Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Computo e riscatto
Servizi computabili ai sensi art.11 e 12 T.U. 1092/73
Si tratta di quei servizi non di ruolo resi alle dipendenze dello Stato, di enti
pubblici diversi dallo Stato, assemblee legislative, enti parastatali o enti e
istituti di diritto pubblico, sottoposti a tutela o a vigilanza dello Stato i
cui contributi sono stati versati all'INPS ai fini del trattamento di quiescenza.
Il computo avviene a domanda e si esplica attraverso il trasferimento dei suddetti
contributi all'INPDAP, senza alcun onere a carico del dipendente interessato.
Costituisce motivo ostativo al computo la circostanza che i servizi richiesti
abbiano già dato luogo a trattamento pensionistico a carico dell'INPS.
Nel caso dovessero risultare periodi scoperti da contribuzione, si procede al
calcolo degli stessi ora per allora e solo a carico del dipendente, o in determinati
casi al riscatto, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Corte dei
Conti n.1051 del 27.3.80 seguendo le istruzioni impartite con Circolare del Ministero
della Pubblica Istruzione n.75 del 28.2.81.
Servizi computabili
- assistente straordinario o supplente;
- servizi non di ruolo resi nelle scuole con contribuzione all'INPS (incaricato,
supplente ecc.);
- professore incaricato esterno coperto da contribuzione INPS fino al 31/10/1961;
dal 1.11.1961 esiste copertura in conto entrata Tesoro ai sensi della L.26.1.62
n.16 e pertanto il servizio viene riconosciuto come se fosse di ruolo;
- contrattista;
- assegnista biennale;
- borsista presso il CNR (contribuzione all'INPS fino all'1.10.73; dal 2.10.73
i contributi sono stati versati alla CPDEL e pertanto il servizio è
riconoscibile tramite ricongiunzione L.523/54)
- avventizio a totale carico;
- avventizio statale e personale assunto con incarico, comunque denominato
e retribuito a carico dello Stato, fino al 31.12.1966. Per tale tipo di
servizio infatti a decorrere dal 1.1.1967 i contributi risultano versati
in conto entrata Tesoro e, pertanto, lo stesso viene riconosciuto come se
fosse servizio di ruolo. Anche per il personale inquadrato nella qualifica
di diurnista dal 10.11.70 al 9.11.73 risultano versati contributi in conto
entrata Tesoro:
- servizio presso Istituto zooprofilattico sperimentale per il Mezzogiorno
- Servizio presso l'Istituto tabacchi;
- Servizio presso Stazione Sperimentale per l'Industria delle pelli e malattie
concianti (computo art.12 T.U. 1092/73 per il solo servizio coperto da contribuzione
INPS);
- Servizio presso il Centro specializzazione ricerche economiche-agrarie
per il Mezzogiorno.
Il riscatto
Per riscatto si intende il riconoscimento di determinati periodi e servizi,
espressamente previsti dalla Legge, non coperti da alcuna contribuzione, mediante
il versamento di un contributo da parte dei richiedenti.
Avviene a domanda dell'interessato e può essere esercitato in tutto o in
parte.
Servizi e/o periodi ammessi a riscatto e relativo calcolo dell'onere ai
sensi degli articoli 13 e 14 del T.U. 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni
- durata legale del corso di studi universitari e diploma di
specializzazione o di perfezionamento (art.13 T.U.1092/73) per coloro che
avevano utilizzato tali titoli per l'assunzione in servizio (vedi corsi
di studi universitari);
- assistente volontario e laureato addetto alle esercitazioni; il riscatto
avviene previo il versamento del contributo commisurato al 3% dell'intero
stipendio pensionabile in godimento all'atto dell'assunzione con diritto
al trattamento di quiescenza a carico dello Stato;
- borsista (periodo al di fuori del rapporto di lavoro e riconoscibile soltanto
per i ricercatori universitari, professori ordinari ed associati, in quanto
servizio valutabile ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell'art.103
del D.P.R.382/80);
- servizio non di ruolo comunque prestato, senza diritto a contribuzione
INPS, ma che abbia costituito titolo per l'inquadramento;
- servizio quale ricercatore presso Università straniera riconosciuto
ai sensi art.103 D.P.R.382/80;
- periodo quale borsista per frequentare corso di preparazione presso la
Scuola Superiore della P.A.(sentenza Corte Costituzionale);
- dottorato di ricerca (periodo al di fuori del rapporto di lavoro e riconoscibile
per i ricercatori universitari in quanto servizio valutabile ai fini della
ricostruzione di carriera ai sensi dell'art.103 del D.P.R.382/80 e successive
modificazioni ed integrazioni).
