Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Congedi parentali
Legge 1204/71 e 903/77
Riconoscimento ai fini del trattamento pensionistico prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.564 del 16.9.96
Il riconoscimento ai fini del trattamento pensionistico dei periodi di astensione
dal lavoro obbligatoria e facoltativa di cui alla L.1204/71, era così regolato:
- Astensione obbligatoria (articoli 4 e 5)
per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è prevista l'intera
retribuzione fissa e ricorrente in godimento e pertanto detto periodo è
interamente valutato ai fini del trattamento pensionistico.
- Astensione facoltativa (articolo 7, primo e secondo comma)
i periodi di astensione facoltativa dal lavoro
- a retribuzione intera o ridotta sono interamente valutati ai fini del
trattamento pensionistico;
- senza retribuzione sono valutabili mediante il versamento da parte del
dipendente, delle ritenute in conto entrata Tesoro ora per allora.
Decreto Legislativo 30.12.1992 n.503 articolo 14
- I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od
esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda,
con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli
di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di
congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili
in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si
tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio
1994.
- omissis
- I periodi successivi al 1° gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti
al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, semprechè il lavoratore
possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione
figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Tale disposizione è stata modificata dal D.L.151/2001 dopo l'entrata in vigore del
Decreto Legislativo n.564 del 16.9.96
- Astensione obbligatoria: nulla è variato
- Astensione facoltativa:
per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti dal dipendente
a decorrere dal 15.11.96 è stato introdotto il diritto alla contribuzione
figurativa per la parte mancante alla retribuzione intera o per l'intera
retribuzione.
Non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa e
la contribuzione figurativa viene accreditata alla gestione pensionistica
alla quale si è iscritti durante i predetti periodi con effetto dal
momento in cui si colloca l'evento.
Il riconoscimento opera di ufficio
Riconoscimento periodi di astensione obbligatoria e facoltativa fruiti al di fuori
del rapporto di lavoro
Il Decreto Legislativo 564/96 ha altresì introdotto la possibilità
di riconoscere ai fini del trattamento pensionistico i periodi di:
- astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro
Si tratta dei periodi corrispondenti appunto all'astensione obbligatoria
di cui agli artt.4 e 5 della L.1204/71, successivi al 1° gennaio 1994
(o anche precedenti come successivamente modificato dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151) e al di fuori del rapporto di lavoro e che possono
essere valutati ricorrendo all'istituto della contribuzione figurativa.
Condizione necessaria è il possesso, all'atto della domanda,
di 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione figurativa viene accreditata alla gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto come condizione necessaria, con effetto
dal periodo in cui si colloca l'evento.
Il riconoscimento è a domanda
- astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro
Si tratta dei periodi corrispondenti appunto all'astensione facoltativa
di cui all'art.7 della L.1204/71, successivi al 1° gennaio 1994
(o anche precedenti come successivamente modificato dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151) e al di fuori del rapporto di lavoro e che possono
essere valutati ricorrendo all'istituto del riscatto.
Condizioni necessarie:
- i dipendenti devono vantare, alla data della domanda, almeno 5 anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto
da altra contribuzione;
- il periodo massimo da riscattare non può superare i 5 anni.
Il riconoscimento è a domanda.
Disposizioni a tutela della famiglia , della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione
Legge n.53 del 8.3.2000; Decreto Interministeriale n. 278 del 21.7.2000 e T.U.
approvato con Decreto Legislativo 26.3.2001 n.151
Circolare INPDAP n.49 del 27.11.2000 (relativamente alla contribuzione)
Astensione obbligatoria e facoltativa in costanza di rapporto di lavoro
Astensione obbligatoria (art.11, 12 e art.13 legge 53/2000)
Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è prevista
l'intera retribuzione fissa e ricorrente in godimento; i contributi sono
commisurati alla retribuzione spettante e pertanto detto periodo è interamente
coperto ai fini del trattamento pensionistico.
