Personale Tecnico Amministrativo

Pensioni / Computo e riscatto

Servizi computabili ai sensi art.11 e 12 T.U. 1092/73

Si tratta di quei servizi non di ruolo resi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici diversi dallo Stato, assemblee legislative, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti a tutela o a vigilanza dello Stato i cui contributi sono stati versati all'INPS ai fini del trattamento di quiescenza.
Il computo avviene a domanda e si esplica attraverso il trasferimento dei suddetti contributi all'INPDAP, senza alcun onere a carico del dipendente interessato.
Costituisce motivo ostativo al computo la circostanza che i servizi richiesti abbiano già dato luogo a trattamento pensionistico a carico dell'INPS.
Nel caso dovessero risultare periodi scoperti da contribuzione, si procede al calcolo degli stessi ora per allora e solo a carico del dipendente, o in determinati casi al riscatto, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti n.1051 del 27.3.80 seguendo le istruzioni impartite con Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.75 del 28.2.81.


Servizi computabili

  • assistente straordinario o supplente;
  • servizi non di ruolo resi nelle scuole con contribuzione all'INPS (incaricato, supplente ecc.);
  • professore incaricato esterno coperto da contribuzione INPS fino al 31/10/1961; dal 1.11.1961 esiste copertura in conto entrata Tesoro ai sensi della L.26.1.62 n.16 e pertanto il servizio viene riconosciuto come se fosse di ruolo;
  • contrattista;
  • assegnista biennale;
  • borsista presso il CNR (contribuzione all'INPS fino all'1.10.73; dal 2.10.73 i contributi sono stati versati alla CPDEL e pertanto il servizio è riconoscibile tramite ricongiunzione L.523/54)
  • avventizio a totale carico;
  • avventizio statale e personale assunto con incarico, comunque denominato e retribuito a carico dello Stato, fino al 31.12.1966. Per tale tipo di servizio infatti a decorrere dal 1.1.1967 i contributi risultano versati in conto entrata Tesoro e, pertanto, lo stesso viene riconosciuto come se fosse servizio di ruolo. Anche per il personale inquadrato nella qualifica di diurnista dal 10.11.70 al 9.11.73 risultano versati contributi in conto entrata Tesoro:
  • servizio presso Istituto zooprofilattico sperimentale per il Mezzogiorno
  • Servizio presso l'Istituto tabacchi;
  • Servizio presso Stazione Sperimentale per l'Industria delle pelli e malattie concianti (computo art.12 T.U. 1092/73 per il solo servizio coperto da contribuzione INPS);
  • Servizio presso il Centro specializzazione ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno.

Il riscatto

Per riscatto si intende il riconoscimento di determinati periodi e servizi, espressamente previsti dalla Legge, non coperti da alcuna contribuzione, mediante il versamento di un contributo da parte dei richiedenti.
Avviene a domanda dell'interessato e può essere esercitato in tutto o in parte.

Servizi e/o periodi ammessi a riscatto e relativo calcolo dell'onere ai sensi degli articoli 13 e 14 del T.U. 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni

  • durata legale del corso di studi universitari e diploma di specializzazione o di perfezionamento (art.13 T.U.1092/73) per coloro che avevano utilizzato tali titoli per l'assunzione in servizio (vedi corsi di studi universitari);
  • assistente volontario e laureato addetto alle esercitazioni; il riscatto avviene previo il versamento del contributo commisurato al 3% dell'intero stipendio pensionabile in godimento all'atto dell'assunzione con diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato;
  • borsista (periodo al di fuori del rapporto di lavoro e riconoscibile soltanto per i ricercatori universitari, professori ordinari ed associati, in quanto servizio valutabile ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell'art.103 del D.P.R.382/80);
  • servizio non di ruolo comunque prestato, senza diritto a contribuzione INPS, ma che abbia costituito titolo per l'inquadramento;
  • servizio quale ricercatore presso Università straniera riconosciuto ai sensi art.103 D.P.R.382/80;
  • periodo quale borsista per frequentare corso di preparazione presso la Scuola Superiore della P.A.(sentenza Corte Costituzionale);
  • dottorato di ricerca (periodo al di fuori del rapporto di lavoro e riconoscibile per i ricercatori universitari in quanto servizio valutabile ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell'art.103 del D.P.R.382/80 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il riscatto avviene previo il versamento del contributo commisurato alla percentuale di ritenuta in conto entrata Tesoro, prevista alla data di presentazione della domanda, sullo stipendio pensionabile in godimento alla stessa data.
Si ricorda che fino al 31.12.88 la percentuale era commisurata all'80% dello stipendio.