Il riscatto avviene previo il versamento del contributo commisurato alla percentuale
di ritenuta in conto entrata Tesoro, prevista alla data di presentazione della
domanda, sullo stipendio pensionabile in godimento alla stessa data.
Si ricorda che fino al 31.12.88 la percentuale era commisurata all'80% dello stipendio.
Retribuzioni che concorrono a determinare lo stipendio pensionabile ai fini del riscatto - art. 13 T.U. 1092/73 (studi universitari)
Domande presentate dal 1° giugno 1974 al 2 ottobre 1982
Non docenti
- dal 1.6.74 al 28.2.78 stipendio + assegno perequativ;
- dal 1.3.78 al 31.12.78 stipendio;
- dal 1.1.79 al 31.12.79 stipendio + 120.000 a.l. (D.P.R. 719/80);
- dal 1.1.80 al 31.1.81 stipendio + 480.000 a.l. (D.P.R. 719/80);
- dal 1.2.81 al 2.10.82 stipendio.
Docenti
- dal 1.6.74 al 31.10.78 stipendio + assegno pensionabile;
- dal 1.11.78 al 2.10.82 stipendio.
Professori Incaricati Esterni ed Assistenti Ordinari
- da 1.1.79 al 31.12.79 stipendio + £ 120.000 a.1;
- dal 1.1.80 al 31.01.81 stipendio + £ 480.000 a.l;
- dal 1.2.81 al 02.10.82 stipendio.
Retribuzioni che concorrono a determinare lo stipendio pensionabile ai
fini del riscatto - art. 14 T.U. 1092/73
da individuare in relazione alla data della domanda ed alla qualifica rivestita
dal richiedente
Domande presentate dal 1° giugno 1974
- stipendio tabellare
devono essere considerati in relazione alla data della domanda:
- gli importi indicati per il riscatto ai sensi dell'art.13 del T.U.,
- l'importo di cui all'art.7 della L.438/92 - £ 240.000 - € 123,95
- dall'1.1.93 e fino al suo assorbimento per il personale non docente e
per i prof. incaricati esterni
- le tranches di vacanza contrattuale per il personale non docente
- R.I.A.;
- indennità di Ateneo per il personale appartenente
alla categoria E.P.(ex IX liv., I° e II° ruolo speciale)
- le indennità ex L.200 e 213 nonché dall'1.1.2000
l'indennità di esclusività per il personale afferente all'Azienda
Policlinico;
- dal 1.1.1995 l'indennità integrativa speciale;
- dall'1.1.96 l'aumento del 18% della base pensionabile, o se
più elevato, l'importo dei compensi accessori;
- indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale
appartenente alla categoria E.P.