Astensione facoltativa (art.3 L.53/2000)
Durante i periodi di astensione facoltativa dal lavoro:
- nel caso in cui i genitori fruiscano, fino al terzo anno di
vita del bambino, di un periodo massimo complessivo non superiore a 6 mesi,
compete:
- l'intera retribuzione fissa e ricorrente per i primi
30 giorni e i contributi sono commisurati alla retribuzione spettante; il
periodo è pertanto interamente coperto ai fini del trattamento pensionistico;
- il 30% della retribuzione per il restante periodo; i contributi saranno
commisurati al 30% della retribuzione, senza condizioni di reddito ma sussiste
il diritto alla contribuzione figurativa per la parte mancante alla retribuzione
intera; pertanto il periodo è interamente valutato ai fini del trattamento
pensionistico
- nel caso di periodi eccedenti il predetto limite dei 6 mesi
o comunque fruiti dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino
e fino all'ottavo anno di vita dello stesso, compete il 30% della
retribuzione fissa e ricorrente solo se il reddito individuale dell'interessato
risulti inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'INPS. Pertanto ai fini del mantenimento della
retribuzione al 30% l'importo del reddito individuale dovrà
essere inferiore:
- per l'anno 2000 = £ 23.452.000 (9.380.800 x 2,5) € 12.111,94
- per l'anno 2001 £ 24.061.375 (9.624.550 x 2,5) € 12.426,66
- per l'anno 2002 € 12.762,42 (5.104,97 x 2,5)
- importo provvisorio per l'anno 2003: &euro 13.068,90 (5.227,56 x 2,5)
I contributi dovuti dall'amministrazione di appartenenza saranno commisurati
alla quota di retribuzione spettante o, in mancanza di retribuzione, non si
effettuerà alcun versamento (Informativa INPDAP n.23 del 25.10.2002);
sussiste il diritto alla contribuzione figurativa e pertanto il periodo è
interamente valutabile ai fini del trattamento pensionistico.
Astensione obbligatoria e facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro
(in considerazione dell'ordinanza n. 193 del 6-14 giugno 2001, pronunciata dalla
Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564)
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001, i periodi corrispondenti
a quello dell'astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di
fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo
di 5 anni, già previsto dall'art. 14 del decreto n. 503/92, sono riconoscibili
a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
L'art.25, comma 2, del suddetto decreto non ponendo più alcun limite
in merito alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere, ha pertanto
esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio
1994, consentendo il riconoscimento figurativo dei relativi periodi nella durata
corrispondente a quella dell'astensione obbligatoria fruita in costanza di rapporto
di lavoro.
E' da ritenersi riconosciuto anche al padre lavoratore il diritto all'astensione
obbligatoria , qualora ne ricorrano le ipotesi, quando l'astensione si
ponga al di fuori del rapporto di lavoro.
Parimenti i periodi corrispondenti a quello dell'astensione facoltativa relativi
ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, sono riscattabili,
a domanda, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni già
previsto dalla norma citata, indipendentemente dalla collocazione temporale
del periodo.
Infatti l'articolo 35,comma 5, del già citato T.U. non ponendo più
alcun limite in merito alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere,
ha pertanto esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti
il 1° gennaio 1994, consentendo il riscatto dei relativi periodi nella durata
corrispondente a quella dell'astensione facoltativa fruita in costanza di rapporto
di lavoro, cioè per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna
maternità e nel limite massimo di cinque anni.
Con Informativa n.24 del 29.10.02 l'INPDAP ha comunicato che, essendo sorte
in fase di emanazione di direttive applicative della disposizione in esame,
notevoli perplessità interpretative, di legittimità e di merito,
ha inoltrato ai competenti Ministeri Vigilanti, nonché al Dipartimento
della Funzione Pubblica, formale richiesta per conoscere il rispettivo avviso
circa la corretta interpretazione della norma di cui trattasi.
