Atti e Norme
Statuto
(Emanato con D.R. n. 837 del 24.02.05, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 67 del 22-03-05)
Titolo I - Principi
Articolo 1 - Personalità giuridica
- 1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "Università".
- 2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico, che esplica nel rispetto dei propri fini istituzionali.
- 3. L'Università è organizzata secondo i princìpi di efficienza, efficacia dell'azione amministrativa, decentramento, differenziazione.
- 4. La disciplina normativa spettante all'Università si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'Università e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione del personale non docente.
- 5. Il funzionamento dell'Università è disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale, dal presente Statuto e dai Regolamenti in esso previsti. Sono altresì applicabili le norme legislative concernenti l'Università, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, che non siano incompatibili con lo stesso.
- 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore.
- 7. Simboli dell'Università sono la raffigurazione dell'imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone.
- 8. I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Università di Napoli e ai membri del Corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.
Articolo 2 - Finalità istituzionali
- 1. L'Università afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.
- 2. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.
- 3. Fini primari dell'Università sono l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e la promozione della qualità dei processi formativi e della ricerca. Essi vengono perseguiti promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.
- 4. L'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei loro stati giuridici, la libertà e l'autonomia della ricerca e la libertà e l'autonomia dell'insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei curricula didattici previsti dalle strutture di appartenenza.
- 5. L'Università, soggetto autonomo e unitario, riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità e si configura come sistema articolato in Poli, in conformità al principio del decentramento delle funzioni.
- 6. L'Università avversa l'utilizzazione dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi
della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza fra i popoli.
- 7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.
- 8. L'Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento.
Articolo 3 - Ricerca e didattica
- 1. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, programma, mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati mediante apposito Nucleo di valutazione di Ateneo previsto dal presente Statuto all'articolo 21.
- 2. L'Università definisce con regolamento le modalità che consentono una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonché della qualità e della produttività delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Università incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina.
- 3. L'Università, utilizzando le risorse finanziarie, le strutture ed il personale che lo Stato le garantisce nell'ambito della programmazione universitaria nazionale, realizza le condizioni per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali a professori, ricercatori, strutture ed a quanti altri vi operano.
- 4. L'Università può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni.
- 5. L'Università, purché non vi osti lo svolgimento delle funzioni di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissate da regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse, strutture e personale.
- 6. L'Università può commettere a proprie strutture lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
- 7. Nessuno, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere ricerca e consulenza per conto terzi, nell'ambito di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente.
- 8. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo regolamento, che dovrà riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate ed una quota al finanziamento della ricerca scientifica in attuazione del secondo comma del presente articolo.
Articolo 4 - Diritto allo studio
- 1. L'Università rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate. Favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
- 2. L'Università collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro.
Articolo 5 - Altre attività
- L'Università favorisce le attività sociali, culturali, ricreative e sportive, pur se autogestite, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora altresì con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.
Articolo 6 - Difensore civico di ateneo
- 1. Il diritto allo studio, i diritti di partecipazione previsti dall'ordinamento universitario, l'imparzialità e il buon andamento delle attività didattiche e formative e delle attività connesse alla valutazione
del rendimento degli studenti sono garantiti anche dal Difensore Civico di Ateneo.
- 2. Il Difensore Civico, nominato dal Rettore secondo criteri di competenza giuridica e di imparzialità tra persone esterne all'Ateneo, segnala agli organi di governo dell'Ateneo disfunzioni, irregolarità, ritardi, carenze o abusi che coinvolgano i diritti degli studenti.
- 3. Gli Uffici dell'Ateneo forniscono al Difensore Civico le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.
- 4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto di ufficio e alla riservatezza quanto alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 7 - Amministrazione
- 1. L'Università adotta nell'attività amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica dell'efficacia e della economicità della attività svolta, avvalendosi anche dell'apposito Nucleo di valutazione di Ateneo, così come previsto nel presente Statuto all'articolo 22.
- 2. L'attività amministrativa è informata ai principi della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni
- 3. Fatte salve le competenze degli organi di governo, i compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Università verso l'esterno, sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ai responsabili di strutture.
- 4. In attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'Università si articola in Poli.
Articolo 8 - Informazione
- 1. L'Università riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza.
- 2. E' istituito il "Bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Napoli Federico II", nel quale saranno pubblicati, secondo le modalità stabilite da regolamento, gli atti a rilevanza esterna, in particolare in materia di finanziamenti.
- 3. L'accesso ai documenti amministrativi è effettuato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalità stabilite da regolamento.
- 4. Chiunque appartenga all'Università può consultare, fatte salve le riserve di legge, i verbali delle adunanze degli organi dell'Università negli uffici presso i quali sono custoditi.
Articolo 9 - Commissione etica di Ateneo
- 1. A garanzia della correttezza e dell'imparzialità dell'attività dell'Università in tutte le sue manifestazioni, è istituita, quale alta autorità morale cui chiunque può rivolgersi, la Commissione etica di Ateneo. Essa è composta da tre personalità eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito anche di altra università.
- 2. Il Rettore nomina i tre componenti di cui uno su indicazione del Senato Accademico ed uno su indicazione del Consiglio degli studenti. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la Commissione, che suggerisce al Rettore gli opportuni provvedimenti.
- 3. I componenti della Commissione adempiono il loro ufficio a titolo onorario.
Titolo II - Organi
Articolo 10 - Organi dell'Università
Sono organi dell'Università:
- a) il Rettore;
- b) il Senato Accademico;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio degli studenti di Ateneo.
Articolo 11 - Rettore
- 1. Il Rettore rappresenta l'Università ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza. Convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.
- 2. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
- 3. Al Rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. L'ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università
- 5. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
Articolo 12 - Elezione del Rettore
- 1. Il Rettore è eletto, su candidatura espressa sulla base di un programma, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.