- retribuzione di posizione per il personale dirigente
Si ricorda che:
- le retribuzioni di cui ai punti 4, 5, 7, 8 non sono soggette
all'aumento del 18%;
- lo stipendio tabellare relativo al personale dirigente assorbe l'indennità
integrativa speciale (CCNL 1998/2001)
- nei compensi accessori sono da ricomprendere l'indennità di ateneo
per il personale appartenente alle categorie B, C e D, la retribuzione di
risultato per il personale dirigente, l'assegno aggiuntivo per il personale
docente e ricercatore a tempo pieno
- per le domande di riscatto prodotte nell'anno 1993 dal personale docente
(ordinari ed associati) e ricercatore non vanno considerati le eventuali
maturazioni di classe o scatto
Percentuali ritenute in conto entrata Tesoro (solo a carico del dipendente)
fino al 31.12.75 = 6%
dal 01.01.76 = 7%
dal 01.01.83 = 7,06%
dal 01.05.85 = 8,25%
dal 01.01.89 = 6,75%
dal 01.01.90 = 6,95%
dal 01.01.91 = 7,15%
dal 01.05.91 = 7,40%
dal 01.07.92 = 8%
dal 01.01.93 = 8,20%
dal 01.10.95 = 8,80%
dal 01.01.96 = 8,75%
Articolo 2 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito con la legge 29 novembre
1982, n. 881
Dalla data di pubblicazione sulla G.U. - 3.10.82 - del D.L.1.10.82 n.694 (convertito
in Legge 29.11.82 n.881) l'onere di riscatto della durata legale del corso di
studi universitari e del diploma di specializzazione o di perfezionamento deve
essere invece quantificato in termini di riserva matematica.
Dalla data di entrata in vigore della Legge 29/11/82 n.881 (15.12.82), la possibilità
di riscattare tali periodi è stata ampliata anche a coloro i quali avevano
utilizzato la laurea per la progressione di carriera successivamente all'assunzione.
La retribuzione pensionabile (vedi art.14 T.U.1092/73) da individuare in relazione
alla data della domanda ed alla qualifica rivestita dal richiedente sulla quale
effettuare il calcolo, deve comprendere le quote mensili di cui all'art.161 della
L.312/80 (per il personale docente e ricercatore nonchè per il personale
dirigente e tecnico amministrativo allorquando la loro progressione economica
era regolata in classi e scatti) e la 13^ mensilità dello stipendio, dell'indennità
integrativa speciale e delle indennità di cui ex L.200 e 213.
Per il calcolo dell'onere è necessario determinare la quota di pensione
corrispondente al periodo riscattabile, applicando, alla retribuzione pensionabile
spettante alla data della domanda, una percentuale "di pensionabilità"
pari al 2% per ogni anno intero del periodo riconosciuto e, ad un dodicesimo
del 2% per ogni mese intero e per l'eventuale frazione di mese superiore a 15
giorni.
Il valore della quota di pensione deve essere poi capitalizzato mediante coefficienti
attuariali, individuati tenendo conto dell'età del richiedente e dell'anzianità
contributiva complessiva alla data della domanda.
I coefficienti da utilizzare erano quelli previsti nelle tabelle di cui al D.M.
del 1981 in relazione al sesso, all'età e all'anzianità complessiva
del richiedente. Successivamente con decreto del Ministro del tesoro del 9 maggio
1992 tali tabelle sono state sostituite, con effetto retroattivo, abolendo le
differenze ivi previste in relazione al sesso del richiedente.
Tale sistema di calcolo deve essere applicato alle domande prodotte fino alla
data del 11.7.1997.
Servizi e/o periodi riscattabili ai sensi del decreto legislativo n.564 del 16/9/96
Il decreto legislativo n.564 del 16/9/96 ha esteso alle sottonotate
tipologie di periodi la possibilità di esercitare il riscatto.
L'onere che il dipendente dovrà versare deve essere determinato in base
alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, secondo le modalità previste dall'art 2, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo n. 184/1997:
Periodi di maternità (astensione facoltativa) al di fuori del rapporto
di lavoro successivi al 1 gennaio 1994
(o anche precedenti come successivamente
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
(vedi
congedi parentali):
condizioni necessarie:
- i dipendenti devono vantare, alla data della domanda, almeno
5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività
lavorativa;
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto
da altra contribuzione;
- il periodo massimo da riscattare non può superare i 5 anni.
Periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro
Si tratta di periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previste
da disposizioni di legge o contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 e privi
di copertura assicurativa ( periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di
studio, esclusa quella ai sensi della Legge 476/84, o interruzioni del rapporto
di lavoro per motivi disciplinari).
