Contributi a studenti, decidono le Regioni

Illegittime per la Consulta alcune disposizioni della finanziaria per il 2004: tanto la Regione Toscana, quanto la Regione Emilia-Romagna avevano trovato da ridire su talune disposizioni della legge.

Si tratta, nello specifico, dell'art.4, commi da 99 a 103 (della L. 24 dicembre 2003, n.350), ritenuti in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione. La legge in questione istituisce un fondo di garanzie, utilizzabile anche per consentire l'erogazione di contributi agli studenti privi di mezzi o residenti in zone "sottoutilizzate". Ebbene, tale fondo risulterebbe gestito da Sviluppo Italia s.p.a., a esclusiva partecipazione statale, e funzionerebbe "sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".
In buona sostanza, i poteri decisionali sarebbero riservati allo Stato, in maniera più o meno diretta, residuando alle Regioni un potere esclusivamente "consultivo". Contro tale indirizzo legislativo, è stato motivato il ricorso alla Corte Costituzionale. E i Giudici della Consulta hanno trovato fondamento in parte almeno delle recriminazioni regionali. Mentre si è ribadito che le regole di funzionamento dell'istituto del prestito fiduciario spettano allo Stato, in quanto "materia esclusivamente attinente alla disciplina dei mercati finanziari e alla tutela del risparmio", perciò sottratta a ingerenze esterne e locali, è stata riconosciuta come "concorrente" con lo Stato la competenza regionale in materia d'istruzione.


Redazione

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