- 2. L'elettorato attivo spetta:
- a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) ai rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Polo;
- c) ai membri del Consiglio degli studenti di Ateneo;
- d) ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Polo.
- 3. Il corpo elettorale è convocato dal Decano dei professori ordinari.
Decano dei professori ordinari è il professore più anziano
in ruolo. L'anzianità è determinata dalla data di assegnazione
al ruolo dei professori ordinari; a parità di anzianità in ruolo, prevale l'età.
- 4. Il Decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore. L'avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di settembre.
- 5. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Rettore sono assunte dal Decano dei professori ordinari, che provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
- 6. Ciascuna votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 7. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Nell'eventuale quarta votazione valida si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 8. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano ed è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
- 9. In caso di elezione per anticipata cessazione, la carica è assunta all'atto della nomina ed il Rettore resta in carica per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi.
Articolo 13 - Prorettore e delegati del Rettore
- 1. Il Rettore nomina il Prorettore tra i professori straordinari o ordinari di ruolo o fuori ruolo.
- 2. In caso di impedimento o di assenza del Rettore, il Prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni.
- 3. Al Prorettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
- 5. Il Rettore può delegare proprie funzioni a professori di ruolo dell'Università.
Articolo 14 - Senato accademico
- 1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, programmazione
e sviluppo dell'Università, sulle cui attività esercita funzioni di alta vigilanza.
- 2. In particolare il Senato Accademico:
- a) elabora il programma di attività e di sviluppo dell'Università sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica tenendo conto altresì delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; lo approva previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Polo e del Consiglio degli studenti di Ateneo;
- b) promuove e coordina le attività di ricerca dell'Università anche alla luce dei programmi definiti dai Poli;
- c) determina la ripartizione tra i Poli dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;
- d) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attività ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Università
- e) sentite le Facoltà interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;
- f) determina, anche su proposta dei Consigli di Polo, i criteri generali per la promozione e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;
- g) delibera in merito all'attivazione dei Poli, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nonché, su parere favorevole dei Consigli di Polo interessati, in ordine a modifiche di afferenza da parte delle strutture interessate;
- h) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonché dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;
- i) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonché, sentito il Dipartimento da ciascuno prescelto, in ordine alle afferenze;
- l) delibera il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti; approva il regolamento degli studenti di Ateneo, sentiti il Consiglio degli studenti di Ateneo e il Consiglio di Amministrazione;
- m) approva altresì, sentito il Consiglio di Amministrazione, i regolamenti quadro delle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio;
- n) approva ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto o ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture;
- o) definisce gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti l'attività didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attività per conto terzi;
- p) indica al Consiglio di Amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Poli e tra le strutture non afferenti ai Poli sulla base delle richieste avanzate;
- q) ripartisce tra i Poli, sulla base delle richieste delle Facoltà, le risorse finanziarie destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attività e di sviluppo dell'Università;
- r) determina i criteri di funzionalità complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- s) formula il piano di attribuzione delle risorse per le attività culturali dell'Università, per i professori a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i Dottorati di ricerca, per le Scuole di specializzazione e per l'istituzione di borse di studio e di addestramento;
- t) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle sue variazioni;
- u) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- v) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo.
- z) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
- aa) nel rispetto dell'autonomia del Nucleo di valutazione di Ateneo, sovraintende ai meccanismi di valutazione delle attività didattiche e scientifiche;
- bb) definisce e attua, con il contributo dei Poli, la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio;
- cc) promuove corsi di studio trasversali a più Poli e sovraintende alle corrispondenti attività;
- dd) promuove progetti di ricerca interdisciplinari che coinvolgano più Poli;
- ee) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3. In mancanza di pareri e proposte previsti nel presente articolo da parte di strutture collegiali, il Senato Accademico procede di propria iniziativa.
Articolo 15 - Composizione del Senato accademico
- 1. Il Senato Accademico è composto da:
- a) il Rettore;
- b) il Prorettore;
- c) i Presidenti dei Poli;
- d) i Presidi delle Facoltà;
- e) tre Direttori di Dipartimento, afferenti a Poli diversi;
- f) sette professori ordinari;
- g) sette professori associati;
- h) sette ricercatori;
- i) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- l) il Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo e sette studenti eletti dal Consiglio stesso nel suo seno. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
- 2. Le rappresentanze di cui alle lettere f), g) e h) devono garantire complessivamente l'equilibrio tra le diverse aree scientifico-disciplinari.
- 3. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
- 4. Le elezioni del Senato Accademico sono disciplinate da regolamento.
- 5. Il Senato Accademico disciplina il proprio funzionamento con regolamento apposito.
Articolo 16 - Consiglio di amministrazione
- 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo
dell'Università in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.
- 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- b) sentito il Senato Accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva il piano edilizio definendo le risorse per i relativi interventi attuativi e provvedendo alla loro destinazione ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;
- c) sentito il Senato Accademico, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;
- d) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, delibera la pianta organica del personale e definisce i contingenti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare ai Poli, alle strutture non afferenti ai Poli e alla amministrazione centrale;
- e) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate nei Poli;
- f) sentito il Senato Accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;
- h) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del Direttore Amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;
- i) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del Direttore Amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;
- l) sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli studenti di Ateneo, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;
- m) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto in tema di diritto allo studio e di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
- n) attua il piano di attribuzione delle risorse di cui alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 14 del presente Statuto;
- o) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
- p) adotta provvedimenti in ordine alle determinazioni conseguenti alle osservazioni e ai rilievi del Nucleo di valutazione di ateneo;
- q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Articolo 17 - Composizione del Consiglio di amministrazione
- 1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a) il Rettore;
- b) il Prorettore;
- c) il Direttore Amministrativo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;
- d) tre Direttori di Dipartimento afferenti a Poli diversi;
- e) quattro professori ordinari;
- f) quattro professori associati;
- g) quattro ricercatori;
- h) quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che siano in servizio effettivo presso l'Università individuati in modo che ciascun Polo e l'amministrazione centrale abbiano un rappresentante;
- i) sei studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo nel suo
seno;
- l) un membro designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- m) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Università in misura annuale fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività.
