Indicazioni sull'applicazione delle direttive del Dpcm 4 marzo 2020

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In riferimento alla sospensione delle attività didattiche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica in relazione alle disposizioni del dpcm del 4 marzo 2020, nella nota Prot. n. 6932 del 05/03/2020 (allegata in calce) il Ministro Gaetano Manfredi precisa in particolare quanto segue.

1) Per il periodo dal 5 al 15 marzo 2020 è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, svolta con modalità frontale, in relazione alla quale le università e le istituzioni AFAM potranno privilegiare le modalità alternative a distanza (art. 1 co. 1, lett. d) tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2) Esami di profitto e sedute di laurea potranno essere svolti - laddove non sia possibile ricorrere alla modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità) - adottando le misure precauzionali di natura igienico sanitaria e quelle organizzative indicate  dallo stesso dpcm osservando le indicazioni della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica  amministrazione con riferimento al punto 7 concernente le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali.

3) Per quanto riguarda attività quali, ad esempio, corsi di dottorato, ricevimento studenti, partecipazione a laboratori, laddove non sia possibile ricorrere alla modalità a distanza, potranno essere erogate nel rispetto delle citate misure precauzionali di natura igienico sanitaria disposte dal medesimo dpcm. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere riservata alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

4) Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica (art. 1 co. 1, lett. d).

5) Non vi è, per il periodo in questione, la sospensione delle attività di ricerca.

6) Sono sospesi i congressi, le riunioni ed i meeting in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato di svolgere servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità e ogni altra attività convegnistica o congressuale (art. 1 co. 1, lett. a) è differita a data successiva al termine di efficacia del dpcm in questione (3 aprile 2020).

7) Sono sospese anche manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1 co. 1, lett. b).

8) Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, al fine di garantire la sicurezza degli studenti italiani in questo particolare momento e nel contempo di tutelarli da eventuali disagi, sarebbe auspicabile sospenderne le partenze, ciò, peraltro, in armonia con quanto disposto del dpcm in questione (art. 1, co. 1, lett. e), che prevede la sospensione delle iniziative di scambio e gemellaggio.

9) A beneficio degli studenti che siano interessati da provvedimenti limitativi della mobilità le università e le istituzioni AFAM assicurano, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità a distanza, il recupero delle attività formative e curriculari (es. esami, verifiche intermedie, etc.) funzionali al completamento del percorso didattico (art. 1, co. 1, lett. i).

10) Le università e le istituzioni AFAM, in conformità con le disposizioni dettate dalla direttiva n.1 - 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, mettono a disposizione per le strutture soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani (art. 2, co. 1, lett. f).

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