Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Contribuzione volontaria
(Decreto Legislativo n.184/97)
L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti
che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi
con onere interamente a proprio carico.
La domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria deve essere presentata
tempestivamente.
Il dipendente dovrà ricevere un provvedimento di autorizzazione alla
prosecuzione volontaria con indicazione dell'importo dovuto e delle modalità
del relativo versamento.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello
solare al quale si riferisce la contribuzione.
Il versamento dei contributi relativi al periodo tra la data di presentazione
della domanda e quella del rilascio dell'autorizzazione deve essere effettuato
nel trimestre successivo a quest'ultima data.
La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti
la data di presentazione della domanda.
I termini indicati sono tassativi e le somme versate in ritardo sono rimborsate,
senza interessi, salva la loro imputazione, a richiesta del dipendente, nel trimestre
immediatamente precedente la data del pagamento.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è di competenza dell'Amministrazione
di appartenenza che dovrà:
- accertare la sussistenza delle condizioni per il diritto alla prosecuzione
volontaria;
- individuare la retribuzione di riferimento e determinare il contributo
settimanale;
- emettere il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria
contenente l'importo settimanale dovuto alla data della domanda.
L'INPDAP, ricevuto il provvedimento, curerà i rapporti con l'interessato
relativamente ai versamenti da effettuare provvedendo altresì alla rivalutazione
annuale dell'importo sulla base degli indici ISTAT, con effetto dal 1 gennaio
di ogni anno, ed all'eventuale rideterminazione in caso di variazione dell'aliquota
contributiva.
Al termine del periodo di prosecuzione volontaria, il suddetto Ente, a richiesta
dell'Amministrazione di appartenenza, rilascerà la certificazione dei
versamenti effettuati.
L'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria non costituisce
obbligo per l'intero importo.
Infatti il versamento della contribuzione, sempre che ne siano rispettate le modalità,
può essere effettuato in misura ridotta; in questo caso il periodo da accreditare,
sia ai fini del diritto che della misura, subirà una contrazione secondo
la seguente formula il cui risultato costituirà il numero delle settimane
da ritenere coperte da contribuzione volontaria:
somma effettivamente versata/ contributo settimanale che si sarebbe dovuto versare
Periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione
È possibile effettuare il versamento della contribuzione volontaria per
i periodi successivi alla cessazione dal servizio senza diritto a pensione se
il dipendente può vantare nel quinquennio precedente la data della domanda
36 mesi di contributi, sia effettivi che riscattati, anche non continuativi, nella
gestione pensionistica presso la quale chiede di effettuare il versamento volontario
o, in alternativa, 5 anni di contribuzione effettiva nell'arco dell'intera vita
lavorativa (art.69 comma 10 Legge 23.12.2000 n.388).
Non concorrono al predetto requisito:
- i periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro,
quelli di astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro (se non riscattata);
- i periodi di servizio militare di leva o civile equiparato;
- i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa;
- i periodi durante i quali l'interessato ha goduto di pensione di
inabilità, successivamente revocata;
- i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari
attinenti il rapporto assicurativo.
Il versamento della contribuzione volontaria non può essere esercitato
se il dipendente, per gli stessi periodi, risulti iscritto in altre gestioni pensionistiche
obbligatorie per lavoratori dipendenti pubblici, privati, autonomi o se risulti
in godimento di trattamento pensionistico.
Nelle attività da lavoro autonomo sono da considerarsi i liberi professionisti
iscritti alla relativa cassa (ingegneri, medici ecc.), i titolari di contratti
di collaborazione continuata e coordinata, venditori porta a porta, liberi professionisti
non iscritti alla Cassa, tenuti al versamento assicurativo del 10 o del 12%.
La prosecuzione volontaria è possibile fino al raggiungimento dei requisiti
anagrafici e contributivi previsti per la liquidazione del trattamento pensionistico.
Occorre precisare che tali requisiti saranno quelli previsti dalla normativa
in vigore al momento in cui l'interessato terminerà la contribuzione
volontaria.