Tale riserva è stata sciolta con Informativa n.8 del 28.2.2003
In tale Informativa ed in quella successiva n.15 del 11.3.2003 l'Ente previdenziale
ha ribadito che:
- I periodi sono valutabili ai fini del solo trattamento di quiescenza;
- l'individuazione dei soggetti aventi diritto (es. solo la madre,
oppure anche il padre in alternativa alla madre), nonché la durata
dei periodi da riconoscere figurativamente e/o da riscattare sono quelli
indicati dalla normativa vigente al momento dell'evento. In particolare
per i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa relativi all'evento
maternità avvenuto tra il 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore
della legge n. 860/1950) ed il 17 dicembre 1977 (giorno precedente l'entrata
in vigore della legge n. 903/1977) si potrà ammettere a riscatto,
esclusivamente in favore della madre, un periodo comunque non eccedente
la durata di sei mesi (successivi ai tre di assenza obbligatoria post-partum)
per ciascuna maternità, collocabili temporalmente entro il primo
anno di vita del bambino, nel limite massimo di cinque anni. Qualora l'evento
maternità si sia verificato a partire dal 18 dicembre 1977 (data
di entrata in vigore della legge n. 903/1977), il diritto di assentarsi
facoltativamente dal lavoro per sei mesi entro l'anno di vita del
bambino è stato riconosciuto (art. 7, comma 1) anche al padre, ma
solo in alternativa alla madre. L'articolo 3, comma 2 della legge
n. 53/2000 modifica la durata complessiva dell'astensione facoltativa,
fissando termini più ampi e diverse modalità per la sua fruizione.
In particolare, per gli eventi collocati nell'ambito di applicazione
della legge n.53/2000 (dal 28 marzo 2000), è possibile il riscatto
dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa con gli stessi
limiti temporali e nei confronti degli stessi soggetti individuati dalla
predetta norma per le maternità intervenute nel corso di un rapporto
di lavoro. A tale proposito si precisa che la legge n. 53/2000 ha riconosciuto
ad entrambi i genitori il diritto autonomo a fruire dell'astensione
facoltativa che può essere esercitato entro i primi otto anni di
vita del bambino per un periodo massimo complessivo non eccedente i dieci
mesi. In tali limiti, il diritto all'astensione compete alla madre lavoratrice
dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo
diritto, esercitabile per un periodo anche frazionato, non superiore a sei
mesi, spetta al padre lavoratore dipendente. Per il padre lavoratore che
si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato,non inferiore a tre
mesi e che intenda fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite
di sei mesi viene elevato a sette. In tale ipotesi il periodo complessivo
di astensione dal lavoro dei genitori è elevato a undici mesi. Per
completezza di esposizione si rammenta che le nuove disposizioni in materia
di congedo parentale si applicano anche alle lavoratrici madri che, in vigenza
del precedente regime normativo, avevano fruito solo in parte dell'astensione
facoltativa; queste potranno, ora, beneficiare del periodo residuo a condizione
che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età al momento
della fruizione del beneficio. Nel caso in cui la madre abbia già
goduto interamente dell'astensione facoltativa, i mesi di congedo
residuo potranno essere utilizzati solo dal padre, a condizione che il minore
non abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione
del beneficio. Si rende opportuno precisare che qualora, in costanza di
rapporto di lavoro, il richiedente abbia usufruito in parte del periodo
di congedo parentale la facoltà di riscatto può essere esercitata
solo per il periodo differenziale, nei limiti sopra indicati. Qualora vi
sia un solo genitore, il diritto di assentarsi dal lavoro può essere
esercitato per un periodo continuativo o frazionato di dieci mesi sempre
nei primi otto anni di età del bambino. La situazione di "genitore
solo" è riscontrabile nei casi di morte dell'altro genitore,
di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo
genitore nonché nel caso di non riconoscimento del figlio da parte
di un genitore. Nell'ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte
del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale,
dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità;
e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che
il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione
dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento
del figlio da parte della madre. La situazione di "ragazza madre"
o di "genitore single" non realizza di per sé la condizione
di "genitore solo" in quanto deve risultare il non riconoscimento
dell'altro genitore. Analogamente, nel caso di genitore separato,
deve risultare dalla sentenza di separazione che il figlio è affidato
ad uno solo dei genitori. Il riconoscimento da parte dell'altro genitore
interrompe la fruizione di maggior periodo di congedo parentale concesso
al genitore inizialmente considerato "solo"; conseguentemente
il maggior periodo di congedo, eventualmente già fruito in tale qualità,
determina la riduzione del periodo di congedo spettante all'altro.
