Personale Tecnico Amministrativo
Pensioni / Benefici economici agli invalidi per causa di servizio
Benefici economici di cui agli articoli 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922, n. 1290
Informativa INPDAP n. 31 del 18/03/2002 (stralcio):
Tra i destinatari dei benefici di cui all'oggetto sono da annoverare i mutilati,
gli invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, in virtù
della legge 15 luglio 1950, n. 539], per effetto della parificazione ai mutilati,
agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra.
Tali provvidenze consistono in incrementi stipendiali pari al 2,50 % per infermità
classificate alle prime 6 categorie o dell'1,25 % per infermità ascritte
alle ultime 2 categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981,
n. 834.
I benefici in questione spettano anche al personale in quiescenza, purché
il riconoscimento da parte della commissione medica ospedaliera dell'infermità
dipendente da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza in vita
del rapporto di lavoro.
La domanda di concessione del beneficio, da parte dell'interessato, ha
la funzione esclusiva di mettere in mora l'amministrazione e ad essa non
deve essere attribuita nessuna rilevanza se non quella propriamente segnalatrice
della propria posizione.
Il beneficio, infatti, è concedibile d'ufficio; ciò non
esclude però l'applicabilità dell'istituto della prescrizione
quinquennale di cui all'art. 2, comma 2, del RDL n. 295/1939, modificato
dall'art. 2 della legge n. 428/1985, dal giorno in cui il diritto medesimo
può essere fatto valere.
Analogamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti in sezione di controllo con
la delibera n. 146/96, riguardanti i benefici previsti dall'art. 2, comma
1 della legge n. 336/70, anche quelli spettanti al personale di cui trattasi,
vanno determinati, avendo come base di computo il trattamento fondamentale dell'avente
diritto, comprensivo della RIA (retribuzione individuale di anzianità.