Condizioni necessarie:
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente
scoperto da altra contribuzione;
- il periodo massimo da riscattare non può superare i 3 anni;
- per i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro
è necessaria l'iscrizione al collocamento e lo stato di disoccupazione
mentre, per i periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time
è necessario provare tale stato di occupazione.
Rientrano nei periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previste
da disposizioni di legge o contrattuali i congedi per la formazione, il congedo
non superiore a due anni per gravi e documentati motivi, il congedo relativo al
periodo di permanenza in uno stato estero per la pratica di adozione o di affidamento
(vedi
congedi parentali).
Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento
nel mercato del lavoro
Si tratta di periodi successivi al 31 dicembre 1996 e finalizzati all'acquisizione
di titoli o competenze professionali richieste per l'assunzione o per
la progressione di carriera che, a tutt'oggi, devono essere ancora individuati
dal Ministero del lavoro con apposito Decreto.
Condizioni necessarie:
- deve essere conseguito il relativo titolo;
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto
da altra contribuzione.
Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro (attività
da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua)
Condizioni necessarie:
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve essere successivo
al 31 dicembre 1996 e risultare totalmente scoperto da altra contribuzione;
- il dipendente, per lo stesso periodo, deve essere stato iscritto al collocamento
risultando pertanto lo stato di disoccupazione.
Periodi di lavoro part-time (attività da lavoro dipendente con
contratti a tempo parziale in forma verticale, ciclica o orizzontale)
Si tratta di periodi non lavorativi in una prestazione di tipo part-time (tempo
parziale) successivi al 31 dicembre 1996.
Condizioni necessarie:
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto
da altra contribuzione.
Possibilità alternativa
Per i periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, per i periodi
intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l'altro, per i periodi non lavorativi
in una prestazione di tipo part-time, è possibile, in alternativa al riscatto,
presentare la domanda per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
dei versamenti contributivi.
(vedi
Contribuzione volontaria)
Servizi e/o periodi riscattabili ai sensi del decreto legislativo n. 184
del 30/4/97
Il decreto legislativo n. 184/1997 a decorrere dal 12 luglio 1997 ha esteso la
possibilità del riscatto ai periodi di lavoro all'estero, ha dettato nuove
norme per il riscatto dei corsi universitari (non assume più alcuna rilevanza
la condizione che il corso universitario sia stato o meno titolo per l'assunzione
o per l'inquadramento), nonché modificato i criteri di calcolo per
la determinazione del relativo onere da porre a carico dei dipendenti interessati.
Corsi di studi universitari
Si tratta dei periodi di durata legale dei corsi universitari previsti dalla Legge
19/11/90 n.341:
- diploma di laurea (corso di durata non inferiore a 4 anni
e non superiore a 6)
- diploma universitario (corso di durata non inferiore a 2 anni e non superiore
a 3)
- diploma di specializzazione (corso post-laurea di durata non inferiore
a 2 anni)
- dottorato di ricerca
(vedi
studi universitari).
Periodi di lavoro all'estero
Si tratta dei periodi di:
- lavoro in stati esteri che non siano altrimenti riconoscibili;
Il regolamento CEE n.1606/98, pubblicato sulla G.U. della Comunità
Europea del 25.7.98, ha esteso ai pubblici dipendenti e con decorrenza dal
25.10.98 la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi
al lavoro svolto in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante
l'istituto della “totalizzazione”e del calcolo della pensione
in “pro-rata”.(vedi totalizzazione
periodi contributivi per lavoro svolto all'estero)
Per la valutazione di tali periodi pertanto viene meno la necessità
di ricorrere al riscatto previsto dal decreto legislativo n.184 del 30 aprile
1997.
Le domande presentate prima del 25.10.98 ai sensi del predetto decreto legislativo
continuano ad avere validità fermo restando la possibilità
da parte dell'interessato, qualora non sia stato emesso provvedimento
definitivo, di rinunciare al riscatto e di far valere l'istituto della
totalizzazione.