Il congedo parentale, nei termini e con le modalità spetta anche
per le adozioni e gli affidamenti, ivi compresi le adozioni e gli affidamenti
preadottivi internazionali. Qualora, all'atto dell'adozione
o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra
i sei e i dodici anni, il congedo parentale deve essere fruito nei primi
tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Si precisa
che in tali ipotesi la domanda di riscatto dovrà essere corredata
da apposita documentazione. In particolare, in caso di adozione o di affidamento
nazionale, è necessario allegare copia del provvedimento di adozione
o di affidamento e copia del documento rilasciato dall'Autorità
competente da cui risulti la data dell'effettivo ingresso del bambino
in famiglia; in caso di adozioni o di affidamenti preadottivi internazionali,
il certificato da cui risulti l'adozione o affidamento da parte del
giudice straniero, l'avvio del procedimento di convalida presso il
giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari
o i genitori adottivi. L'articolo 32 del Dlgs n. 151/2001 stabilisce
che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale "per ogni bambino"
nei suoi primi otto anni di vita. Di conseguenza, nel caso di parto gemellare
o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato di un
congedo pari a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel
limite complessivo di dieci o undici mesi per entrambi i genitori. Tale
disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi di adozioni e affidamenti
di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto
nella stessa data.
- l'accredito della contribuzione figurativa, come il riconoscimento
dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa tramite riscatto,
avviene esclusivamente su domanda dell'avente diritto, rispettando
quanto previsto in merito dal D.P.R. 1092/73
- per "contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa", acquisita nella Cassa pensione nella quale l'interessato
risulta iscritto al momento della domanda di riscatto, si intende la contribuzione
in relazione ad effettiva attività lavorativa con esclusione quindi
di quella figurativa, volontaria o proveniente da riscatto di corsi legali
di studio o di periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro,
presso questo Istituto ovvero presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria
o uno dei Fondi di previdenza sostitutivi o esclusivi della medesima.
- quanto alle modalità di calcolo dell'onere di riscatto, si
applicano i criteri della riserva matematica di cui all'articolo 13
della legge n. 1338/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora
i periodi da riscattare si collochino temporalmente entro il 31 dicembre
1995. Relativamente ai periodi collocati temporalmente dopo il 31 dicembre
1995, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con
il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva
alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere
è determinato, per espressa previsione di legge (Dlgs n. 184/1997),
non più in termini di riserva matematica, ma utilizzando l'aliquota
contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda
di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso
- il comma 2 dell'articolo 14 del Dlgs n. 503/1992 prevede che la
facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza
facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio "non è cumulabile
con il riscatto del periodo del corso legale di laurea", indipendentemente
dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli
stessi non si sovrappongano cronologicamente. L'INPDAP ha ritenuto opportuno
formulare in merito apposito parere al Ministero del Welfare per verificare
l'attuale valenza di tale norma alla luce delle nuove disposizioni
dettate dal già citato articolo 35, comma 5, del Dlgs 151/2001. Nell'ipotesi
in cui l'interessato si sia avvalso di tale facoltà, si procederà
al riscatto del congedo parentale non appena sarà definita la questione
in merito alla cumulabilità con il riscatto del corso legale di laurea.
Per l'esercizio di tale facoltà da parte del personale interessato, si
rinvia alla Circolare n. 35910 del 5.6.2003.
Astensione facoltativa per malattia del bambino
In caso di malattia del bambino entrambi i genitori possono usufruire, alternativamente
- di complessivi 30 giorni, retribuiti e quindi coperti da contribuzione
ai fini del trattamento di quiescenza, fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino. Gli eventuali periodi di astensione eccedenti il limite
predetto sono senza assegni ma sono comunque computati nell'anzianità
di servizio e pertanto sono coperti da contribuzione figurativa.
- cinque giorni all'anno per ciascun genitore, senza retribuzione,
dal terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno di età.
Tale astensione è valutabile ai fini dell'anzianità
di servizio e pertanto è coperta da contribuzione figurativa ai fini
del trattamento di quiescenza.
Congedi per i genitori adottivi o affidatari (art.3,comma 5, Legge 53/2000)
Sono estese, ai fini della copertura contributiva dei periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa, le norme previste per i genitori naturali.
L'eventuale periodo di permanenza in uno Stato straniero, richiesto per la pratica
di adozione o di affidamento preadottivo (Legge 476/98 , articolo 31 , terzo comma),
è considerato come interruzione del servizio e quindi non è utile
ai fini del computo dell'anzianità di servizio e del trattamento
di previdenza e quiescenza. Gli interessati potranno ricorrere all'istituto del
riscatto (D.Lvo. n.564/96), o alla prosecuzione volontaria dei contributi (D.Lvo.