- 2. Qualora i membri di cui alla lettera m) siano superiori a tre, le rappresentanze
dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno aumentate secondo modalità
stabilite con deliberazioni conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 3. I membri di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono eletti dalle rispettive
categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno.
- 4. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da regolamento.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti cessano con il decadere della loro appartenenza al Consiglio degli studenti di Ateneo.
- 6. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
Articolo 18 - Commissione per il diritto allo studio, la promozione di attività culturali degli studenti e l'orientamento professionale dei laureati
- 1. Al fine di garantire quanto previsto al punto m) dell'articolo 16, il Consiglio di Amministrazione istituisce al suo interno la "Commissione per il diritto allo studio, la promozione di attività culturali degli studenti e l'orientamento professionale dei laureati". Al termine di ogni anno accademico, la Commissione riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte.
Articolo 19 - Consiglio degli studenti di Ateneo
- 1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo è organo consultivo del Rettore,
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In particolare
deve essere sentito sui seguenti argomenti:
- a) regolamento didattico di Ateneo e regolamento degli studenti;
- b) indirizzi concernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici;
- c) tasse e contributi degli studenti;
- d) utilizzazione delle risorse per il funzionamento degli organismi studenteschi;
- e) criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali;
- f) criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti.
- 2. Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.
- 3. Il Consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del
tempo libero, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Formula proposte a tutti gli organi e strutture dell'Università sulle materie di sua competenza e per tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.
Articolo 20 - Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo
- 1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo è composto da due a quattro membri per ciascuna Facoltà, eletti, in rapporto al numero degli
iscritti, secondo quanto previsto da regolamento. Essi durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.
- 2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Rettore.
- 3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è membro del Senato Accademico.
- 4. Il Consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
Articolo 21 - Commissioni e Centri di Ateneo
- 1. Per la programmazione e l'organizzazione di particolari servizi di attività di interesse generale dell'Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, possono provvedere alla costituzione e attivazione di Commissioni e Centri di Ateneo di tipologia diversa da
quella di cui all'articolo 31, disciplinati da propri regolamenti. Tali Commissioni e Centri possono essere costituiti anche per esigenze specifiche dei Poli.
- 2. Le proposte delle Commissioni sono trasmesse agli organi di governo.
- 3. Le Commissioni sono sciolte una volta realizzate le finalità che ne hanno richiesto la costituzione.
- 4. Ai Centri previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 31.
Articolo 22 - Nucleo di valutazione di Ateneo
- 1. Per conseguire il costante miglioramento del livello di qualità, efficienza ed efficacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa è istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo. Il Nucleo esprime la sua valutazione circa l'attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 7 (comma 1) e 8 (comma 1) del presente Statuto.
- 2. Il Nucleo è autonomo e l'Ateneo ne assicura la piena operatività, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
- 3. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni e a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo, che redige apposita relazione annuale.
- 4. Il Nucleo è composto da sette membri di cui almeno quattro esterni all'Ateneo e fra questi non meno di due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
- 5. Nomina e modalità di funzionamento sono stabilite con decreto rettorale su proposta del Senato Accademico d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.
- 6. Ai componenti del Nucleo è corrisposta un'indennità nella
misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Titolo III - Ricerca
Articolo 23 - Strutture per la ricerca
- 1. Sono strutture per la ricerca:
- a) i Dipartimenti;
- b) i Centri di ricerca.
- 2. Cooperano all'attività di ricerca l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e l'Azienda ospedaliero-universitaria.
- 3. Contribuiscono all'attività di ricerca le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio.
- 4. Le strutture per la ricerca sono elencate in allegato al presente Statuto (Allegato A).
Articolo 24 - Dipartimenti
- 1. L'Università si articola in Dipartimenti. Ogni professore e ricercatore
deve afferire ad un Dipartimento.
- 2. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.
- 3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati. Modalità di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite da regolamento, che deve prevedere per le modifiche il parere obbligatorio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati.
- 4. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di trenta unità, di cui almeno dieci professori di ruolo. I Dipartimenti sono disattivati qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a quello prescritto. L'Ateneo incentiva la fusione dei Dipartimenti.
- 5. Per particolari esigenze di carattere scientifico è possibile istituire Dipartimenti interuniversitari con altri Atenei della Campania.
Articolo 25 - Funzioni dei Dipartimenti
- 1. Ferma restando la libertà di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti,
i Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari.
- 2. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale amministrativo, bibliotecario, tecnico ed ausiliario occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Polo, utilizzando le risorse assegnate a ciascun Polo dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. I Dipartimenti:
- a) promuovono l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attività;
- b) cooperano alle attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione, se necessario, spazi, attrezzature e personale propri;
- c) nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, esprimono pareri e formulano proposte sulla destinazione dei posti di professori di ruolo e di ricercatori e sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti; concorrono inoltre, con relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori ed esprimono pareri sul conferimento di incarichi di insegnamento, affidamenti e supplenze da parte delle Facoltà;
- d) richiedono strutture, personale tecnico, amministrativo e ausiliario e risorse finanziarie al Consiglio di Polo cui afferiscono, sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati;
- e) concorrono con altri Dipartimenti alla costituzione ed al funzionamento di Centri di ricerca interdipartimentali ed interuniversitari;
- f) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 4. Nei settori di competenza e nei limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 5 e 7 del presente Statuto, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
- 5. Modalità di funzionamento e di esercizio delle predette attività sono definite da ciascun Dipartimento con proprio regolamento, che può prevedere anche l'accesso e l'uso delle strutture dipartimentali da parte di non appartenenti all'Università.