- aspettativa concessa ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 26 e Legge
25 giugno 1985, n. 333 a dipendenti pubblici a causa del coniuge che svolge
servizio all'estero.
Occorre precisare che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al collocamento
in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anch'esso
dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.
Con la legge n. 333/1985, l'aspettativa è stata concessa ai dipendenti
statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti
non statali.
La facoltà del riscatto può esercitarsi anche per periodi
precedenti al 12 luglio 1997 e nel caso la domanda sia stata presentata
prima, l'effettiva presentazione della stessa sarà d'ufficio
differita a tale data.
Condizioni necessarie:
- il periodo di cui si chiede il riscatto deve risultare totalmente scoperto
da altra contribuzione.
Calcolo del contributo di riscatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo n.184/97
L'importo dell'onere di riscatto per le tipologie di periodi e servizi previsti
dai decreti legislativi n.564/96 e n.184/97 è determinato con le norme
che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo,
tenuto conto della collocazione temporale dei periodi da riscattare e delle anzianità
contributive previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della L. 335/95, secondo i procedimenti
indicati nei successivi punti.
Calcolo del riscatto secondo il sistema retributivo
Come prima operazione bisogna determinare l'anzianità di servizio
alla data della domanda di riscatto comprensiva e non del periodo da riscattare.
Determinata l'anzianità occorre individuare le aliquote di pensione
(aliquote di rendimento), tenendo ben presente che per coloro che possono vantare
un'anzianità contributiva:
- inferiore ai 15 anni di servizio l'aliquota di pensione
da applicare per ogni anno è pari al 2,33%.
- pari o superiore ai 15 anni tale aliquota è pari all'1,80%.
L'art. 17 della L. 724/94 ha disposto che per le anzianità decorrenti
dall'1.01.95, la suddetta aliquota è pari al 2%.
In pratica, però, tale percentuale al 2% si applica solo nei confronti
di coloro che alla data del 31.12.94 possono vantare un'anzianità
di servizio inferiore ai 15 anni, per il restante personale continua ad applicarsi
l'aliquota dell'1,80%.
Periodi da riscattare che si collocano entro il 31.12.92 (Quota A)
Si procede al calcolo fittizio della pensione spettante alla data della domanda,
con e senza il periodo da riscattare, secondo la quota "A" del sistema
di calcolo della pensione.
Retribuzione da individuare in relazione alla data della domanda:
Personale tecnico-amministrativo
- stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA, nonché
dell'indennità di Ateneo per il solo personale appartenente alla
categoria EP (ex IX, I° e II° ruolo speciale);
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
- Indennità integrativa speciale;
- Indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale appartenente
alla categoria EP;
- Indennità a.l. ex L.200 per il personale afferente all'Azienda
Policlinico;
- indennità di esclusività dall'1.1.2000 per il personale
afferente all'Azienda Policlinico indennità di esclusività
dall'1.1.2000 per il personale afferente all'Azienda Policlinico.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - I° biennio economico
- stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA;
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
- Indennità integrativa speciale;
- Retribuzione di posizione nella sua componente fissa e variabile.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - II° biennio economico
- stipendio a.l. tabellare di € 36.151,98 (£ 70.000.000);
- RIA;
- Retribuzione di posizione parte fissa € 8.779,77 (£ 17.000.000)
e variabile fino ad un massimo di € 42.349,47 (£ 82.000.000);
- Maggiorazione del 18% della retribuzione di cui alle lettere a), b);
Lo stipendio a.l. tabellare (lettera a) assorbe l'indennità integrativa
speciale.
Personale docente e ricercatore
con regime di impegno a tempo definito
- stipendio a.l. tabellare comprensivo delle quote mensili di cui all'art.161
della L.312/80;
- maggiorazione del 18% dello stipendio a.l;
- Indennità integrativa speciale;
- Indennità a.l. ex L.213 e dall'1.1.2001 indennità di esclusività
per il personale afferente all'Azienda Policlinico.