Retribuzioni che concorrono a determinare lo stipendio pensionabile ai fini del riscatto - art. 13 T.U. 1092/73 (studi universitari)

Domande presentate dal 1° giugno 1974 al 2 ottobre 1982
Non docenti
  • dal 1.6.74 al 28.2.78 stipendio + assegno perequativ;
  • dal 1.3.78 al 31.12.78 stipendio;
  • dal 1.1.79 al 31.12.79 stipendio + 120.000 a.l. (D.P.R. 719/80);
  • dal 1.1.80 al 31.1.81 stipendio + 480.000 a.l. (D.P.R. 719/80);
  • dal 1.2.81 al 2.10.82 stipendio.
Docenti
  • dal 1.6.74 al 31.10.78 stipendio + assegno pensionabile;
  • dal 1.11.78 al 2.10.82 stipendio.
Professori Incaricati Esterni ed Assistenti Ordinari
  • da 1.1.79 al 31.12.79 stipendio + £ 120.000 a.1;
  • dal 1.1.80 al 31.01.81 stipendio + £ 480.000 a.l;
  • dal 1.2.81 al 02.10.82 stipendio.

Retribuzioni che concorrono a determinare lo stipendio pensionabile ai fini del riscatto - art. 14 T.U. 1092/73

da individuare in relazione alla data della domanda ed alla qualifica rivestita dal richiedente
Domande presentate dal 1° giugno 1974
  • stipendio tabellare
    devono essere considerati in relazione alla data della domanda:
    • gli importi indicati per il riscatto ai sensi dell'art.13 del T.U.,
    • l'importo di cui all'art.7 della L.438/92 - £ 240.000 - € 123,95 - dall'1.1.93 e fino al suo assorbimento per il personale non docente e per i prof. incaricati esterni
    • le tranches di vacanza contrattuale per il personale non docente
  • R.I.A.;
  • indennità di Ateneo per il personale appartenente alla categoria E.P.(ex IX liv., I° e II° ruolo speciale)
  • le indennità ex L.200 e 213 nonché dall'1.1.2000 l'indennità di esclusività per il personale afferente all'Azienda Policlinico;
  • dal 1.1.1995 l'indennità integrativa speciale;
  • dall'1.1.96 l'aumento del 18% della base pensionabile, o se più elevato, l'importo dei compensi accessori;
  • indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale appartenente alla categoria E.P.
  • retribuzione di posizione per il personale dirigente
Si ricorda che:
  • le retribuzioni di cui ai punti 4, 5, 7, 8 non sono soggette all'aumento del 18%;
  • lo stipendio tabellare relativo al personale dirigente assorbe l'indennità integrativa speciale (CCNL 1998/2001)
  • nei compensi accessori sono da ricomprendere l'indennità di ateneo per il personale appartenente alle categorie B, C e D, la retribuzione di risultato per il personale dirigente, l'assegno aggiuntivo per il personale docente e ricercatore a tempo pieno
  • per le domande di riscatto prodotte nell'anno 1993 dal personale docente (ordinari ed associati) e ricercatore non vanno considerati le eventuali maturazioni di classe o scatto

Percentuali ritenute in conto entrata Tesoro (solo a carico del dipendente)

fino al 31.12.75 = 6%
dal 01.01.76 = 7%
dal 01.01.83 = 7,06%
dal 01.05.85 = 8,25%
dal 01.01.89 = 6,75%
dal 01.01.90 = 6,95%
dal 01.01.91 = 7,15%
dal 01.05.91 = 7,40%
dal 01.07.92 = 8%
dal 01.01.93 = 8,20%
dal 01.10.95 = 8,80%
dal 01.01.96 = 8,75%

Articolo 2 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito con la legge 29 novembre 1982, n. 881