- 6. Per le attività di cui al comma 4 del presente articolo, il Rettore adotta un regolamento quadro deliberato dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il Senato Accademico.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere un'indennità per i Direttori dei Dipartimenti a carico dei bilanci dei Dipartimenti stessi
e determinarne la misura in ragione delle dimensioni e delle specificità funzionali e gestionali dei Dipartimenti.
Articolo 26 - Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento:
- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.
Articolo 27 - Direttore del Dipartimento
- 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. In caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. è responsabile con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Dipartimento.
- 2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del Dipartimento.
- 3. In caso di indisponibilità di professori a tempo pieno il Direttore può essere eletto eccezionalmente per la durata di un anno tra i professori a tempo definito.
- 4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica
tre anni accademici. È rieleggibile immediatamente una sola volta.
- 5. Il Direttore può chiedere una limitazione dell'attività didattica secondo le norme vigenti.
- 6. Il Direttore nomina fra i professori membri della Giunta un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il sostituto cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.
- 7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori ordinari o, in mancanza, dal Decano dei professori di ruolo, che provvede a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del Dipartimento.
Articolo 28 - Consiglio del Dipartimento
- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del Dipartimento.
- 2. In particolare, il Consiglio:
- a) approva, entro tre mesi dalla costituzione del Dipartimento, il regolamento a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) promuove le attività del Dipartimento;
- c) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo interessati, l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente
e provvede a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi;
- d) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo;
- e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;
- f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
- g) approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3. Il Consiglio è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e degli iscritti ai dottorati di ricerca. Ne fa parte il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
- 4. Il regolamento del Dipartimento fissa il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti nel Consiglio, garantendo un'equilibrata
rappresentanza delle componenti.
- 5. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio è regolata dalla legge.
Articolo 29 - Giunta del Dipartimento
- 1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza può adottare delibere di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.
- 2. Il regolamento del Dipartimento determina composizione, modalità di elezione, competenze e regole di funzionamento della Giunta.
- 3. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Della Giunta fa parte, con voto consultivo, il Segretario amministrativo che svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Articolo 30 - Centri di ricerca
- 1. Possono essere istituiti Centri di ricerca interdipartimentali e Centri di ricerca interuniversitari per la promozione e la realizzazione di ricerche
interdisciplinari di rilevante interesse scientifico che coinvolgano, anche per l'impegno finanziario, più Dipartimenti anche di diversi Atenei.
- 2. L'istituzione dei Centri di ricerca interdipartimentali è deliberata dal Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentiti i Consigli di Polo cui afferiscono i Dipartimenti proponenti.
- 3. I Dipartimenti interessati debbono garantire le risorse minime, anche di spazi, per il funzionamento dei Centri. Il Consiglio di Amministrazione
e i Consigli di Polo interessati possono deliberare interventi di sostegno.
- 4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.
- 5. L'attività dei singoli Centri è sottoposta a verifica periodica, da parte del Senato Accademico, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo, il Centro è disattivato con decreto del Rettore.
- 6. Organi e funzionamento dei Centri sono stabiliti, sul modello normativo dei Dipartimenti, da regolamento, che può prevedere anche l'adesione
a pieno titolo di singoli professori e ricercatori afferenti ad altre strutture di ricerca universitarie.
- 7. L'istituzione ed il funzionamento dei Centri di ricerca interuniversitari sono regolati da convenzioni.
Articolo 31 - Centri di servizio
- 1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze,
possono essere istituiti Centri di servizio interdipartimentali, interfacoltà
e interuniversitari, per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature
complesse di uso comune a più strutture per la ricerca o per la didattica.
- 2. L'istituzione dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacoltà è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico e i Consigli di Polo interessati.
- 3. L'Università garantisce il personale ed eventualmente gli spazi necessari per il funzionamento dei Centri. Concorre con le strutture interessate alle spese di funzionamento.
- 4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgere attività per conto terzi, in conformità al regolamento di
cui al comma quinto dell'articolo 25.
- 5. L'attività dei singoli Centri è sottoposta a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo il Centro è disattivato con decreto del Rettore.
- 6. Sono organi del Centro:
- a) il Direttore, scelto dal Consiglio di Amministrazione, di norma tra il personale tecnico che abbia competenza specifica adeguata;
- b) il Comitato scientifico, composto da rappresentanti delle strutture per la ricerca e per la didattica aderenti al Centro, nonché,
se prevista dal regolamento, da una rappresentanza degli studenti. Il Comitato può eleggere un Direttore scientifico del Centro tra i professori di ruolo che ne fanno parte.
- 7. Modalità di istituzione e di funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacoltà, nonché composizione e modalità di elezione del Comitato scientifico sono stabilite da regolamento.
- 8. L'istituzione e il funzionamento dei Centri di servizio interuniversitari sono regolati da convenzioni.
Articolo 32 - Orto Botanico
- 1. L'Orto Botanico dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e far oggetto di
ricerca. Analoga funzione è riconosciuta all'Orto Botanico esistente presso la Facoltà di Agraria.
- 2. L'Orto Botanico dell'Università ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali
- 3. Le modalità di funzionamento dell'Orto Botanico sono stabilite da regolamento.
Articolo 33 - Azienda Agraria
- 1. L'Azienda Agraria dell'Università è struttura per la sperimentazione agraria in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca della Facoltà di Agraria.
- 2. è disciplinata dalla legge e da regolamento interno adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 9 dicembre 1985 n.705 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 34 - Azienda ospedaliero-universitaria
- 1. L'Azienda ospedaliero-universitaria è costituita, in via sperimentale fino allo scadere del termine previsto dall'art. 2 del D.L.vo 21.12.99 n.517 con autonoma personalità giuridica, dall'Università d'intesa con la Regione, con le modalità e secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università.