Con regime di impegno a tempo pieno
Per tale tipologia di personale occorre fare riferimento all'art.40 del D.P.R.382/80
al fine di individuare la retribuzione utile.
Si ritiene corretto prendere in considerazione lo stipendio a.l. a tempo pieno
alla data della domanda e il virtuale corrispettivo a tempo definito (comprensivi
delle quote mensili di cui all'art.161 della L.312/80 nonché l'anzianità
nella carriera di appartenenza e quella inerente al servizio svolto con regime
di impegno a tempo pieno determinate sempre alla data della domanda:
$ tempo definito + ($ tempo pieno - $ tempo defin.) x anni tempo pieno/anni nella
carriera di appartenenza
Si avrà pertanto:
- Importo derivante dall'operazione sopracitata
- Maggiorazione del 18% di tale importo
- indennità integrativa speciale (anche per la determinazione della
stessa dovrà essere eseguito il procedimento indicato dall'art.40
D.P.R.382/80 - circolare INPDAP n.16 del 5.2.2002 pervenuta tramite nota
del MIUR assunta al protocollo di questa Amm.ne n.16667 del 25.3.2002)
- l'eventuale indennità ospedaliera di cui all'art.31 del D.P.R.761/79
(ex L.213/71) e dal 1° gennaio 2000 l'indennità di esclusività,
vanno considerate in quota A nella misura corrisposta alla data della domanda
e non devono essere incrementate del 18%.
La retribuzione individuata viene moltiplicata per l'aliquota di pensione relativa
al periodo da riscattare e il risultato moltiplicato per il coefficiente (riserva
matematica) da ricercare nelle tabelle allegate al decreto del 19.02.81, in relazione
al sesso, all'età e all'anzianità contributiva complessiva, compreso
il periodo da riscattare, maturata dal dipendente all'atto della presentazione
della domanda.
Periodi che si collocano dal 01.01.93 al 31.12.95 (Quota B)
Per quanto concerne il calcolo della quota B di pensione il procedimento diventa
molto complesso. Bisogna individuare infatti le retribuzioni percepite dall'interessato
nel periodo di riferimento comprensivo anche dei periodi da riscattare.
Con anzianità pari o maggiore di 15 anni al 31.12.92: individuare periodo
di riferimento dal 1.1.93 alla data della domanda:
- dal 1.1.93 al 31.12.95 (36 mesi) diventano 18 mesi perché ridotti
del 50%;
- dal 1.1.96 alla data della domanda, il totale dei mesi è ridotto
del 66,6%;
Con anzianità inferiore a 15 anni al 31.12.92:
occorre individuare l'importo delle retribuzioni pensionabili dal 1.1.93 alla
data della domanda.
Media delle retribuzioni:
stabilito il numero dei mesi, occorre individuare l'importo delle retribuzioni
pensionabili dell'intero periodo di riferimento
Per ogni anno e per ogni variazione retributiva indicare:
Personale tecnico-amministrativo
- stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA, nonché dell'indennità
di Ateneo per il solo personale appartenente alla categoria EP (ex IX, I°
e II° ruolo speciale);
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l. (o compensi accessori dal 1.1.96,
se di importo più elevato);
- Indennità integrativa speciale;
- Indennità di posizione (dal 9.8.2000) per il personale appartenente
alla categoria EP;
- Indennità a.l. ex L.200;
- Indennità di esclusività dall'1.1.2000 per il personale
afferente all'Azienda Policlinico.