Dalla data di pubblicazione sulla G.U. - 3.10.82 - del D.L.1.10.82 n.694 (convertito in Legge 29.11.82 n.881) l'onere di riscatto della durata legale del corso di studi universitari e del diploma di specializzazione o di perfezionamento deve essere invece quantificato in termini di riserva matematica.
Dalla data di entrata in vigore della Legge 29/11/82 n.881 (15.12.82), la possibilità di riscattare tali periodi è stata ampliata anche a coloro i quali avevano utilizzato la laurea per la progressione di carriera successivamente all'assunzione.
La retribuzione pensionabile (vedi art.14 T.U.1092/73) da individuare in relazione alla data della domanda ed alla qualifica rivestita dal richiedente sulla quale effettuare il calcolo, deve comprendere le quote mensili di cui all'art.161 della L.312/80 (per il personale docente e ricercatore nonchè per il personale dirigente e tecnico amministrativo allorquando la loro progressione economica era regolata in classi e scatti) e la 13^ mensilità dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle indennità di cui ex L.200 e 213.
Per il calcolo dell'onere è necessario determinare la quota di pensione corrispondente al periodo riscattabile, applicando, alla retribuzione pensionabile spettante alla data della domanda, una percentuale "di pensionabilità" pari al 2% per ogni anno intero del periodo riconosciuto e, ad un dodicesimo del 2% per ogni mese intero e per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il valore della quota di pensione deve essere poi capitalizzato mediante coefficienti attuariali, individuati tenendo conto dell'età del richiedente e dell'anzianità contributiva complessiva alla data della domanda.
I coefficienti da utilizzare erano quelli previsti nelle tabelle di cui al D.M. del 1981 in relazione al sesso, all'età e all'anzianità complessiva del richiedente. Successivamente con decreto del Ministro del tesoro del 9 maggio 1992 tali tabelle sono state sostituite, con effetto retroattivo, abolendo le differenze ivi previste in relazione al sesso del richiedente.
Tale sistema di calcolo deve essere applicato alle domande prodotte fino alla data del 11.7.1997.

Servizi e/o periodi riscattabili ai sensi del decreto legislativo n.564 del 16/9/96

Il decreto legislativo n.564 del 16/9/96 ha esteso alle sottonotate tipologie di periodi la possibilità di esercitare il riscatto.
L'onere che il dipendente dovrà versare deve essere determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, secondo le modalità previste dall'art 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 184/1997:
Periodi di maternità (astensione facoltativa) al di fuori del rapporto di lavoro successivi al 1 gennaio 1994
(o anche precedenti come successivamente modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
(vedi congedi parentali):
condizioni necessarie:
  • i dipendenti devono vantare, alla data della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;
  • il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto da altra contribuzione;
  • il periodo massimo da riscattare non può superare i 5 anni.
Periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro
Si tratta di periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previste da disposizioni di legge o contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 e privi di copertura assicurativa ( periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio, esclusa quella ai sensi della Legge 476/84, o interruzioni del rapporto di lavoro per motivi disciplinari).
Condizioni necessarie:
  • il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto da altra contribuzione;
  • il periodo massimo da riscattare non può superare i 3 anni;
  • per i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro è necessaria l'iscrizione al collocamento e lo stato di disoccupazione mentre, per i periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time è necessario provare tale stato di occupazione.
Rientrano nei periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previste da disposizioni di legge o contrattuali i congedi per la formazione, il congedo non superiore a due anni per gravi e documentati motivi, il congedo relativo al periodo di permanenza in uno stato estero per la pratica di adozione o di affidamento (vedi congedi parentali).
Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro
Si tratta di periodi successivi al 31 dicembre 1996 e finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richieste per l'assunzione o per la progressione di carriera che, a tutt'oggi, devono essere ancora individuati dal Ministero del lavoro con apposito Decreto.
Condizioni necessarie:
  • deve essere conseguito il relativo titolo;
  • il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto da altra contribuzione.
Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro (attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua)
Condizioni necessarie:
  • il periodo di cui si chiede il riscatto deve essere successivo al 31 dicembre 1996 e risultare totalmente scoperto da altra contribuzione;
  • il dipendente, per lo stesso periodo, deve essere stato iscritto al collocamento risultando pertanto lo stato di disoccupazione.
Periodi di lavoro part-time (attività da lavoro dipendente con contratti a tempo parziale in forma verticale, ciclica o orizzontale)
Si tratta di periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time (tempo parziale) successivi al 31 dicembre 1996.
Condizioni necessarie:
  • il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto da altra contribuzione.
Possibilità alternativa
Per i periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l'altro, per i periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time, è possibile, in alternativa al riscatto, presentare la domanda per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.
(vedi Contribuzione volontaria)