- 2. L'Università concorre alle attività dell'Azienda con l'apporto di risorse finanziarie, di beni mobili e immobili, di personale docente e ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo.
- 3. L'utilizzazione di tali risorse è disciplinata da appositi accordi tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda.
- 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda resta di proprietà dell'Ateneo e non può essere modificato nella
propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 5. All'atto della costituzione dell'Azienda di cui al comma 1, cessano di avere effetto le disposizioni organizzative e gestionali dell'Azienda Universitaria Policlinico previste dal Decreto rettorale n. 10847 del 18.10.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.10.94 n. 255 (Allegato B).
Articolo 35 - Sistema bibliotecario
- 1. Le Biblioteche di Polo, le Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà e le Biblioteche di Dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.
- 2. Le Biblioteche di Polo e le Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà
hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.
- 3. I principi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da regolamento.
- 4. Possono essere istituite, con convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici o privati.
- 5. I Consigli di Facoltà, mediante apposita commissione, definiscono i criteri scientifici della politica degli acquisti da parte delle Biblioteche centrali di Facoltà o interfacoltà. La commissione esercita altresì funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri scientifici fissati.
- 6. I Consigli di Polo definiscono i criteri della politica degli acquisti delle Biblioteche di Polo e ne verificano l'attuazione.
- 7. Le Biblioteche di Polo, quando costituite, riassorbono le Biblioteche di Facoltà o interfacoltà.
Articolo 36 - Sistema museale
- 1. I Musei ed i Centri museali costituiscono il sistema museale dell'Università, volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Università.
- 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.
- 3. I principi di funzionamento del sistema museale sono stabiliti da regolamento.
- 4. Possono essere istituiti, con convenzioni, Musei e Centri museali interuniversitari o comuni con altri soggetti pubblici e privati.
Titolo IV - Didattica
Articolo 37 - Titoli universitari
L'Università rilascia i seguenti titoli:
- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) master universitario di I e di II livello;
- d) diploma di specializzazione;
- e) dottorato di ricerca.
Articolo 38 - Strutture per la didattica
- 1. Sono strutture per la didattica:
- a) le Facoltà, eventualmente articolate in Corsi di Studio;
- b) le Scuole di specializzazione;
- c) i Corsi di Master universitario di I e II livello;
- d) i Corsi di Dottorato di ricerca.
- 2. Cooperano alle attività didattiche i Dipartimenti ed i Centri di ricerca che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. Cooperano altresì l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria, l'Azienda ospedaliero-universitaria
- 3. Contribuiscono all'attività didattica le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio.
- 4. Le Facoltà, i Corsi di Studio, i Corsi di Master universitario di I e II livello e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono elencati nell'allegato C.
- 5. Le modifiche del presente Statuto concernenti i Corsi di Studio, i Corsi di Master universitario di I e II livello e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono adottate su proposta delle Facoltà interessate.
Articolo 39 - Regolamenti didattici
- 1. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.
- 2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.
Articolo 40 - Tutorato
- L'Università organizza e disciplina, con regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, ostacoli
alla proficua frequenza ed a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.
Articolo 41 - Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali
- 1. L'Università organizza, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un Osservatorio sulle carriere degli studenti
e sugli sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati.
- 2. L'Osservatorio:
- a) opera analisi delle tendenze delle iscrizioni a Facoltà e Corsi;
- b) fornisce alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinché se ne rimuovano le cause
- c) coopera con l'ente per il diritto allo studio universitario anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, sociali ed ambientali;
- d) valuta, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando all'ufficio di cui all'articolo seguente le opportunità esistenti nei diversi settori;
- e) provvede, su segnalazione di relatori e commissioni, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati.
Articolo 42 - Altri servizi per gli studenti
- 1. L'Università, anche in collaborazione con ordini professionali, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunità di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti da apposito ufficio con la collaborazione degli studenti.
- 2. L'Università istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero, e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti burocratici.
- 3. L'Università promuove convenzioni per attività sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.
- 4. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Università può stipulare convenzioni con i propri studenti per commettere loro specifiche attività a tempo parziale da svolgere senza vincolo di subordinazione.
Articolo 43 - Adeguamento alle norme comunitarie
Le modificazioni alle materie di cui al presente titolo prescritte da norme del diritto comunitario europeo o da accordi con Stati membri dell'Unione europea sono recepite di diritto dal presente Statuto e dai regolamenti. è fatta salva la possibilità di adottare norme transitorie e di salvaguardia.
Articolo 44 - Organi della Facoltà
Sono organi della Facoltà:
- a) il Preside;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta, ove prevista dal regolamento di Facoltà.
Articolo 45 - Autonomie delle Facoltà
- 1. Le Facoltà hanno autonomia nell'organizzazione della didattica e dei servizi connessi, nel quadro del regolamento di Ateneo, e sono dotate di autonomia di spesa per la gestione dei fondi di funzionamento, che esercitano attraverso un Ufficio di Presidenza in esse istituito.
Articolo 46 - Preside
- 1. Il Preside rappresenta la Facoltà e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere.
Esercita le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Facoltà.
- 2. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Facoltà.
- 3. L'ufficio di Preside è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università.
- 4. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Preside è nominato con decreto del Rettore.