184/97).
Periodi di riposo (c.d. allattamento) art.3 e art.13 L. 53/2000
Tali periodi sono considerati ore lavorative ai fini dell'anzianità
di servizio e della retribuzione e sono pertanto coperti da contribuzione.
Congedi per assistenza ai portatori di handicap
(art.33 L. 104/92 , modificato dagli artt. 19 e 20 L. 53/2000 )
Circolare INPDAP n.2 del 10.1.2002
L'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
che ha sostituito il comma 4 bis dell'articolo 4 della legge n. 53/2000,
ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli
o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata
ai sensi dell'art. 4 , comma 1, della legge medesima da almeno cinque
anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi
1,2.3, della legge n. 104/1992, hanno facoltà di fruire di periodi di
congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per
assistere il familiare portatore di handicap.
"I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del
solo trattamento di quiescenza. I contributi da versare a questo Istituto, nella
fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre,
infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che, per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema
di contribuzione figurativa. In particolare, dal disposto dell'art.2 del
decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza
sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto
corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico
la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con
onere a carico di questo Istituto. L'istituto della contribuzione figurativa,
quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta. Il riferimento
all'istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella norma,
rapportato al tetto retributivo, non può che avere destinatari, datori
di lavoro privati, iscritti alla gestione dell'A.G.O."
Successivamente al terzo anno di età del bambino, i genitori nonché
i parenti o affini entro il terzo grado, conviventi con il disabile in situazione
di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile che devono essere
regolarmente retribuiti e pertanto soggetti a contribuzione previdenziale.
Permessi per il lavoratore disabile
Lo stesso lavoratore disabile ha diritto ai tre giorni di permesso al mese o,
alternativamente, di permessi orari per dedicarsi alla propria cur .
Anche tali permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione.
Congedi per eventi e cause particolari
( art.4 L. 53/2000 e artt.1 e 2 D.P.C.M. n. 278 /2000 )
- tre giorni in caso di decesso o grave infermità del
coniuge retribuiti e coperti da contribuzione ai fini previdenziali.
- un congedo non superiore a 2 anni, continuativi o frazionati, nell'arco
della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi, relativi " al
lavoratore e alla famiglia anagrafica del medesimo... " non computato
ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Gli interessati potranno ricorrere all'istituto del riscatto, o alla prosecuzione volontaria dei contributi.
Congedi per la formazione (art.5 L. 53/2000)
I congedi per la formazione sono quelli finalizzati all'acquisizione o al
completamento della formazione personale del lavoratore con almeno cinque anni
di anzianità di servizio presso la stessa amministrazione e non possono
superare gli 11 mesi nell'arco della vita lavorativa.
Il periodo non è utile ai fini previdenziali e pertanto gli interessati
potranno ricorrere all'istituto del riscatto, o alla prosecuzione volontaria dei contributi.
Valutazione ai fini dell'indennità di buonuscita ex Enpas (TFS)
- I periodi di astensione facoltativa a retribuzione ridotta
o senza retribuzione vengono valutati ai fini dell'indennità di buonuscita
solo se chiesti a riscatto da parte dei dipendenti interessati. Lo stesso
discorso vale per l'astensione facoltativa per malattia del bambino eccedenti
il limite dei 30 giorni e quelli fruiti successivamente al terzo anno e
fino al compimento dell'ottavo anno di età senza assegni
- Il periodo di congedo non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi
nonché quello relativo alla formazione, non utili ai fini della carriera,
non risultano attualmente riscattabili ai fini dell'indennità di
buonuscita.
Valutazione ai fini dell'indennità di fine rapporto
Circolare Inpdap n. 30 dell'1.8.2002
Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono
invece l'istituto del riscatto.
Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di 15 giorni nel mese,
il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita
cui ha diritto per legge o per contratto, tali assenze non influiscono sul diritto
al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo
della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività
spettante.
Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale intera in caso di corresponsione
di retribuzione ridotta per maternità (astensione obbligatoria nonché
astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori
di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino)
Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del datore di lavoro
deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.