Servizi e/o periodi riscattabili ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 30/4/97

Il decreto legislativo n. 184/1997 a decorrere dal 12 luglio 1997 ha esteso la possibilità del riscatto ai periodi di lavoro all'estero, ha dettato nuove norme per il riscatto dei corsi universitari (non assume più alcuna rilevanza la condizione che il corso universitario sia stato o meno titolo per l'assunzione o per l'inquadramento), nonché modificato i criteri di calcolo per la determinazione del relativo onere da porre a carico dei dipendenti interessati.
Corsi di studi universitari
Si tratta dei periodi di durata legale dei corsi universitari previsti dalla Legge 19/11/90 n.341:
  • diploma di laurea (corso di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6)
  • diploma universitario (corso di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3)
  • diploma di specializzazione (corso post-laurea di durata non inferiore a 2 anni)
  • dottorato di ricerca
(vedi studi universitari).
Periodi di lavoro all'estero
Si tratta dei periodi di:
  • lavoro in stati esteri che non siano altrimenti riconoscibili;
    Il regolamento CEE n.1606/98, pubblicato sulla G.U. della Comunità Europea del 25.7.98, ha esteso ai pubblici dipendenti e con decorrenza dal 25.10.98 la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi al lavoro svolto in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante l'istituto della “totalizzazione”e del calcolo della pensione in “pro-rata”.(vedi totalizzazione periodi contributivi per lavoro svolto all'estero)
    Per la valutazione di tali periodi pertanto viene meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal decreto legislativo n.184 del 30 aprile 1997.
    Le domande presentate prima del 25.10.98 ai sensi del predetto decreto legislativo continuano ad avere validità fermo restando la possibilità da parte dell'interessato, qualora non sia stato emesso provvedimento definitivo, di rinunciare al riscatto e di far valere l'istituto della totalizzazione.
  • aspettativa concessa ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 26 e Legge 25 giugno 1985, n. 333 a dipendenti pubblici a causa del coniuge che svolge servizio all'estero.
    Occorre precisare che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.
    Con la legge n. 333/1985, l'aspettativa è stata concessa ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.
    La facoltà del riscatto può esercitarsi anche per periodi precedenti al 12 luglio 1997 e nel caso la domanda sia stata presentata prima, l'effettiva presentazione della stessa sarà d'ufficio differita a tale data.
Condizioni necessarie:
  • il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto da altra contribuzione.
Calcolo del contributo di riscatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo n.184/97
L'importo dell'onere di riscatto per le tipologie di periodi e servizi previsti dai decreti legislativi n.564/96 e n.184/97 è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi da riscattare e delle anzianità contributive previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della L. 335/95, secondo i procedimenti indicati nei successivi punti.
Calcolo del riscatto secondo il sistema retributivo
Come prima operazione bisogna determinare l'anzianità di servizio alla data della domanda di riscatto comprensiva e non del periodo da riscattare.
Determinata l'anzianità occorre individuare le aliquote di pensione (aliquote di rendimento), tenendo ben presente che per coloro che possono vantare un'anzianità contributiva:
  • inferiore ai 15 anni di servizio l'aliquota di pensione da applicare per ogni anno è pari al 2,33%.
  • pari o superiore ai 15 anni tale aliquota è pari all'1,80%.
L'art. 17 della L. 724/94 ha disposto che per le anzianità decorrenti dall'1.01.95, la suddetta aliquota è pari al 2%.
In pratica, però, tale percentuale al 2% si applica solo nei confronti di coloro che alla data del 31.12.94 possono vantare un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, per il restante personale continua ad applicarsi l'aliquota dell'1,80%.