- 5. Il Preside, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
- 6. Al Preside è corrisposta un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 47 - Consiglio di Facoltà
- 1. Il Consiglio di Facoltà:
- a) definisce l'ordinamento degli studi della Facoltà, sentiti, per quanto di loro competenza, i Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) pianifica lo sviluppo della Facoltà;
- c) programma ed organizza l'attività didattica della Facoltà, coordinando le attività dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
- d) delibera sull'attivazione dei corsi, sulla copertura degli insegnamenti vacanti, sulla designazione dei professori a contratto;
- e) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2. Il regolamento di Facoltà è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In relazione al primo comma del presente articolo, prevede le modalità di acquisizione degli atti di cui agli articoli 25, comma terzo, lettera c) e 51, comma primo, lettera d) del presente Statuto. Può, altresì, prevedere la confluenza in Settori di più Corsi o Indirizzi di laurea; la possibi lità di delega di competenze; l'articolazione dei Consigli in commissioni; la istituzione di Giunte; la pubblicità di sedute.
Articolo 48 - Composizione del Consiglio di Facoltà (modificato con D.R. n.2326 del 19.07.07)
- 1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà:
- a) i professori straordinari e ordinari di ruolo e fuori ruolo afferenti alla Facoltà;;
- b) i professori associati afferenti alla Facoltà;
- c) ricercatori pari al trentatrè per cento del numero dei professori di ruolo;
- d) studenti iscritti alla Facoltà in numero di cinque sino a duemila iscritti, in numero di sette sino a cinquemila e in numero di nove oltre cinquemila;;
- e) da due a quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario afferente alla Facoltà in relazione al numero dei professori di ruolo.
- 2. Le modalità di elezione dei rappresentanti, l'elettorato attivo e passivo e il numero dei rappresentanti di cui alla lettera e) del comma precedente sono stabiliti da regolamento.
- 3. Al Consiglio partecipano altresì, con voto consultivo, i professori ufficiali che non facciano già parte di altro Consiglio e, in base ai criteri previsti da apposito regolamento, i professori a contratto.
- 4. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni è regolata dalla legge.
Articolo 49 - Organi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale
Sono organi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale:
- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.
Articolo 50 - Presidente del Corso di laurea o di laurea magistrale
- 1. Il Presidente del Corso di laurea o di laurea magistrale promuove e coordina l'attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Corso.
- 2. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo.
- 3. l Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene, nella prima votazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore.
Articolo 51 - Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale
- 1. Il Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale, per quanto di sua competenza:
- a) coordina l'attività didattica;
- b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti;
- c) sperimenta nuove modalità didattiche;
- d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà;
- e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà.
- 2. Fanno parte del Consiglio:
- a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso;
- b) ricercatori in numero non superiore al venti per cento dei professori di ruolo del Corso;
- c) studenti in numero massimo di tre sino a duemila iscritti al Corso, di cinque sino a cinquemila e di sette oltre cinquemila.
- 3. Le modalità di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono stabiliti da regolamento.
- 4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.
Articolo 52 - Organi delle Scuole di Specializzazione
- 1. Sono organi del Corso di diploma:
- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.
Articolo 53 - Direttore della Scuola di specializzazione
- 1. Il Direttore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere.
Ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Scuola.
- 2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Scuola o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo.
- 3. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.
Articolo 54 - Consiglio della Scuola di specializzazione
- 1. Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.
- 2. Fanno parte del Consiglio:
- a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola;
- b) tre rappresentanti degli specializzandi secondo modalità stabilite da regolamento.
- 3. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Corso di laurea.
Articolo 55 - Dottorato di ricerca
- 1. Il Dottorato di ricerca, ordinato all'approfondimento delle metodologie di uno o più settori disciplinari ed alla produzione di dissertazioni
che apportino contributi originali alle conoscenze del settore, costituisce elemento primario della formazione scientifica successiva alla laurea.
- 2. L'istituzione dei Dottorati di ricerca è deliberata ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lettera c) e dell'articolo 14, secondo comma, lettera h) del presente Statuto. La proposta di attivazione deve prevedere la sede amministrativa ed indicare il Dipartimento che provvede alle attività gestionali, organizzative e di spesa.
- 3. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dalla legge e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri.
Articolo 56 -
Consiglio degli studenti di Facoltà
- 1. Il Consiglio degli studenti di Facoltà è organo consultivo del Preside, del Consiglio di Facoltà e degli altri Consigli delle strutture didattiche. In particolare esprime pareri sulle materie disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.
- 2. Il Consiglio degli studenti è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.
- 3. Il Consiglio degli studenti formula proposte a tutti gli organi della Facoltà nelle materie di sua competenza ed in particolare per quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.
- 4. Gestisce gli spazi e le attrezzature necessarie per il proprio funzionamento che la Facoltà gli assicura nei limiti delle proprie disponibilità.
Articolo 57 - Composizione del Consiglio degli studenti di Facoltà
- 1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti nelle singole strutture per la didattica della Facoltà. Qualora il numero
di tali rappresentanti sia inferiore a dieci, il Consiglio viene integrato fino a tale numero con gli studenti non eletti, ove esistano, che abbiano riportato il maggior numero di voti per la rappresentanza nei Consigli di Facoltà.
- 2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Preside.
- 3. Il Consiglio degli studenti elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni.
Titolo V - Articolazione in Poli
Articolo 58 - Costituzione e finalità
- 1. I Poli sono aggregazioni di strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio volti a conseguire, anche attraverso la riarticolazione territoriale,
il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Università e a favorire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio. I Poli promuovono e coordinano, fornendo anche le risorse necessarie, le attività delle strutture aggregate
al fine di valorizzare le specificità culturali e un più alto livello di integrazione delle risorse, nonché di potenziare le capacità
di interazione con il tessuto sociale e produttivo.
- 2. I Poli, in numero non superiore a quattro, sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo iniziative per la realizzazione dell'autonomia didattica e dell'organizzazione della ricerca da parte delle strutture di propria afferenza.
- 3. I Poli sono:
- a) il Polo delle Scienze Umane e Sociali;
- b) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;
- c) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie.
I Poli sono costituiti e attivati con decreto del Rettore in conformità con le disposizioni di cui ai seguenti commi quarto e quinto.
- 4. Tutte le strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio devono afferire a uno dei Poli previsti nel presente articolo.