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - I° biennio economico
- Stipendio a.l. tabellare comprensivo di RIA;
- Maggiorazione del 18% dello stipendio a.l. (o compensi accessori dal
1.1.96, se di importo più elevato - rientra tra i compensi accessori
la retribuzione di risultato);
- Indennità integrativa speciale;
- Retribuzione di posizione nella sua componente fissa e variabile;
Personale dirigente - CCNL 1998-2001 - II° biennio economico
- Stipendio a.l. tabellare di € 36.151,98 (£ 70.000.000);
- RIA;
- Retribuzione di posizione parte fissa € 8.779,77 (£ 17.000.000)
e variabile fino ad un massimo di € 42.349,47 (£ 82.000.000);
- Maggiorazione del 18% della retribuzione di cui alle lettere a) b);
Lo stipendio a.l. tabellare (lettera a) assorbe l'indennità integrativa
speciale
Personale docente e ricercatore
- Stipendio a.l. tabellare;
- Maggiorazione del 18% di tale importo (o compensi accessori dal 1.1.96,
se di importo più elevato - rientra nei compensi accessori l'assegno
aggiuntivo corrisposto ai docenti a tempo pieno);
- indennità integrativa speciale;
- eventuale indennità ospedaliera ex L.213/71 e dal 1° gennaio
2000 l'indennità di esclusività per il personale afferente
all'Azienda Policlinico;
Le retribuzioni individuate, secondo quanto precedentemente indicato, nel periodo
di riferimento andranno rivalutate in base ai coefficienti di rivalutazione ISTAT
riferiti all'anno di presentazione della domanda.
Si ricorda che le retribuzioni relative all'anno di presentazione della
domanda e a quello immediatamente precedentemente non vengono rivalutate.
In relazione ai periodi soggetti a riscatto si indica una retribuzione media
annua teorica determinata effettuando, alla data di presentazione della domanda
di riscatto, la media delle retribuzioni pensionabili percepite nel periodo
di servizio effettivamente prestato.
La suddetta retribuzione teorica media, imputata al periodo oggetto di riscatto,
dovrà essere svalutata in base ai suddetti coefficienti ISTAT.
Si potrà così determinare la "quota B" di pensione:
- la retribuzione media a.l. relativa al periodo di riferimento andrà
moltiplica per l'aliquota di rendimento relativa al periodo da riscattare
che si colloca in quota B e il risultato moltiplicato per il coefficiente
(riserva matematica) da ricercare nelle tabelle allegate al decreto del
19.02.81, in relazione al sesso, all'età e all'anzianità contributiva
complessiva, compreso il periodo da riscattare, maturata dal dipendente
all'atto della presentazione della domanda.
Periodi che si collocano prima del 31.12.92 e fino al 31.12.95 (periodo
a cavallo)
si procede, per il periodo fino al 31.12.92, secondo la quota "A"
del sistema di calcolo della pensione e dal 1° gennaio 1993, secondo quello
della quota "B".
Si sommeranno le quote A e B, ottenendo l'importo complessivo della pensione
teorica relativa all'anzianità da riscattare e il risultato va
moltiplicato per il coefficiente (riserva matematica) da ricercare nelle tabelle
allegate al decreto del 19.02.81, in relazione al sesso, all'età e all'anzianità
contributiva complessiva, compreso il periodo da riscattare, maturata dal dipendente
all'atto della presentazione della domanda.
Periodi che si collocano dal 1° gennaio 1996
si procede:
- secondo il calcolo della quota "B",
se il dipendente, alla data del 31.12.95, può vantare un'anzianità
pari o superiore a 18 anni;
- con il calcolo del sistema contributivo (quota C di pensione),
se il dipendente è sprovvisto di anzianità contributiva al
31.12.95 o per coloro i quali, alla data del 31.12.95, possono vantare un'anzianità
contributiva inferiore a 18 anni.
Calcolo del riscatto secondo il sistema contributivo
Il calcolo del contributo di riscatto secondo il sistema contributivo interessa:
- i dipendenti che hanno iniziato il servizio successivamente al 31.12.95
sprovvisti di anzianità contributiva;
- i dipendenti che intendono riscattare un periodo successivo al 1°
gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 possono vantare una anzianità
contributiva inferiore a 18 anni.
Per la determinazione del contributo di riscatto secondo il sistema contributivo
si procede moltiplicando l'importo medio delle retribuzioni percepite e
assoggettate a contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda
per l'aliquota contributiva prevista per il versamento della contribuzione
obbligatoria (33%).