Periodi da riscattare che si collocano entro il 31.12.92 (Quota A)

Si procede al calcolo fittizio della pensione spettante alla data della domanda, con e senza il periodo da riscattare, secondo la quota "A" del sistema di calcolo della pensione.
Retribuzione da individuare in relazione alla data della domanda:
Personale tecnico-amministrativo
  • stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA, nonché dell'indennità di Ateneo per il solo personale appartenente alla categoria EP (ex IX, I° e II° ruolo speciale);
  • Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
  • Indennità integrativa speciale;
  • Indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale appartenente alla categoria EP;
  • Indennità a.l. ex L.200 per il personale afferente all'Azienda Policlinico;
  • indennità di esclusività dall'1.1.2000 per il personale afferente all'Azienda Policlinico indennità di esclusività dall'1.1.2000 per il personale afferente all'Azienda Policlinico.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - I° biennio economico
  • stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA;
  • Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
  • Indennità integrativa speciale;
  • Retribuzione di posizione nella sua componente fissa e variabile.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - II° biennio economico
  • stipendio a.l. tabellare di € 36.151,98 (£ 70.000.000);
  • RIA;
  • Retribuzione di posizione parte fissa € 8.779,77 (£ 17.000.000) e variabile fino ad un massimo di € 42.349,47 (£ 82.000.000);
  • Maggiorazione del 18% della retribuzione di cui alle lettere a), b);
Lo stipendio a.l. tabellare (lettera a) assorbe l'indennità integrativa speciale.
Personale docente e ricercatore
con regime di impegno a tempo definito
  • stipendio a.l. tabellare comprensivo delle quote mensili di cui all'art.161 della L.312/80;
  • maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
  • Indennità integrativa speciale;
  • Indennità a.l. ex L.213 e dall'1.1.2001 indennità di esclusività per il personale afferente all'Azienda Policlinico.
Con regime di impegno a tempo pieno
Per tale tipologia di personale occorre fare riferimento all'art.40 del D.P.R.382/80 al fine di individuare la retribuzione utile.
Si ritiene corretto prendere in considerazione lo stipendio a.l. a tempo pieno alla data della domanda e il virtuale corrispettivo a tempo definito (comprensivi delle quote mensili di cui all'art.161 della L.312/80 nonché l'anzianità nella carriera di appartenenza e quella inerente al servizio svolto con regime di impegno a tempo pieno determinate sempre alla data della domanda:
$ tempo definito + ($ tempo pieno - $ tempo defin.) x anni tempo pieno/anni nella carriera di appartenenza
Si avrà pertanto:
  • Importo derivante dall'operazione sopracitata
  • Maggiorazione del 18% di tale importo
  • indennità integrativa speciale (anche per la determinazione della stessa dovrà essere eseguito il procedimento indicato dall'art.40 D.P.R.382/80 - circolare INPDAP n.16 del 5.2.2002 pervenuta tramite nota del MIUR assunta al protocollo di questa Amm.ne n.16667 del 25.3.2002)
  • l'eventuale indennità ospedaliera di cui all'art.31 del D.P.R.761/79 (ex L.213/71) e dal 1° gennaio 2000 l'indennità di esclusività, vanno considerate in quota A nella misura corrisposta alla data della domanda e non devono essere incrementate del 18%.
La retribuzione individuata viene moltiplicata per l'aliquota di pensione relativa al periodo da riscattare e il risultato moltiplicato per il coefficiente (riserva matematica) da ricercare nelle tabelle allegate al decreto del 19.02.81, in relazione al sesso, all'età e all'anzianità contributiva complessiva, compreso il periodo da riscattare, maturata dal dipendente all'atto della presentazione della domanda.

Periodi che si collocano dal 01.01.93 al 31.12.95 (Quota B)