- 5. Le modifiche di afferenza sono deliberate dal Senato Accademico su richiesta delle strutture aggregate, sentiti i Consigli di Polo interessati.
- 6. L'attivazione di ciascun Polo è deliberata dal Senato Accademico, su richiesta delle strutture interessate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che delibera altresì in ordine alle dotazioni patrimoniali di avvio delle attività istituzionali assegnate al Polo.
- 7. In sede di attivazione, il Polo viene dotato di uffici decentrati, nonché di un direttore con poteri analoghi a quelli del Direttore Amministrativo, limitatamente alla gestione del Polo. Il Direttore del Polo è uno dei dirigenti dell'Ateneo o, in caso di obiettiva indisponibilità, un titolare di funzioni equiparate.
Articolo 59 - Competenze
- 1. Sono funzioni dei Poli
- a) il coordinamento delle attività di ricerca spettanti alle strutture afferenti ai singoli Poli e la promozione di progetti di
ricerca, anche attraverso la costituzione di consorzi secondo modalità definite con regolamento;
- b) il coordinamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario delle strutture aggregate, compresa la mobilità;
- c) l'organizzazione di servizi comuni a supporto delle attività di ricerca dei Dipartimenti, d'intesa con essi;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'organizzazione del patrimonio edilizio;
- e) la stipula dei contratti intesi all'acquisizione di attrezzature e di servizi;
- f) la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, quando esse implichino esigenze di coordinamento di più strutture senza coinvolgere complessivamente l'Ateneo;
- g) l'iniziativa, al pari degli altri organi a ciò abilitati dallo Statuto, per l'istituzione di master e dottorati a carattere interdisciplinare che eccedano il campo di interesse delle singole Facoltà e dei singoli Dipartimenti, salve in ogni caso le competenze deliberative a queste strutture attribuite.
- 2. Altre funzioni possono essere delegate ai singoli Poli, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, anche su proposta di ciascun Consiglio di Polo.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni, i Poli sono dotati di personale e di risorse finanziarie assegnati dai competenti organi di governo dell'Ateneo.
- 4. Il decreto che delega funzioni ad un Polo assegna il personale, le strutture, le risorse finanziarie e patrimoniali necessarie ad esercitarle.
- 5. Il Polo provvede al riparto tra le strutture afferenti delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo al Polo medesimo e delle altre risorse comunque acquisite.
Articolo 60 - Organi del Polo
Sono organi del Polo:
- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.
Articolo 61 - Presidente del Polo
- 1. Il Presidente rappresenta il Polo, convoca e presiede il Consiglio, esercita funzioni di iniziativa, esercita nei confronti degli uffici le funzioni di indirizzo ai sensi del precedente art. 1, c. 4.
- 2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio, il Presidente può adottare gli atti di competenza di quest'organo. Gli atti di urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva e perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata ratifica nel termine di quarantacinque giorni.
- 3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Università.
- 4. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. Il corpo elettorale è
costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo. Il regolamento stabilisce le modalità elettorali.
- 5. Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 6. Il Presidente, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
- 7. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo un vice presidente che, in caso d'impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni.
- 8. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Rettore provvede a convocare il corpo elettorale tra il 30° e il 60° giorno successivo alla data di cessazione.
Articolo 62 - Consiglio di Polo
- 1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di programmazione del Polo.
In particolare, esso è competente per i seguenti atti:
- a) programma di attività e di sviluppo;
- b) bilancio preventivo e sue variazioni, conto consuntivo;
- c) piano di riparto delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 59, c. 5 dello Statuto, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture afferenti al Polo;
- d) contratti e convenzioni;
- e) regolamenti del Polo;
- f) piano di utilizzazione degli spazi destinati alle strutture afferenti al Polo, nell'osservanza degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- g) pareri e proposte ad altre strutture dell'Ateneo;
- h) accettazione di contributi, donazioni e lasciti destinati al Polo.
- 2. Il Consiglio è composto da:
- a) il Presidente;
- b) Vicepresidentee;
- c) il Direttore, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;
- d) quattro Direttori di Dipartimento;
- e) quattro professori di ruolo;
- f) tre ricercatori;
- g) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- h) un rappresentante degli studenti eletto nel proprio seno dal Consiglio degli studenti di Facoltà afferenti al Polo.
- 3. I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalità di elezione, stabilite con regolamento, si conformano al principio del voto limitato e al principio dell'equilibrata rappresentanza dei Dipartimenti, secondo l'articolazione di questi nelle aree scientifico-disciplinari. Sono eleggibili, nelle categorie di cui alle lettere d), e), f), coloro che abbiano optato per il regime del tempo pieno.
Articolo 63 - Commissioni di Polo
- 1. Il Consiglio può procedere alla costituzione di commissioni, secondo le norme del proprio regolamento, per lo svolgimento di compiti istruttori o per esprimere pareri.
- 2. Per iniziativa del Presidente del Polo o su richiesta di un terzo della commissione può essere disposta l'audizione di esperti esterni al Consiglio.
Articolo 64 - Consulta di Polo
- 1. In ciascun Polo è istituita una Consulta, composta dal Presidente del Polo, che la convoca e ne presiede i lavori, dal Vice-Presidente del Polo, dai Presidi delle Facoltà e dai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali afferenti al Polo.
- 2. La Consulta di Polo è sede di confronto su problemi di interesse comune alle strutture afferenti al Polo e può proporre al Presidente e al Consiglio iniziative e provvedimenti.
- 3. La Consulta è convocata almeno quattro volte all'anno e comunque in vista dell'approvazione del bilancio del Polo.
Titolo VI - Amministrazione
Articolo 65 - Fonti regolamentari
- La gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento e si conforma ai principi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto.