Nel caso che al dipendente venga respinta la domanda di pensione perché
non in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti, la stessa
può essere considerata come domanda di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
Attualmente la normativa INPDAP non prevede l'istituto della pensione differita
e pertanto, coloro che cessano dal servizio senza diritto a pensione e che non
si avvalgono della prosecuzione volontaria, possono trasferire i contributi versati
in attività all'INPS (costituzione della posizione assicurativa).
Periodi di interruzione del servizio che non comportano l'obbligo da parte
del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e di versare contributi
Si tratta dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro in
applicazione di norme di legge o contrattuali, aspettativa per motivi di famiglia,
di studio (esclusa quella ai sensi della Legge 476/84), periodi intercorrenti
tra un rapporto di lavoro e l'altro, periodi non lavorativi in una prestazione
di tipo part-time.
Rientrano nei periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previste
da disposizioni di legge o contrattuali i congedi per la formazione, il congedo
non superiore a due anni per gravi e documentati motivi, il congedo relativo
al periodo di permanenza in uno stato estero per la pratica di adozione o di
affidamento
(vedi
congedi parentali)
Il versamento dei contributi volontari è previsto in alternativa al riscatto.
Per tali periodi è possibile effettuare il versamento della contribuzione
volontaria se gli stessi sono successivi al 31 dicembre 1996 e se il dipendente
può vantare nel quinquennio precedente la data della domanda 12 mesi di
contributi, sia effettivi che riscattati, anche non continuativi, nella gestione
pensionistica presso la quale chiede di effettuare il versamento o, in alternativa,
5 anni di contribuzione effettiva nell'arco dell'intera vita lavorativa (art.69
comma 10 Legge 23.12.2000 n.388).
Nel caso di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro in applicazione
di norme di legge o contrattuali occorrono invece 36 mesi di contributi.
Non concorrono ai predetti requisiti:
- i periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro,
quelli di astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro(se non
riscattata);
- i periodi di servizio militare di leva o civile equiparato;
- i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa;
Il versamento della contribuzione volontaria non può essere esercitato
se il dipendente, per gli stessi periodi, risulti iscritto in altre gestioni pensionistiche
obbligatorie per lavoratori dipendenti pubblici, privati, autonomi o liberi professionisti.
Inoltre per i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro
è necessaria l'iscrizione al collocamento e lo stato di disoccupazione
mentre, per i periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time è
necessario provare tale stato di occupazione.
Determinazione del contributo volontario
Per la determinazione del contributo volontario si calcola la media delle retribuzioni
imponibili effettivamente soggette a contribuzione percepite negli ultimi 12 mesi
precedenti la data della domanda.
Nel caso in cui si siano verificate interruzioni nel servizio si dovrà
andare a ritroso fino a coprire i necessari 12 mesi di contribuzione effettiva.
La retribuzione media annua sarà trasformata in retribuzione contributiva
settimanale, sulla quale verrà applicata l'aliquota di finanziamento
(pari a quella in vigore per la contribuzione obbligatoria, oltre eventualmente
quella aggiuntiva dell'1% dal 1.1.1996 per la parte di retribuzione eccedente
l'importo di £ 66.324.000 per l'anno 2000, di £ 68.048.000 per
l'anno 2001, di € 36.093,00 per l'anno 2002 e di € 36.960,00 per l'anno
2003) per determinare l'importo della contribuzione volontaria settimanale
da versare.
Si fa presente che la retribuzione imponibile settimanale non può essere
inferiore al 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico dell'INPS.
Per l'anno 2002:
- importo mensile trattamento minimo pensione € 392,69
- minimale retributivo settimanale € 157,07
Per l'anno 2003:
- importo mensile trattamento minimo pensione € 402,12
- minimale retributivo settimanale € 160,85
L'importo del contributo volontario è rivalutato annualmente in base alla
variazione dell'indice ISTAT.
Per ogni trimestre solare dovrà essere versato l'importo della
contribuzione volontaria settimanale moltiplicato per il numero dei sabati compresi
nello stesso trimestre.
I versamenti volontari sono equiparati a quelli effettivi.
Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo i periodi
corrispondenti alla prosecuzione volontaria non concorrono all'anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni, a prescindere dall'età di
57 anni, ferma restando la loro valutazione ai fini del montante contributivo.