Per quanto concerne il calcolo della quota B di pensione il procedimento diventa molto complesso. Bisogna individuare infatti le retribuzioni percepite dall'interessato nel periodo di riferimento comprensivo anche dei periodi da riscattare.
Con anzianità pari o maggiore di 15 anni al 31.12.92: individuare periodo di riferimento dal 1.1.93 alla data della domanda:
  • dal 1.1.93 al 31.12.95 (36 mesi) diventano 18 mesi perché ridotti del 50%;
  • dal 1.1.96 alla data della domanda, il totale dei mesi è ridotto del 66,6%;
Con anzianità inferiore a 15 anni al 31.12.92:
occorre individuare l'importo delle retribuzioni pensionabili dal 1.1.93 alla data della domanda.
Media delle retribuzioni:
stabilito il numero dei mesi, occorre individuare l'importo delle retribuzioni pensionabili dell'intero periodo di riferimento
Per ogni anno e per ogni variazione retributiva indicare:
Personale tecnico-amministrativo
  • stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA, nonché dell'indennità di Ateneo per il solo personale appartenente alla categoria EP (ex IX, I° e II° ruolo speciale);
  • Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l. (o compensi accessori dal 1.1.96, se di importo più elevato);
  • Indennità integrativa speciale;
  • Indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale appartenente alla categoria EP;
  • Indennità a.l. ex L.200;
  • Indennità di esclusività dall'1.1.2000 per il personale afferente all'Azienda Policlinico.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - I° biennio economico
  • Stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA;
  • Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l. (o compensi accessori dal 1.1.96, se di importo più elevato - rientra tra i compensi accessori la retribuzione di risultato);
  • Indennità integrativa speciale;
  • Retribuzione di posizione nella sua componente fissa e variabile;
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - II° biennio economico
  • Stipendio a.l. tabellare di € 36.151,98 (£ 70.000.000);
  • RIA;
  • Retribuzione di posizione parte fissa € 8.779,77 (£ 17.000.000) e variabile fino ad un massimo di € 42.349,47 (£ 82.000.000);
  • Maggiorazione del 18% della retribuzione di cui alle lettere a) b);
Lo stipendio a.l. tabellare (lettera a) assorbe l'indennità integrativa speciale
Personale docente e ricercatore
  • Stipendio a.l. tabellare;
  • Maggiorazione del 18% di tale importo (o compensi accessori dal 1.1.96, se di importo più elevato - rientra nei compensi accessori l'assegno aggiuntivo corrisposto ai docenti a tempo pieno);
  • indennità integrativa speciale;
  • eventuale indennità ospedaliera ex L.213/71 e dal 1° gennaio 2000 l'indennità di esclusività per il personale afferente all'Azienda Policlinico;
Le retribuzioni individuate, secondo quanto precedentemente indicato, nel periodo di riferimento andranno rivalutate in base ai coefficienti di rivalutazione ISTAT riferiti all'anno di presentazione della domanda.
Si ricorda che le retribuzioni relative all'anno di presentazione della domanda e a quello immediatamente precedentemente non vengono rivalutate.
In relazione ai periodi soggetti a riscatto si indica una retribuzione media annua teorica determinata effettuando, alla data di presentazione della domanda di riscatto, la media delle retribuzioni pensionabili percepite nel periodo di servizio effettivamente prestato.
La suddetta retribuzione teorica media, imputata al periodo oggetto di riscatto, dovrà essere svalutata in base ai suddetti coefficienti ISTAT.
Si potrà così determinare la "quota B" di pensione:
  • la retribuzione media a.l. relativa al periodo di riferimento andrà moltiplica per l'aliquota di rendimento relativa al periodo da riscattare che si colloca in quota B e il risultato moltiplicato per il coefficiente (riserva matematica) da ricercare nelle tabelle allegate al decreto del 19.02.81, in relazione al sesso, all'età e all'anzianità contributiva complessiva, compreso il periodo da riscattare, maturata dal dipendente all'atto della presentazione della domanda.

Periodi che si collocano prima del 31.12.92 e fino al 31.12.95 (periodo a cavallo)

si procede, per il periodo fino al 31.12.92, secondo la quota "A" del sistema di calcolo della pensione e dal 1° gennaio 1993, secondo quello della quota "B".
Si sommeranno le quote A e B, ottenendo l'importo complessivo della pensione teorica relativa all'anzianità da riscattare e il risultato va moltiplicato per il coefficiente (riserva matematica) da ricercare nelle tabelle allegate al decreto del 19.02.81, in relazione al sesso, all'età e all'anzianità contributiva complessiva, compreso il periodo da riscattare, maturata dal dipendente all'atto della presentazione della domanda.

