente, per gli stessi periodi, risulti iscritto in altre gestioni pensionistiche obbligatorie per lavoratori dipendenti pubblici, privati, autonomi o liberi professionisti.
Inoltre per i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro è necessaria l'iscrizione al collocamento e lo stato di disoccupazione mentre, per i periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time è necessario provare tale stato di occupazione.

Determinazione del contributo volontario

Per la determinazione del contributo volontario si calcola la media delle retribuzioni imponibili effettivamente soggette a contribuzione percepite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.
Nel caso in cui si siano verificate interruzioni nel servizio si dovrà andare a ritroso fino a coprire i necessari 12 mesi di contribuzione effettiva.
La retribuzione media annua sarà trasformata in retribuzione contributiva settimanale, sulla quale verrà applicata l'aliquota di finanziamento (pari a quella in vigore per la contribuzione obbligatoria, oltre eventualmente quella aggiuntiva dell'1% dal 1.1.1996 per la parte di retribuzione eccedente l'importo di £ 66.324.000 per l'anno 2000, di £ 68.048.000 per l'anno 2001, di € 36.093,00 per l'anno 2002 e di € 36.960,00 per l'anno 2003) per determinare l'importo della contribuzione volontaria settimanale da versare.
Si fa presente che la retribuzione imponibile settimanale non può essere inferiore al 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico dell'INPS.
Per l'anno 2002:
  • importo mensile trattamento minimo pensione € 392,69
  • minimale retributivo settimanale € 157,07
Per l'anno 2003:
  • importo mensile trattamento minimo pensione € 402,12
  • minimale retributivo settimanale € 160,85
L'importo del contributo volontario è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.
Per ogni trimestre solare dovrà essere versato l'importo della contribuzione volontaria settimanale moltiplicato per il numero dei sabati compresi nello stesso trimestre.
I versamenti volontari sono equiparati a quelli effettivi.
Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo i periodi corrispondenti alla prosecuzione volontaria non concorrono all'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, a prescindere dall'età di 57 anni, ferma restando la loro valutazione ai fini del montante contributivo.