Per individuare la retribuzione pensionabile, bisogna considerare:
- retribuzione a.l. imponibile;
- 13^ mensilità;
- compensi accessori;
- indennità integrativa speciale;
- 13^ dell'indennità integrativa speciale;
- indennità ex L.200 o ex L.213, indennità di esclusività,
per il personale afferente all'Azienda Policlinico;
- 13^ delle suddette indennità;
Per le domande presentate dal 1.1.1998 l'aliquota contributiva del 33 % è
elevata dell'1% per la parte di retribuzione eccedente l'importo relativo al tetto
pensionabile previsto per l'anno di presentazione della domanda:
- 1998 - £ 64.126.000;
- 1999 - £ 65.280.000;
- 2000 - £ 66.324.000;
- 2001 - £ 68.048.000;
- 2002 - € 36.093,00.
L'importo annuo così determinato viene rapportato al periodo da riscattare
costituendo l'onere da versare.
Nel caso si rinvengano meno di dodici mensilità, si procederà
alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero.
Nell'individuare i 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda
non sono da considerare:
- i periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;
- i periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria.
La retribuzione presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo
da riscattare, come sopra specificato, viene accreditata sulla posizione assicurativa
dell'interessato, con effetto dal periodo stesso, costituendo il montante
individuale che sarà rivalutato a decorrere dalla data della domanda secondo
i coefficienti di rivalutazione.
Infine si evidenzia che, per i trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, i periodi di studi riscattati:
- concorrono alla determinazione del montante complessivo ed alla complessiva
anzianità contributiva
- non concorrono al raggiungimento dell'anzianità pari o superiore
a 40 anni necessaria per ottenere la pensione a prescindere dal requisito
anagrafico dei 57 anni.
Pagamento dell'onere di riscatto
L'art. 150 del DPR n. 1092/1973. stabilisce che:
- il contributo di riscatto può essere versato in unica
soluzione o in forma rateale mediante ritenute mensili sullo stipendio,
senza interessi;
- il numero delle rate non può essere superiore al periodo di tempo
riscattato;
- in caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il
contributo di riscatto o le rate residue sono detratti in unica soluzione
dall'indennità stessa;
- nel caso di pensione di reversibilità, l'importo residuo
del contributo di riscatto viene ridotto proporzionalmente all'aliquota
di reversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate
ancora da versare.
Rinuncia al riscatto
E' possibile rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto,
in tutto o in parte, anche per i periodi che risultano già coperti dal
relativo contributo già pagato, sino a quando lo stesso non sia stato utilizzato
per la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico.
La rinuncia al riscatto non comporta il venir meno del provvedimento legittimamente
adottato e pertanto non possono trovare accoglimento le richieste di restituzione
delle somme già versate.
Deducibilità dell'onere
A decorrere dall'anno 2001 (con effetto sulla dichiarazione del 2002) è
consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati per il riscatto
degli studi universitari e quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi
Altri periodi e/o servizi valutabili servizio prestato in qualità di titolari
di assegno professionale del C.N.R.
(circolare del Ministero del Tesoro
n.206286 del 27.4.95)
La Corte di Cassazione con sentenza n.7336 del 1.10.87 ha sancito che l'assunzione
presso il C.N.R. con contratto di formazione e lavoro disposta in applicazione
degli artt.7 e 26 della L.1.6.77 n.285 costituisce rapporto di pubblico impiego.
Pertanto il periodo in argomento, requisito richiesto per la partecipazione all'esame
di idoneità per la copertura di posti di funzionario tecnico, può
essere, in base a quanto previsto dall'art.15 del T.U.1092/73(servizi comunque
prestati che abbiano costituito titolo per l'inquadramento) computato ai
sensi dell'art.11 dello stesso T.U., se coperto da contribuzione INPS, o
riscattato ai sensi dell'art.14 in mancanza di contribuzione.