Periodi che si collocano dal 1° gennaio 1996

si procede:
  • secondo il calcolo della quota "B",
    se il dipendente, alla data del 31.12.95, può vantare un'anzianità pari o superiore a 18 anni;
  • con il calcolo del sistema contributivo (quota C di pensione),
    se il dipendente è sprovvisto di anzianità contributiva al 31.12.95 o per coloro i quali, alla data del 31.12.95, possono vantare un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Calcolo del riscatto secondo il sistema contributivo
Il calcolo del contributo di riscatto secondo il sistema contributivo interessa:
  • i dipendenti che hanno iniziato il servizio successivamente al 31.12.95 sprovvisti di anzianità contributiva;
  • i dipendenti che intendono riscattare un periodo successivo al 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 possono vantare una anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Per la determinazione del contributo di riscatto secondo il sistema contributivo si procede moltiplicando l'importo medio delle retribuzioni percepite e assoggettate a contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda per l'aliquota contributiva prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria (33%).
Per individuare la retribuzione pensionabile, bisogna considerare:
  • retribuzione a.l. imponibile;
  • 13^ mensilità;
  • compensi accessori;
  • indennità integrativa speciale;
  • 13^ dell'indennità integrativa speciale;
  • indennità ex L.200 o ex L.213, indennità di esclusività, per il personale afferente all'Azienda Policlinico;
  • 13^ delle suddette indennità;
Per le domande presentate dal 1.1.1998 l'aliquota contributiva del 33 % è elevata dell'1% per la parte di retribuzione eccedente l'importo relativo al tetto pensionabile previsto per l'anno di presentazione della domanda:
  • 1998 - £ 64.126.000;
  • 1999 - £ 65.280.000;
  • 2000 - £ 66.324.000;
  • 2001 - £ 68.048.000;
  • 2002 - € 36.093,00.
L'importo annuo così determinato viene rapportato al periodo da riscattare costituendo l'onere da versare.
Nel caso si rinvengano meno di dodici mensilità, si procederà alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero.
Nell'individuare i 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda non sono da considerare:
  • i periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;
  • i periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria.
La retribuzione presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo da riscattare, come sopra specificato, viene accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato, con effetto dal periodo stesso, costituendo il montante individuale che sarà rivalutato a decorrere dalla data della domanda secondo i coefficienti di rivalutazione.
Infine si evidenzia che, per i trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, i periodi di studi riscattati:
  • concorrono alla determinazione del montante complessivo ed alla complessiva anzianità contributiva
  • non concorrono al raggiungimento dell'anzianità pari o superiore a 40 anni necessaria per ottenere la pensione a prescindere dal requisito anagrafico dei 57 anni.
Pagamento dell'onere di riscatto
L'art. 150 del DPR n. 1092/1973. stabilisce che:
  • il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione o in forma rateale mediante ritenute mensili sullo stipendio, senza interessi;
  • il numero delle rate non può essere superiore al periodo di tempo riscattato;
  • in caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto o le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa;
  • nel caso di pensione di reversibilità, l'importo residuo del contributo di riscatto viene ridotto proporzionalmente all'aliquota di reversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate ancora da versare.
Rinuncia al riscatto
E' possibile rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto, in tutto o in parte, anche per i periodi che risultano già coperti dal relativo contributo già pagato, sino a quando lo stesso non sia stato utilizzato per la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico.
La rinuncia al riscatto non comporta il venir meno del provvedimento legittimamente adottato e pertanto non possono trovare accoglimento le richieste di restituzione delle somme già versate.
Deducibilità dell'onere
A decorrere dall'anno 2001 (con effetto sulla dichiarazione del 2002) è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati per il riscatto degli studi universitari e quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi

Altri periodi e/o servizi valutabili servizio prestato in qualità di titolari di assegno professionale del C.N.R.

(circolare del Ministero del Tesoro n.206286 del 27.4.95)
La Corte di Cassazione con sentenza n.7336 del 1.10.87 ha sancito che l'assunzione presso il C.N.R. con contratto di formazione e lavoro disposta in applicazione degli artt.7 e 26 della L.1.6.77 n.285 costituisce rapporto di pubblico impiego.
Pertanto il periodo in argomento, requisito richiesto per la partecipazione all'esame di idoneità per la copertura di posti di funzionario tecnico, può essere, in base a quanto previsto dall'art.15 del T.U.1092/73(servizi comunque prestati che abbiano costituito titolo per l'inquadramento) computato ai sensi dell'art.11 dello stesso T.U., se coperto da contribuzione INPS, o riscattato ai sensi dell'art.14 in mancanza di contribuzione.