Articolo 66 - Direttore Amministrativo
- 1. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Università è conferito, mediante contratto di lavoro di tipo subordinato, dal Consiglio di Amministrazione a un dirigente della stessa Università o, con motivata deliberazione, a un dirigente di altra amministrazione pubblica. Il contratto dura cinque anni e può essere rinnovato.
- 2. Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla
legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare:
- a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate
dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;
- b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
- c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;
- e) provvede, secondo le indicazioni degli organi di governo dell'Università, all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
- f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici centrali e ai Poli, nonché alle strutture non afferenti ai Poli;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
- h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;
- i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, procede al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;
- l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario dell'Università;
- m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza dei Poli e delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
- n) provvede in ordine alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione; propone eventuali transazioni delle liti;
- o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali;
- p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- q) fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Università ed agli organi delle strutture per la ricerca e per la didattica;
- r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università.
Articolo 67 - Dirigenti
- 1. Ai Poli e ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal Direttore Amministrativo.
- 2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Università. I requisiti di ammissione e i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.
- 3. I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore
e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti. In particolare:
- a) organizzano, d'intesa con il Direttore Amministrativo, le risorse a loro disposizione;
- b) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
- c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore Amministrativo;
- d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
- e) adottano gli atti, anche provvedimentali, esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
- f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Università.
Articolo 68 - Trattamento economico del Direttore Amministrativo e retribuzione di posizione dei dirigenti
- 1. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a criteri e parametri
individuati per legge.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il trattamento accessorio dei dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.
Articolo 69 - Aggiornamento e perfezionamento del personale
- L'Università organizza corsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento e di riqualificazione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Articolo 70 - Collegio dei revisori dei conti
- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri
effettivi e due supplenti ed è nominato con decreto del Rettore.
- 2. Tre revisori effettivi sono designati dal Senato Accademico:
- a) uno tra i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a Consigliere, il quale assume le funzioni di presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;
- c) uno tra esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università.
Il Senato Accademico designa anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra. Il Senato designa i componenti di propria competenza nella prima seduta presieduta dal Rettore neo-eletto.
- 3. Due revisori effettivi sono scelti dal Rettore:
- a) uno fra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, ovvero esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'Università;
- b) uno fra i dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il Rettore sceglie anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra.
- 4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di cessazione anticipata dalla
carica per qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione in via immediata e comunque entro sessanta giorni. La durata in carica del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del quadriennio, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
- 5. Ai membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 6. Compiti e modalità di funzionamento del Collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Titolo VII - Disposizioni Finali
Articolo 71 - Modifiche dello Statuto
- 1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico assunte a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e, se di competenza, il Consiglio degli studenti di Ateneo. Esse sono trasmesse al Ministro dell'Università e della Ricerca per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 3. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A e C conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore.
- 4. Con l'entrata in vigore di modifiche dello Statuto, si intendono automaticamente abrogate le normative regolamentari nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme innovate
Articolo 72 - Equiparazioni
- 1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente Statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.
- 2. Possono concorrere alle cariche elettive per le quali è previsto il tempo pieno anche i professori ed i ricercatori che, anteriormente alla data della prima votazione, abbiano presentato dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di elezione.
Articolo 73 - Durata delle cariche elettive
- 1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
- 2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualità di studente dell'Università.
Articolo 74 - Arrotondamenti numerici
- Ai fini dell'applicazione del presente Statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.
Articolo 75 - Regolamenti di Ateneo
- Tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto, o comunque adottati, sono emanati con decreto del Rettore.
Titolo VIII - Disposizioni Transitorie
Articolo 76 - Assistenti ordinari
- Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.
Articolo 77 - Durata mandati elettivi
- 1. I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale.
- 2. In sede di prima applicazione i suddetti mandati scadono con il rinnovo dell'organo collegiale da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di cui al comma 1.
Articolo 78 - Norma transitoria sui revisori in carica
- Il Collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore
della modifica dello Statuto di cui alla delibera del Senato Accademico del 16
settembre 2004 è prorogato fino alla scadenza del mandato dell'attuale Rettore.
Articolo 79 - Approvazione dei Regolamenti per le elezioni degli organi di Polo
- 1. Ciascun Polo determina, con autonomo provvedimento, modalità e tempi di espletamento delle elezioni dei propri organi.
- 2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, provvede il Rettore con proprio decreto.
Articolo 80 - Adeguamento di regolamenti di Ateneo
- Entro un anno dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, i regolamenti dell'Ateneo sono adeguati alle previsioni concernenti i Poli e ai princìpi stabiliti dal precedente art. 1, cc. 3 e 4.
Articolo 81 - Attribuzione degli spazi ai Poli
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, il Direttore Amministrativo assicura la ricognizione degli spazi già attribuiti ai Poli negli edifici dell'Ateneo. Entro i successivi sei mesi, ove necessario in ragione delle funzioni e del personale attribuito ai Poli, con decreto del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, si provvede ad attribuire agli stessi nuovi spazi o alla nuova distribuzione degli spazi attribuiti.
Articolo 82 - Attribuzione del personale ai Poli
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Statuto, il Direttore Amministrativo assicura la ricognizione del personale già attribuito ai Poli. Entro i successivi sei mesi, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, si provvede ad una nuova attribuzione di personale.
Articolo 83 - Disattivazione di Dipartimenti
- L'art. 24, c. 4 si applica ai Dipartimenti di nuova istituzione. I Dipartimenti già costituiti alla data di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto sono disattivati se, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a sedici unità, e comunque quando il numero dei professori di ruolo sia inferiore a sei.
Articolo 84 - Norma di attuazione dell'art. 11, c. 2
- Il precedente art. 11, c. 2 si applica immediatamente alla prima elezione del Rettore successiva all'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 71, c. 2. E' comunque stabilita in quattro anni la durata dell'eventuale secondo, non rinnovabile, mandato.